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Anche chi va in bicicletta, naturalmente, deve rispettare le norme del Codice della Strada come tutti i conducenti di un veicolo, ma è molto meno scontata la consapevolezza che tra queste regole c’è anche l’obbligo di indicare il cambio di direzione, operazione da effettuare necessariamente distendendo il braccio, non essendo dotato il velocipede di “frecce” di serie.

Non infrequentemente, infatti, i ciclisti omettono questa segnalazione, con enormi rischi per la loro incolumità e anche per il concorso di (o la totale) responsabilità che tale omissione può comportare in caso di incidente. Interessante al riguardo una recente sentenza, la n. 569/2012, pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno su un tipico caso sul genere.

 

Un ciclista cita il conducente di uno scooter per essere risarcito dei danni di un incidente

Un uomo di San Benedetto del Tronto nel 2018 aveva citato in giudizio il conducente di un motociclo e la sua compagnia di assicurazione per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale occorsogli mentre procedeva in bicicletta nella propria città nel 2017 e quantificati in oltre 50mila euro. Il giudice tuttavia, alla fine del dibattimento, ha ritenuto non fondata la domanda risarcitoria, rigettandola, in quanto il danneggiato non avrebbe assolto all’onere probatorio che gravava su di esso per quanto riguarda la dinamica del sinistro.

Mancata la prova che fosse stato segnalato il cambio di direzione

L’unico testimone “pretesamente oculare” addotto dal ciclista, una signora che avrebbe assistito allo scontro  fra la sua bicicletta e il motociclo e che, si chiarisce nella sentenza, “lo avrebbe visto alzare  il braccio per segnalare la svolta ai mezzi che lo precedevano”, in realtà non sarebbe stata identificata come come tale dalle forze dell’ordine intervenute per i rilievi: la donna, infatti, non si era presentata agli agenti nell’immediatezza dell’incidente, ma aveva preso il bus per andare al lavoro subito dopo avere assistito al sinistro.

La deposizione dell’unico teste, peraltro non oculare o quantomeno non rilevato come tale dalla relazione della Polizia Municipale acquisita in atti, non può, di per sé sola, essere sufficiente – spiega il giudice – a screditare innanzitutto i rilievi sui danni ai mezzi”, che non attestavano un tamponamento da dietro, bensì alla ruota  anteriore della bicicletta, così come la testimonianza del teste (un altro, ndr) “effettivamente oculare e certamente riconosciuto come tale che rendeva le sue dichiarazioni al momento dell’incidente” prosegue la sentenza, ricordando che “la parte attrice, e dunque il ciclista danneggiato, deve infatti provare che l’incidente sia stato provocato dalla colpa intera o prevalente dell’automobilista, che a sua volta potrà fornire in giudizio la prova della esclusiva responsabilità del ciclista o dell’assenza della propria responsabilità”.

Il  ciclista, cioè, per avere riconosciuta la ragione intera e dunque il risarcimento  pieno dei danni  al 100%, dovrà dimostrare di aver rispettato le regole di circolazione che il Codice della strada pone a suo  carico, oppure,  più  facilmente, “potrà provare che è stato l’altro conducente a violare  una precisa regola e che quindi è stato questo comportamento a provocare l’incidente”.

Nel caso di specie, ribadisce il Tribunale, “manca la prova di avere rispettato le regole della  circolazione stradale, non essendo sufficiente, sul punto, la deposizione della sola testimone, non  identificata peraltro al momento dell’incidente, bensì indicata  successivamente, sul fatto che il ciclista avesse indicato la manovra di svolta, potendosi,  invece,  supporre  che  la  stessa  sia  stata  repentina ed imprevedibile da  parte di chi proveniva  da  dietro”.

 

Chi va in bici deve avere un’attenzione massima

E’ vero, riconosce il giudice,  che in un centro abitato i mezzi devono usare una particolare cautela e prudenza e devono rispettare le distanze di sicurezza, ma “laddove il ciclista abbia tagliato improvvisamente la strada al motociclo che lo seguiva, non assume alcun rilievo ai fini  dell’accertamento della responsabilità né la presunta velocità del motociclo (peraltro non dimostrata in corso di causa) né il fatto che il suo conducente non sia riuscito a evitare di  tamponare la bicicletta e ciò in quanto la condotta alla guida maldestra e distratta di  chi  era  a  bordo della bici,  ha  certamente interrotto  il  nesso  causale”.

Il tribunale riconosce che si presume correttezza alla guida e la pretesa di una attenzione massima quando si transita in una strada del centro abitato a bordo di un’auto o di una moto, ma è altrettanto vero “che anche l’andare in bicicletta comporti notevoli rischi trattandosi di un mezzo più lento e meno visibile di un’autovettura, per cui anche il ciclista è obbligato a transitare con la massima attenzione e nel percorrere la strada è tenuto a adottare degli accorgimenti ulteriori rispetto  alle  regole  imposte  agli  automobilisti”.

 

Le regole che vanno rispettate dai ciclisti

Il Codice della strada infatti, ricorda ancora il giudice, prevede specifiche norme di comportamento  per i ciclisti, quindi “per ogni incidente  si  dovrà  verificare  non  solo se il conducente del veicolo a motore abbia rispettato o meno le comuni norme di circolazione stradale, ma anche se il ciclista abbia rispettato queste ulteriori regole che il Codice gli impone. Il risultato di questa verifica consentirà di attribuire la responsabilità del sinistro all’uno oppure all’altro, o anche ad  entrambi,  in una determinata percentuale, se emergerà che tutti e due hanno violato alcune delle rispettive regole”.

Nel caso di specie, tuttavia, secondo il giudice non era emersa la prova di alcun comportamento “violativo al codice della strada” da parte del centauro, “che ha purtroppo tamponato la bicicletta  trovandosela inopinatamente davanti, mentre  il ciclista “non ha fornito la prova di avere indicato  la manovra di girata e dunque l’immissione al centro della carreggiata, che invece potrebbe  essere avvenuta di scatto tanto da essere non prevedibile né evitabile da chi percorreva da  dietro”.

E a supporto della sua decisione, in conclusione, il giudice aggiunge anche la contravvenzione elevata dai vigili al ciclista ai sensi e per gli effetti dell’art. 154, comma I e VIII del Codice della  Strada , che, è bene ricordarlo dipone che “i  veicoli  che  intendono eseguire  una  manovra per  svoltare a sinistra devononassicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio con altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; segnalare con sufficiente anticipo la loro  intenzione”. Nello specifico il ciclista, spostandosi  improvvisamente  dal  margine  destro  verso  il  lato  opposto, “ha sicuramente omesso di rispettare entrambi i suddetti obblighi”.

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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