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Se si percorre una strada che si sa essere soggetta ad improvvisi attraversamenti da parte di animali selvatici e, a maggior ragione, se c’è l’apposito cartello di pericolo, non resta che procedere (quasi) a passo d’uomo e sperare di non essere “speronati”.

Per quanto sia molto discutibile, infatti, l’orientamento dei tribunali e della stessa Cassazione è ormai quello di respingere le tante richieste di risarcimento dei danni, praticamente “di norma” in presenza del segnale, ritenuto misura sufficiente anche laddove il malcapitato dimostri che le decine di incidenti sul genere accaduti nella zona in questione avrebbero richiesto da parte della Regione interventi più adeguati, a cominciare dalla delimitazione della sede stradale con delle recinzioni.

 

Veicolo danneggiato da un cervo

La vicenda di specie, su cui la Suprema Corte si è espressa con l’ordinanza n. 32775/2019 depositata il 13 dicembre 2019, è successa nell’agosto del 2013 nel Bellunese.

Un automobilista, stava percorrendo la Statale 51 di sera, in condizioni di scarsa visibilità per il buio, la nebbia e la pioggia, quando all’improvviso un cervo adulto, facendo irruzione sulla sua carreggiata, aveva centrato la sua Opera Insigna provocando ingenti danni al veicolo, di cui era andata praticamente distrutta tutta la parte anteriore, con lo scoppio dei due airbag, come certificato dalla scheda di rilevazione della Polizia Provinciale di Belluno intervenuta sul luogo dell’incidente.

Respinta in primo e secondo grado la richiesta danni

L’uomo ha quindi citato in giudizio la Regione Veneto (grava sulle Regioni, ai sensi dell’art. 1 della L. 11/02/1992, n. 157, l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee a evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose), avanti il Tribunale di Belluno per essere risarcito dei danni materiali, quantificati in 13.600 euro, ma i giudici avevano rigettato la domanda.

L’automobilista ha appellato la sentenza presso la Corte d’Appello di Venezia la quale però, con ordinanza del 4 aprile 2018, dichiarava inammissibile l’appello.

 

Per l’automobilista il cartello di pericolo era insufficiente

Di qui il ricorso per cassazione, con un unico ma ben dettagliato motivo di doglianza. Secondo il ricorrente i giudici avrebbero errato nel ritenere che egli non avesse assolto l’onere di provare il comportamento colposo della Regione Veneto. Al contrario, egli avrebbe indicato il contenuto specifico degli adempimenti che l’Ente avrebbe potuto porre in essere, in considerazione della frequenza di incidenti di analoga natura verificatisi nella zona, che ha pure conteggiato: 71 nei comuni di San Vito e Cortina, 41 dei quali proprio lungo la statale 51.

E si è lamentato del fatto che la sentenza impugnata avesse ritenuto che l’apposizione di un cartello di pericolo a 450 metri dal luogo dell’incidente fosse misura sufficiente e idonea per escludere una responsabilità colposa della Regione, non ravvisando invece un obbligo generalizzato di recinzione di tutti i perimetri boschivi a suo carico: in una zona, come quella in cui si era verificato l’impatto, ove il numero di incidenti era così elevato, la predisposizione di una segnaletica di pericolo non poteva essere considerata misura adeguata.

 

I chiarimenti della Cassazione: va utilizzato l’art. 2043 c.c.

Il ricorso dà modo agli Ermellini di fare alcune precisazioni in merito a una tipologia di sinistro che riguarda ogni anno centinaia di utenti della strada, con conseguenze anche tragiche: dai dati dell’osservatorio Asaps, nel 2018 si sono registrati 148 incidenti gravi causati da animali selvatici, nei quali sono 11 persone sono decedute e 189 sono rimaste seriamente ferite.

Gli animali vaganti – si spiega innanzitutto nella sentenza – non hanno mai avuto né un proprietario né un utilizzatore: il danneggiato da un loro comportamento non può, perciò, invocare l’art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali, ndr), bensì deve utilizzare l’art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito, ndr)”.

Altra precisazione della Cassazione, nel caso di specie l’incidente non si è verificato per causa di un animale randagio, bensì per l’improvvisa invasione della corsia di marcia da parte di un cervo che, “ai sensi della I. n.157 del 1992, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, il cui controllo spetta alle Regioni, alla quale la medesima legge assegna espressamente compiti di organizzazione del relativo controllo.

La giurisprudenza di questa Corte, contrariamente al parere di una parte della dottrina che invoca il regime di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. avendo l’ordinamento individuato tanto un patrimonio, lo Stato, quanto un controllore, la Regione, riconduce anche questa ipotesi all’art. 2043 c.c.

La fauna selvatica, infatti, è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale, posto che si tratta di espressione di una politica di sostegno dell’equilibrio ecologico che di per sé non impone alla pubblica amministrazione l’obbligo di attuare generali misure di protezione e di sorveglianza, fatti salvi i pericoli intercettati e segnalati in concreto e non adeguatamente considerati”.

La Suprema Corte aggiunge poi che anche la Corte Costituzionale, interpellata in merito, “ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra il privato, proprietario di un animale domestico (o in cattività), e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici, sotto il profilo che gli eventuali pregiudizi, provocati da “animali che soddisfano il godimento della intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico, secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile, ex art. 2043 c.c”.

Chiarito che bisogna riferirsi all’art. 2043, secondo la Cassazione, Il Tribunale ha esattamente individuato la premessa in iure del suo ragionamento e “non è incorso nel vizio imputatogli dal ricorrente quando, con una motivazione con essa collimante, ha ritenuto che il ricorrente non avesse soddisfatto l’onere probatorio di cui era gravato”.

 

Il criterio della “ragionevole esigibilità”

Per i giudici del Palazzaccio, “il tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto da parte della Regione, così da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile (quest’ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l’alea normale il rischio connaturato al fenomeno dell’attraversamento stradale da parte della fauna selvatica) deve essere valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che per imputare a titolo di colpa un evento dannoso non basta che esso sia prevedibile -rappresenta, infatti, un fenomeno del tutto naturale che animali selvatici possano attraversare le strade – ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell’agente“.

Buio, pioggia e segnale di pericolo richiedono un comportamento prudente

Nello specifico, anche secondo la Suprema Corte il ricorrente non avrebbe provato che nel caso di specie “caratterizzato, per sua stessa ammissione, da scarsa visibilità a causa del buio, della pioggia e della nebbia”, non fosse sufficiente quale misura atta a prevenire il danno occorsogli il cartello di pericolo che la Regione aveva apposto in prossimità del teatro dell’incidente.

Per i giudici proprio le condizioni di tempo e di luogo indicate dal ricorrente – che però, verrebbe da obiettare, potrebbero ben avergli impedito di vedere il cartello -, “in aggiunta alla segnalazione di pericolo di attraversamento di animali selvatici” avrebbero dovuto indurlo ad adottare alla guida dell’auto “un comportamento particolarmente prudente sufficiente, secondo un criterio di ragionevolezza, ad evitare l’impatto con l’animale”.

Pertanto, il ricorso è stato rigettato e il malcapitato dovrà pagarsi di tasca propria il salato conto del carrozziere. Inutile dire che si tratta di una decisione che fa molto discutere.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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