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L’uso del pennarello nero o del bianchetto non rappresenta una modalità efficace per rendere anonimi i dati personali degli utenti che vengono pubblicati on line. Anche nella pubblicazione dei feedback positivi sulla loro attività, le Amministrazioni pubbliche devono tener presente la disciplina della privacy, specialmente quando si tratta di dati sanitari.

 

Sanzionata dal Garante per la privacy l’Azienda sanitaria di Bari: pubblicando sul sito web gli elogi dei pazienti l’Asl ne aveva divulgato anche dati sensibili

A riaffermare con forza questo accorgimento il Garante per la protezione dei dati personali il quale, al termine di un’istruttoria, ha comminato una sanzione di cinquantamila euro all’Azienda Sanitaria di Bari, come riportato nell’ultima newsletter informativa del 17 aprile 2023 della fitta attività svolta.

Il particolare caso. A seguito di una segnalazione giunta all’Autorità, è infatti emerso che la Asl, nel corso di sei anni, aveva diffuso informazioni sullo stato di salute di centinaia di interessati all’interno di una sezione del sito istituzionale, denominata “Parlano bene di noi” e dedicata a raccogliere gli elogi ricevuti da utenti e associazioni.

Lo scopo era dunque quello di informare sul miglioramento dei rapporti con i cittadini, ma nei documenti consultabili on line (copie scansionate degli appositi moduli di ringraziamento, e-mail e lettere) erano presenti dati anagrafici e di contatto degli assistiti e numerose informazioni relative allo stato di salute dei soggetti che avevano presentato l’elogio, come dettagli clinici degli interventi o delle prestazioni ricevute, diagnosi, anamnesi. In alcuni elogi pubblicati, i riferimenti erano stati cancellati, in modo approssimativo, con il tratto di un pennarello nero, che non impediva di leggere le parti oscurate e da cui era possibile identificare gli autori.

 

La cancellazione manuale delle informazioni personali col pennarello non è idonea

Nel sanzionare la struttura, il Garante ha ricordato che la disciplina privacy impedisce la diffusione delle informazioni sullo stato di salute e che tali dati possono essere comunicati a un soggetto diverso dall’interessato solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell’interessato stesso.

L’Autorità, ha inoltre osservato che la procedura di cancellazione manuale con pennarello o con bianchetto, per sua natura imprecisa e non definitiva, non può essere definita idonea a rendere anonime le informazioni personali degli interessati, né può definirsi una procedura di “pseudonimizzazione”, anche se eseguita in modo efficace, quanto piuttosto una semplice procedura manuale di oscuramento delle generalità degli interessati.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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