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Se si cade dalla bici a causa dell’asfalto dissestato, si ha tutto il diritto di pretendere il risarcimento per gli eventuali danni fisici riportati dall’Ente proprietario della strada.

A ribadirlo la Suprema Corte, che ha definitivamente respinto il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, la quale non riconosceva le sue responsabilità.

 

Il grave incidente

Nel (lontano) giugno del 2006 un ciclista, nell’affrontare in discesa una serie di curve lungo la statale 242, nei pressi del passo Sella Lunga, era malamente caduto dal suo velocipede riportando gravi lesioni che avevano reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per trasportarlo il più velocemente possibile all’ospedale di Bolzano.

L’uomo, che per fortuna si è salvato, ha citato in causa l’Ente proprietario della strada, la Provincia autonoma di Bolzano, appunto, asserendo di aver perso il controllo della sua bicicletta a causa di una serie di crepe longitudinali presenti nella mezzeria, lungo la sua direzione di marcia.

Istruita la causa anche attraverso l’escussione di testi, il Tribunale di Bolzano ha accertato la circostanza riferita dal danneggiato, individuando le responsabilità nel grave sinistro per il 50 per cento da parte dello stesso ciclista e per l’altro 50 per cento in capo alla Provincia, condannandola pertanto a risarcire conseguentemente il ricorrente.

L’Ente proprietario dell’arteria ha appellato la sentenza presso la Corte d’Appello di Trento, sezione staccata di Bolzano, la quale tuttavia ha confermato questa equa distribuzione di responsabilità.

 

Il ricorso per Cassazione

La Provincia, però, è voluta andare fino in fondo ricorrendo anche per Cassazione e adducendo sei motivi di doglianza, tra cui l’approssimativa valutazione delle condizioni del fondo stradale, l’impossibilità di esercitare un controllo quotidiano su una strada di alta montagna, di dimensioni estese e di stato mutevole, il fatto che l’incidente fosse successo di giorno, che le sconnessioni fossero vaste e ben visibili e che quindi l’incidente sarebbe avvenuto per l’esclusiva condotta del danneggiato, contestando in ogni caso la percentuale di un concorso di colpa al cinquanta per cento.

Ma la Cassazione, a parte un motivo secondario relativo al grado di personalizzazione del danno, ha respinto il ricorso.

La Suprema Corte ha innanzitutto evidenziato come la Corte bolzanina avesse ritenuto provato lo stato di dissesto della strada teatro del sinistro “sulla base di documentazione fotografica raffigurante in modo chiaro le spaccature del manto stradale descritte dal primo giudice”, per poi entrare nel cuore della questione, ossia il tema della corretta applicazione degli artt. 2051 e 1227 cod. civ., in particolare sotto il profilo della ricostruzione del nesso causale tra cosa custodita e danno, anche in relazione al contributo concausale della condotta del soggetto danneggiato.

 

Il caso fortuito

“Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, che postula la non applicazione dell’art. 2051 cod. civ. alle strade (e ai beni demaniali in genere) – ricordano gli Ermellini -, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia opera anche per la Pubblica amministrazione in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (…) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode”.

Ancora, la Suprema Corte ribadisce che il soggetto proprietario di una strada aperta al pubblico è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., di tutti i sinistri che siano in qualche modo ascrivibili alle situazioni di pericolo “immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della PA.”.

E che su tale responsabilità può anche influire la condotta della vittima, “la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme”, quando cioè sia del tutto estranea “al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art.1227 cod. civ”-

 

La pericolosità intrinseca del bene

Inoltre, la Cassazione sottolinea che ai fini dell’applicazione della norma, anche nel caso in cui la custodia abbia ad oggetto beni demaniali, non rileva la dimostrazione della “pericolosità” della “res”, giacché “il danno rilevante – di cui cioè il custode è responsabile – prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, cosiddetta seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no”.

Insomma, secondo gli Ermellini, la Corte bolzanina si è ben attenuta a tali principi, ha correttamente sentenziato del definire la responsabilità della Provincia e nel riconoscere efficacia soltanto concausale nella verificazione del sinistro alla condotta del danneggiato, stimata nella misura del cinquanta per cento.

Confermato pertanto il risarcimento dovuto al ciclista.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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