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Com’è noto, una delle circostanze attenuanti di cui può usufruire l’imputato di un reato è rappresentata dall’avvenuto risarcimento nei confronti della vittima che però deve essere integrale e, nel caso specifico del giudizio abbreviato, va liquidato in toto prima dell’ordinanza di ammissione al rito e non prima dell’inizio della discussione o della pronunzia della sentenza. 

A ricordare e a chiarire questa interpretazione delle legge, a tutela dei danneggiati e valida per tutte le fattispecie di reato, ivi compresi quelli colposi legati agli incidenti stradali, la Cassazione, con l’ordinanza n. 48371/22 depositata il 21 dicembre 2022.

 

Un processo per violenza sessuale, con condanna del colpevole in abbreviato a quattro anni

La Suprema Corte di è occupata di un caso di violenza sessuale culminato con la sentenza di condanna dell’imputato resa dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Cremona il 28 novembre 2019 all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di quattro anni di reclusione, oltre alle pene accessorie e al pagamento delle spese processuali, decisione peraltro confermata con verdetto del 30 novembre 2021 anche dalla Corte di appello di Brescia.

In Cassazione l’imputato lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento

L’imputato tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione con una serie di motivi inerenti anche il merito delle accuse formulategli, che egli ha contestato, ma la doglianza che qui preme riguarda la non configurabilità, secondo i giudici territoriali, della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all’articolo 62, n. 6), del codice penale. Il ricorrente obiettava di aver sottoscritto un accordo risarcitorio transattivo con la vittima, per complessivi 35mila euro, prima ancora dell’udienza di prima comparizione davanti al Gup, provvedendo contestualmente al versamento della somma di ventimila euro con assegno circolare. Tale comportamento, secondo la tesi difensiva, non poteva quindi che costituire indice di un ravvedimento spontaneo, disinteressato e non riconducibile ad un calcolo utilitaristico condizionato all’andamento del giudizio, come vuole la normativa.

 

Ricorso rigettato, il danno non era stato liquidato integralmente prima dell’ammissione al rito

Ma per la Suprema corte il motivo è infondato. L’art. 62, n. 6), cod. pen., riconoscono gli Ermellini, prevede effettivamente che attenui il reato l’avere riparato prima del giudizio integralmente il danno, mediante il risarcimento di esso. Nel caso di specie, tuttavia, fanno notare i giudici del Palazzaccio, il danno era stato solo parzialmente riparato prima del giudizio. L’imputato, infatti, aveva sì provveduto a versare la somma di ventimila euro in data antecedente all’udienza di prima comparizione davanti al Gup, ma poiché il saldo di 15mila euro era stato versato solo dopo, anche se precedentemente all’udienza di discussione, “il risarcimento integrale non può dirsi avvenuto prima del giudizio”, ragion per cui la censura non era accoglibile.

Né rileva, in senso contrario, precisa la Cassazione, la stipula di una transazione per l’intera somma di 35mila perché “ciò che conta, secondo la previsione legislativa, non è l’impegno all’adempimento espresso attraverso una transazione, ma l’effettivo adempimento dell’obbligazione risarcitoria prima dell’ammissione al rito”.

Il legislatore ha inteso ancorare l’attenuante al ravvedimento e non all’interesse processuale

E qui la Suprema corte ricorda e ribadisce che, secondo la più recente e ormai consolidata interpretazione di legittimità, “in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 6), cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l’ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell’inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. E ciò, perché, prevedendo la riparazione del danno “prima del giudizio”, il legislatore ha inteso ancorare il riconoscimento dell’attenuante al ravvedimento dell’imputato e non all’interesse per la propria sorte processuale, individuando il momento per esprimere tale ravvedimento nell’ammissione del rito, unico momento certo comune a tutti i giudizi abbreviati”. I quali, infatti, si possono poi articolare temporalmente in modi diversi, quanto all’effettivo svolgimento della discussione, e pertanto, interpretando diversamente la legge, “si avallerebbe una disparità di trattamento fra gli imputati a seconda del concreto andamento, più lento o più rapido, del giudizio abbreviato di ciascuno”.

La Cassazione riafferma quindi che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante ex art. 62, n. 6), cod. pen.,la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire integralmente prima che sia pronunciata l’ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen., non essendo sufficiente la stipula di una transazione cui non segua l’integrale riparazione prima di tale termine”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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