I macchinari utilizzati per la cura e la gestione dei pazienti devono essere sempre controllati dal personale medico, altrimenti anche il loro malfunzionamento può comportare l’obbligo di risarcire il danno subito dagli assistiti.
Con la recente sentenza numero 27448/2018, depositata il 30 ottobre scorso, la Corte di Cassazione ha infatti decretato la responsabilità di un medico anestesista per non aver adottato adeguati metodi di monitoraggio della profondità della sedazione e determinato così il risveglio intraoperatorio del paziente, senza dar rilievo al lamentato malfunzionamento dei macchinari impiegati.
Per i giudici, tale ultima circostanza non è di per sé idonea a escludere l’assenza di colpa del sanitario se questi non dimostra (come nel caso di specie non ha dimostrato) di aver verificato o di essersi assicurato che fosse stata controllata la corretta operatività dei macchinari.
Gli Ermellini hanno altresì sottolineato che nei giudizi di risarcimento del danno che deriva da inadempimento contrattuale (al pari di quanto avviene per quelli di risarcimento del danno da fatto illecito) occorre procedere a due distinti accertamenti: uno avente ad oggetto la condotta colposa del responsabile e l’altro avente ad oggetto il nesso di causalità tra tale condotta e il danno. Non è invece possibile ritenere che, accertata la sussistenza della prima, sia data automaticamente anche la prova del secondo o viceversa.
Pertanto, il creditore dell’obbligazione che si afferma inadempiuta o adempiuta in maniera non corretta, in virtù delle previsioni di cui all’articolo 1218 del codice civile, è sollevato solo dal provare la colpa del debitore e non anche dal dimostrare la sussistenza del nesso eziologico. Tale onere deve essere assolto “dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno”.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
Vedi profilo →
Categoria:
Blog MalasanitàCondividi
Affidati aStudio3A
Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.
Articoli correlati