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Uno degli ultimi dati disponibili, desunto dall’Osservatorio dell’Asaps, parla di 112 incidenti gravi nei soli primi otto mesi del 2017, nei quali hanno perso la vita 11 persone e 145 sono rimaste ferite: nell’intero 2016 i sinistri erano stati 119, con 16 vittime e 151 feriti.

Parliamo del sempre più allarmante fenomeno degli incidenti stradali causati da animali, nella stragrande maggioranza dei casi selvatici: cinghiali, caprioli, etc. Altri dati ufficiali confermano che in Italia, tra il 1995 e il 2005, sono oltre 150 le persone morte a causa di sinistri con esemplari di fauna selvatica di grandi dimensioni.

Oltre alle conseguenze fisiche, poi, ci sono i pesanti danni materiali ai veicoli: basti pensare che a sola Regione Lombardia ha speso oltre 2 milioni e 800 mila euro in indennizzi per incidente stradale con animali selvatici tra il 2004 e il 2012.

Ma il problema per gli automobilisti è riuscire ad ottenerlo, il risarcimento, perché su questa patata bollente si assiste a un continuo scaricabarile tra Enti che fanno di tutto per mettere un freno a quest’emorragia per le proprie casse, a scapito dei danneggiati.

Per questo è di tutto rilievo la recente ordinanza, la n. 13488 del 29 maggio 2018, della Corte di Cassazione VI Sezione Civile, che, “investita” dell’ennesimo caso sul genere, ha stabilito alcuni principi di diritto.

In buona sostanza, la Suprema Corte statuisce che, una volta accertato – per ogni singolo caso, e sulla scorta delle leggi nazionali che regolano le rispettive competenze, ma anche di quelle della Regione interessata – a chi sono stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, questi, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., risponde ex art. 2043 Cc dei danni causati a terzi.

La prova della condotta colposa ascrivibile all’Ente responsabile, nonché del nesso di causalità tra tale condotta e l’evento dannoso, spetta invece al danneggiato in virtù delle regole generali sul riparto dell’onere probatorio dettate dall’art. 2697 Cc.

La vicenda. Un automobilista aveva citato in giudizio dinnanzi al Tribunale di Rieti l’Amministrazione provinciale rietina e la Regione Lazio, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura a seguito di una collisione con un cinghiale che, improvvisamente, gli aveva attraversato la carreggiata.

Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale aveva condannato entrambi i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 2052 Cc (“l proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”).

Sul gravame proposto dall’Amministrazione provinciale la Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado e, decidendo nel merito, aveva condannato la stessa al risarcimento del danno nei confronti dell’originario attore. Il giudice d’appello sosteneva che dall’istruttoria sarebbe emersa la condotta colposa dell’Amministrazione provinciale, a cui era demandato il potere di adottare tutte le misure necessarie per prevenire i danni causati dagli animali selvatici (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), ritenendo al contempo la Regione estranea alla vicenda, in considerazione del fatto che la stessa aveva solo compiti di programmazione e di coordinamento della pianificazione faunistica.

Contro tale sentenza l’Amministrazione provinciale ha dunque proposto ricorso per Cassazione, affidando lo stesso a tre motivi con i quali deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 Cc, in relazione all’art. 2052 Cc, e di tutta una serie di norme nazionali e regionali. Ricorso contro il quale l’automobilista e la Regione hanno resistito con un contro ricorso

Nell’ordinanza, la Cassazione stessa preliminarmente rileva come sia necessario individuare su chi gravi il potere di controllo della fauna selvatica, se alla Provincia, alla Regione ovvero su entrambe.

A tal proposito, richiamato l’art. 14 L. 142/1990 sulle autonomie locali, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative di protezione della fauna selvatica, nonché la L. 157/1992, “si evince che la Regione ha una competenza essenzialmente normativa, mentre alle Province spetta l’esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione, nell’ambito del loro territorio (). E’ inoltre previsto che le Province stipulino apposite polizze assicurative per il risarcimento dei danni, senza espressa limitazione ai danni alle coltivazioni e non altrimenti risarcibili (…). Nell’ambito dei danni non altrimenti risarcibili – si riconosce che l’ente gestore del territorio, tenuto all’indennizzo e interessato alla stipula dell’assicurazione, è la Provincia, pur se essa possa provvedere anche tramite l’utilizzazione di fondi regionali”.

Ciò posto, gli Ermellini sostengono come “la responsabilità aquiliana per i danni a terzi debba essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino”.

Nel caso concreto, una volta individuata la responsabilità dell’Amministrazione provinciale, la fonte dell’obbligazione risarcitoria in capo alla stessa è rinvenibile “dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)» (Cass. 18954/2017)”.

La Suprema Corte conclude affermando come la Corte territoriale abbia fatto buon governo degli anzidetti principi atteso che, con motivazione congrua e logica, a seguito delle risultanze istruttorie e, in particolare, della prova testimoniale, ha individuato il concreto comportamento colposo ascrivibile all’Ente pubblico. Il ricorso della Provincia, pertanto, è stato rigettato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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