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E’ incostituzionale la norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando il danneggiato ha avuto conoscenza del danno stesso e non invece da quando ha saputo della sua indennizzabilità: prima di tale momento, infatti, il diritto all’indennizzo non è concretamente esercitabile.

Lo ha stabilito, rendendo giustizia ai genitori di una bambina che aveva subito gravi conseguenze a seguito del vaccino contro il morbillo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 35/23 depositata il 6 marzo 2023.

La Cassazione pone questione di legittimità alla Consulta sulla legge per gli indennizzi dai danni da vaccino

Era stata la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con ordinanza del 17 gennaio 2022, a sollevare, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), “nella parte in cui non prevede che l’effetto di decadenza conseguente alla presentazione della domanda oltre il triennio, decorrente dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, sia limitato ai ratei relativi al periodo antecedente al suddetto periodo triennale”.

In particolare sul termine triennale di decadenza del diritto dalla conoscenza del danno

La vicenda giudiziaria su cui si erano trovati a dover decidere gli Ermellini era quella dei genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo i quali avevano chiesto l’indennizzo oltre il triennio decorrente da quando si era manifestato il danno e tuttavia prima che il danno stesso – in quanto causato da vaccinazione all’epoca non obbligatoria, ma solo raccomandata – fosse dichiarato indennizzabile dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 107 del 2012.

L’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, ove dispone che il termine di tre anni per la presentazione della domanda, pur a fronte di una prestazione indennitaria “nuova”, ovvero di una “nuova” categoria di beneficiari, aggiunta dalla sentenza di illegittimità costituzionale, decorra comunque dal pregresso momento di conoscenza del danno, pone una limitazione temporale che collide con la garanzia costituzionale del diritto alla prestazione, ne vanifica l’esercizio e, in definitiva, impedisce il completamento del “patto di solidarietà” sotteso alla pronuncia additiva” spiega la Consulta.

L’impossibilità di presentare la domanda volta all’indennizzo dei danni da vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia in un periodo precedente alla pubblicazione della sentenza n. 107 del 2012, così come resa evidente dalla previsione del termine decadenziale di cui al censurato art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, si pone in contrasto con i richiamati artt. 2 e 32 Cost”.

La Corte Costituzionale rammenta come, in relazione ai danni da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria il legislatore, “a seguito della sentenza di questa Corte n. 27 del 1998, è intervenuto con l’art. 3, comma 3, della legge n. 362 del 1999, stabilendo che l’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 spettasse anche a coloro che si fossero sottoposti a tale vaccinazione nel periodo di vigenza della legge n. 695 del 1959, e consentendo ai soggetti danneggiati di presentare la domanda entro quattro anni dall’entrata in vigore della medesima legge n. 362 del 1992”.

Nulla del genere è invece avvenuto nel caso di cui al giudizio a quo. “E anzi – aggiunge la Consulta -, alla compressione del diritto a ottenere l’indennizzo nella fase antecedente alla sentenza n. 107 del 2012 si unisce l’illogica pretesa che gli interessati rispettassero un termine per la proposizione di una domanda relativa a un indennizzo per il quale, al momento in cui ebbero conoscenza del danno, non avevano alcun titolo”.

La Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità della norma

Pertanto, l’effettività del diritto alla provvidenza dei soggetti danneggiati da vaccinazioni impone, “di far decorrere il termine perentorio di tre anni per la presentazione della domanda, fissato dall’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza dell’indennizzabilità del danno. Prima di tale momento, infatti, non è possibile che il diritto venga fatto valere, ai sensi del principio desumibile dall’art. 2935 cod. civ”.

Pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole «conoscenza del danno», non prevede “e della sua indennizzabilità”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Malasanità

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