Anche chi va in bicicletta, naturalmente, deve rispettare le norme del Codice della Strada come tutti i conducenti di un veicolo, ma è molto meno scontata la consapevolezza che tra queste regole c’è anche l’obbligo di indicare il cambio di direzione, operazione da effettuare necessariamente distendendo il braccio, non essendo dotato il velocipede di “frecce” di serie.
Non infrequentemente, infatti, i ciclisti omettono questa segnalazione, con enormi rischi per la loro incolumità e anche per il concorso di (o la totale) responsabilità che tale omissione può comportare in caso di incidente. Interessante al riguardo una recente sentenza, la n. 569/2012, pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno su un tipico caso sul genere.
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Un ciclista cita il conducente di uno scooter per essere risarcito dei danni di un incidente
Un uomo di San Benedetto del Tronto nel 2018 aveva citato in giudizio il conducente di un motociclo e la sua compagnia di assicurazione per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale occorsogli mentre procedeva in bicicletta nella propria città nel 2017 e quantificati in oltre 50mila euro. Il giudice tuttavia, alla fine del dibattimento, ha ritenuto non fondata la domanda risarcitoria, rigettandola, in quanto il danneggiato non avrebbe assolto all’onere probatorio che gravava su di esso per quanto riguarda la dinamica del sinistro.
Mancata la prova che fosse stato segnalato il cambio di direzione
L’unico testimone “pretesamente oculare” addotto dal ciclista, una signora che avrebbe assistito allo scontro fra la sua bicicletta e il motociclo e che, si chiarisce nella sentenza, “lo avrebbe visto alzare il braccio per segnalare la svolta ai mezzi che lo precedevano”, in realtà non sarebbe stata identificata come come tale dalle forze dell’ordine intervenute per i rilievi: la donna, infatti, non si era presentata agli agenti nell’immediatezza dell’incidente, ma aveva preso il bus per andare al lavoro subito dopo avere assistito al sinistro.
“La deposizione dell’unico teste, peraltro non oculare o quantomeno non rilevato come tale dalla relazione della Polizia Municipale acquisita in atti, non può, di per sé sola, essere sufficiente – spiega il giudice – a screditare innanzitutto i rilievi sui danni ai mezzi”, che non attestavano un tamponamento da dietro, bensì alla ruota anteriore della bicicletta, così come la testimonianza del teste (un altro, ndr) “effettivamente oculare e certamente riconosciuto come tale che rendeva le sue dichiarazioni al momento dell’incidente” prosegue la sentenza, ricordando che “la parte attrice, e dunque il ciclista danneggiato, deve infatti provare che l’incidente sia stato provocato dalla colpa intera o prevalente dell’automobilista, che a sua volta potrà fornire in giudizio la prova della esclusiva responsabilità del ciclista o dell’assenza della propria responsabilità”.
Il ciclista, cioè, per avere riconosciuta la ragione intera e dunque il risarcimento pieno dei danni al 100%, dovrà dimostrare di aver rispettato le regole di circolazione che il Codice della strada pone a suo carico, oppure, più facilmente, “potrà provare che è stato l’altro conducente a violare una precisa regola e che quindi è stato questo comportamento a provocare l’incidente”.
Nel caso di specie, ribadisce il Tribunale, “manca la prova di avere rispettato le regole della circolazione stradale, non essendo sufficiente, sul punto, la deposizione della sola testimone, non identificata peraltro al momento dell’incidente, bensì indicata successivamente, sul fatto che il ciclista avesse indicato la manovra di svolta, potendosi, invece, supporre che la stessa sia stata repentina ed imprevedibile da parte di chi proveniva da dietro”.
Chi va in bici deve avere un’attenzione massima
E’ vero, riconosce il giudice, che in un centro abitato i mezzi devono usare una particolare cautela e prudenza e devono rispettare le distanze di sicurezza, ma “laddove il ciclista abbia tagliato improvvisamente la strada al motociclo che lo seguiva, non assume alcun rilievo ai fini dell’accertamento della responsabilità né la presunta velocità del motociclo (peraltro non dimostrata in corso di causa) né il fatto che il suo conducente non sia riuscito a evitare di tamponare la bicicletta e ciò in quanto la condotta alla guida maldestra e distratta di chi era a bordo della bici, ha certamente interrotto il nesso causale”.
Il tribunale riconosce che si presume correttezza alla guida e la pretesa di una attenzione massima quando si transita in una strada del centro abitato a bordo di un’auto o di una moto, ma è altrettanto vero “che anche l’andare in bicicletta comporti notevoli rischi trattandosi di un mezzo più lento e meno visibile di un’autovettura, per cui anche il ciclista è obbligato a transitare con la massima attenzione e nel percorrere la strada è tenuto a adottare degli accorgimenti ulteriori rispetto alle regole imposte agli automobilisti”.
Le regole che vanno rispettate dai ciclisti
Il Codice della strada infatti, ricorda ancora il giudice, prevede specifiche norme di comportamento per i ciclisti, quindi “per ogni incidente si dovrà verificare non solo se il conducente del veicolo a motore abbia rispettato o meno le comuni norme di circolazione stradale, ma anche se il ciclista abbia rispettato queste ulteriori regole che il Codice gli impone. Il risultato di questa verifica consentirà di attribuire la responsabilità del sinistro all’uno oppure all’altro, o anche ad entrambi, in una determinata percentuale, se emergerà che tutti e due hanno violato alcune delle rispettive regole”.
Nel caso di specie, tuttavia, secondo il giudice non era emersa la prova di alcun comportamento “violativo al codice della strada” da parte del centauro, “che ha purtroppo tamponato la bicicletta trovandosela inopinatamente davanti, mentre il ciclista “non ha fornito la prova di avere indicato la manovra di girata e dunque l’immissione al centro della carreggiata, che invece potrebbe essere avvenuta di scatto tanto da essere non prevedibile né evitabile da chi percorreva da dietro”.
E a supporto della sua decisione, in conclusione, il giudice aggiunge anche la contravvenzione elevata dai vigili al ciclista ai sensi e per gli effetti dell’art. 154, comma I e VIII del Codice della Strada , che, è bene ricordarlo dipone che “i veicoli che intendono eseguire una manovra per svoltare a sinistra devononassicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio con altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”. Nello specifico il ciclista, spostandosi improvvisamente dal margine destro verso il lato opposto, “ha sicuramente omesso di rispettare entrambi i suddetti obblighi”.
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