Il medico interpellato da un paziente non può limitarsi ad escludere che i sintomi lamentati siano connessi con il proprio campo di specializzazione e di intervento: al contrario, se ci sono dubbi circa la loro natura benevola, deve indirizzarlo presso il sanitario competente per gli opportuni accertamenti.
E’ una sentenza, la numero 15178/2018, estremamente interessante nell’ambito della responsabilità medica, quella con cui a Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un neurologo che, di fronte alle perdite di coscienza della sua paziente, l’aveva tranquillizzata, prescrivendole un esame neurologico che aveva dato esito confortante ed escludendo a priori che gli svenimenti potessero avere natura cardiologica, come invece era poi risultato a seguito del decesso della donna.
Già il giudice del merito, come riportato in sentenza, aveva correttamente affermato che il sanitario “non poteva limitare il proprio consulto ad un unico profilo, omettendo qualunque previsione e successiva indicazione di approfondimento, in ordine alla possibile, alternativa genesi cardiaca delle crisi di perdita di coscienza“.
In ossequio alle Linee guida dettate in materia, l’unico accertamento idoneo a escludere l’origine cardiaca delle sincopi di natura non determinata era l’elettrocardiogramma che, invece, non fu mai eseguito dalla paziente, che si era completamente affidata al medico neurologo.
Per la Cassazione, insomma, la diagnosi del professionista, che si era pronunciato esclusivamente per una genesi vagale delle sincopi, “determinò il successivo sviluppo degli eventi, con esito infausto per la donna“. La condanna, quindi, è stata confermata.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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