Se un bambino si fa male mentre sta utilizzando una giostrina o un gioco di proprietà di terzi, i genitori possono richiedere il risarcimento per i danni riportati dal figlio? Preziosa, per rispondere a questa domanda, l’ordinanza n. 8873/2021 depositata il 31 marzo 2021 con la quale la Cassazione ha definitivamente deliberato su un caso emblematico sul genere.
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I genitori chiedono i danni a un agriturismo per l’infortunio della figlia su un tappeto elastico
Una bimba, mentre si trovava in un agriturismo con papà e mamma, aveva iniziato a saltare sul “tappeto elastico” collocato nel cortile della struttura per intrattenere i piccoli ospiti, ma mentre utilizzava la “rete” è caduta sbattendo con il braccio su un tubo privo di protezione dagli urti e procurandosi una seria ferita.
La madre della piccina ha quindi chiesto i danni all’agriturismo e, non ottenendo riscontro, lo ha citato in giudizio, con successo. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello infatti hanno ritenuto responsabile l’azienda proprietaria del gioco, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in base al rilievo che, da un lato, il tubo era scoperto, laddove invece se fosse stato imbottito non avrebbe causato alcun danno, e dall’altro che la bambina aveva usato la rete conformemente al suo utilizzo ordinario, ossia saltandovi, senza alcun anomalo comportamento.
Sulla rete c’era il cartello “gioco non custodito”
L’azienda agricola non si è però data per vinta e ha proposto ricorso anche per Cassazione adducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha denunciato omessa pronuncia e anche omesso esame, da parte dei giudici territoriali, su un motivo di appello specifico, che aveva ad oggetto il rilievo da attribuire all’esonero da responsabilità, o meglio alla omessa custodia dell’area.
La società ricorrente sosteneva di aver posto all’attenzione della Corte d’appello la circostanza di avere appeso un cartello all’ingresso dell’area, con cui si avvisavano gli utenti del fatto che il gioco della rete non era custodito e che chi lo usava lo faceva a proprio rischio, elemento che non sarebbe stato tenuto in alcun conto.
Con il secondo motivo, invece, l’agriturismo ha lamentato la violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c. I giudici di secondo grado non avrebbero cioè adeguatamente considerato la condotta colpevole del danneggiato quale causa del danno: secondo la ricorrente, essendo visibile, com’era emerso dall’istruttoria, il tubo non protetto, avrebbero dovuto essere i genitori a non far saltare la figlia.
Non ha alcun rilievo un avviso generico di omessa custodia
Si tratta di obiezioni tipiche con cui vengono rigettate le richieste risarcitorie dei danneggiati, ma per la Cassazione entrambe le doglianze sono o inammissibili o infondate.
Quanto al primo motivo, al di là degli aspetti formali (la Suprema Corte obietta come invece la questione del cartello non sia stata affatto posta in appello), i giudici del Palazzaccio spiegano, con un’indicazione valida anche a carattere generale, che “il cartello esonera da responsabilità quando avverte dello specifico pericolo (nel caso in oggetto la presenza di tubi o di oggetti, urtando i quali si può riportare danno), mentre non ha alcun rilievo un generico avviso di omessa custodia, che, anzi, è semmai ammissione di non occuparsi di una cosa propria”.
Ma per gli Ermellini anche il secondo motivo del ricorso è inammissibile, essendo in primis basato sulla contestazione di un accertamento in fatto. “La corte di merito ha ritenuto che la bambina stesse facendo un uso adeguato e proprio di quel gioco, e che dunque non era ravvisabile colpa dei genitori, che peraltro avevano rispettato la regola di far salire i bambini uno per volta – conclude l’ordinanza – La ricorrente pretende che si rivaluti questo accertamento, ossia che lo si smentisca in fatto, che è invece operazione qui preclusa, anche in presenza di una motivazione adeguata da parte della corte di merito. Ossia: il ricorso attinge il fatto e non un eventuale principio di diritto della sentenza impugnata”.
Il ricorso è stato pertanto rigettato ed è stata confermata la condanna dell’azienda agricola al risarcimento dei danni subiti dalla bambina, oltre alle spese di lite dell’ulteriore grado di giudizio.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
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