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L’infortunio subito da un lavoratore durante un sopralluogo “preliminare”, anche se finalizzato all’affidamento in subappalto a un terzo di parte dell’opera, non è il mero esercizio di una funzione organizzativa o amministrativa ma costituisce “un’occasione di lavoro” e come tale l’infortunato ha diritto alla tutela assicurativa ad hoc.

E’ una sentenza di fondamentale importanza quella, la n. 32257/21, depositata dalla quarta sezione Lavoro Civile della Cassazione il 5 novembre 2021, a cui non a caso la sesta sezione della stessa Suprema Corte aveva rimesso la causa proprio in virtù dell’alta valenza “normofilattica” della questione di diritto posta.

 

I familiari di un lavoratore deceduto per infortunio chiedono la copertura assicurativa

La vicenda in oggetto è tragica, l’ennesimo incidente sul lavoro mortale. I familiari di un artigiano muratore avevano citato in causa avanti il Tribunale di Benevento l’Inail che aveva denegato la copertura assicurativa che essi ritenevano operante per l’infortunio mortale di cui era rimasto vittima il loro caro, deceduto nell’agosto del 2008 a causa della caduta da una scala dall’altezza di tre metri in un cantiere edile. I giudici tuttavia avevano respinto la domanda e la decisione era stata confermata nel 2017 dalla Corte d’Appello di Napoli in quanto dall’istruttoria era stato accertato che il contesto in cui si era verificato l’incidente era quello di un sopralluogo della vittima nel cantiere in compagnia di un altro artigiano, a cui il primo intendeva subappaltare i lavori d’intonacatura degli immobili.

Richiesta respinta dai giudici perché l’incidente era successo durante un sopralluogo

La domanda di riconoscimento della tutela antinfortunistica proposta dagli eredi era stata rigettata sulla scorta della considerazione che l’incidente occorso al loro congiunto non si sarebbe verificato in occasione del lavoro, in quanto al momento del tragico accadimento questi non stava svolgendo le mansioni manuali di muratore o attività che, per quanto accessorie, potessero dirsi immediatamente e/o strumentalmente connesse alle prime.

I giudici avevano, di contro, ritenuto che l’infortunio fosse riconducibile piuttosto allo svolgimento di funzioni organizzative ed amministrative, tipiche della conduzione di un’attività economica aziendale, tali da non poter essere ricondotte alla nozione di “occasione di lavoro” richiamata dal Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

Il ricorso in Cassazione: troppo limitativa l’interpretazione di “in occasione di lavoro”

I familiari della vittima hanno quindi proposto ricorso per Cassazione lamentando l’erronea applicazione della nozione di attività svolta in occasione di lavoro al caso in esame da parte della Corte territoriale e, più in particolare, l’interpretazione, estremamente limitativa, del nesso esistente tra la causa immediata del sinistro e l’infortunio mortale. Inoltre i ricorrenti hanno censurato la “incoerenza” tra il convincimento del giudice d’appello sull’attività svolta dall’artigiano deceduto e le fonti probatorie, in special modo la parziale valutazione della deposizione testimoniale resa dall’altro artigiano, unico soggetto presente al momento dell’incidente, dalla quale sarebbero emerse circostanze decisive ai fini dell’accertamento del diritto al riconoscimento della copertura assicurativa.

La causa era stata quindi rimessa alla Quarta Sezione della Cassazione con ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione (Cass. n. 13944 del 2019) sul presupposto della possibile valenza nomofilattica della questione di diritto prospettata. Nel procedimento gli Ermellini chiedevano di valutare se il decesso, avvenuto durante le trattative con un artigiano terzo ai fini della conclusione di un contratto di subappalto di una parte dell’opera commissionata, “dovesse implicare l’esclusione della tutela antinfortunistica sul presupposto che l’infortunio fosse riconducibile a compiti di natura organizzativa e/o amministrativa, ovvero se non potesse di contro ritenersi che, all’interno di una siffatta dinamica, il sopralluogo svolto per illustrare al subappaltatore la prestazione per la realizzazione di finalità legate allo svolgimento dell’opera, non debba piuttosto far ritenere il tragico evento compiutosi nel contesto dello svolgimento di un’attività comunque connessa alla prestazione affidata all’appaltatore principale”.

 

La tutela antinfortunistica è dovuta anche per eventi non strettamente legati alla prestazione

E’ chiaro che la questione prospettata nell’ordinanza interlocutoria postulava un ulteriore approfondimento del significato della locuzione “occasione di lavoro” contenuta nell’art. 2 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, intesa quale misura della relazione intercorrente fra lavoro e infortunio ai fini dell’erogazione delle prestazioni previdenziali.

Ebbene, secondo la quarta sezione Lavoro della Suprema Corte il primo motivo di doglianza merita accoglimento. “E’ pacificamente acquisito, anche nella dottrina più risalente, che con l’utilizzo di tale formula, diversa da quella secondo cui, ai medesimi fini di tutela previdenziale, la malattia professionale deve essere stata causata dal lavoro (“a causa del lavoro”), il legame che dà diritto alle prestazioni derivanti da infortunio non debba ritenersi rigidamente subordinato al verificarsi di un evento strettamente determinato dallo svolgimento della prestazione” spiegano i giudici del Palazzaccio, secondo i quali l’orientamento giurisprudenziale consolidato ha valorizzato “un approccio interpretativo per il quale, per darsi luogo alla tutela antinfortunistica, è sufficiente che sussista un nesso causale anche solo indiretto fra l’accaduto e la prestazione lavorativa, precisando che l’occasione di lavoro si determina ogni qual volta lo svolgimento di un’attività lavorativa abbia esposto il soggetto protetto al rischio del verificarsi dell’evento lesivo

La Cassazione spiega altresì che “la ratio” che ha orientato la giurisprudenza di legittimità nell’apporto costruttivo all’evoluzione della formula “occasione di lavoro” prescelta dal legislatore, è che “quest’ultimo abbia voluto conseguire finalità protettive per l’assicurato non già dal versante della prevenzione del rischio del verificarsi dell’evento lesivo, quanto, lungo il solco valoriale tracciato dall’art. 38 Cost., da quello della tutela della situazione di bisogno che da quel rischio consegue

 

Il concetto della locuzione “in occasione di lavoro”

Una “linea di tendenza” puntualmente percorsa dalla più recente evoluzione giurisprudenziale, “anche con riguardo alle attività rese senza vincolo di subordinazione: ivi l’accertamento del nesso causale tra lavoro autonomo e infortunio è stato oggetto di valutazione in relazione alla natura dell’attività svolta dall’artigiano, ma anche al contesto in cui questa si espleta, col risultato di circoscrivere progressivamente, anche per tali attività, lo spazio di operatività del cd. rischio elettivo entro cui, come è noto, la tutela antinfortunistica non opera”.

Gli Ermellini al riguardo ricordano il principio di diritto affermato da Cass. n. 24765 del 2017, la quale, con riferimento ai soci di cooperativa e di ogni altro tipo di società, ha inteso il richiamo dell’art. 4, n. 7, d.P.R. n. 1124 del 1965 all’attività manuale come “riferito a qualsiasi prestazione connessa allo svolgimento delle mansioni, e non solo a quella connotata da prevalente manualità, attesa la difficoltà di distinguere ontologicamente tra attività manuale e intellettuale”.

Ancora, citano Cass. n. 2838 del 2018, laddove l’obbligo assicurativo è stato riconosciuto non solo per gli infortuni occorsi nello svolgimento delle attività tipiche in funzione delle quali è sancito, ma anche per quelli verificatisi “nel corso di attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle medesime mansioni, purché ad esse connesse”.

 

Il sopralluogo in cantiere non è attività estranea all’impegno lavorativo

Venendo quindi al caso in esame, conclude la Suprema Corte, “l’occasione di lavoro che ha causato la morte di (omissis) non può riconnettersi causalmente né con la natura dell’attività lavorativa svolta, sì come direttamente o strumentalmente connessa all’attività tipica, né con il coincidere del verificarsi dell’evento lesivo con la prestazione lavorativa (tanto risulta dall’istruttoria che ha accertato che al momento dell’infortunio l’artigiano, pur ancora vestito con abiti da lavoro, non stava tuttavia svolgendo nessuna attività); e tuttavia, la vittima è deceduta nel corso di un sopralluogo nel cantiere ove lavorava, attività non solo non estranea al suo impegno lavorativo primario e ad esso strettamente connessa ma che, per di più, non avrebbe potuto svolgersi senza il necessario coinvolgimento della sua persona fisica”.

Il rilievo che tale ultimo aspetto assume nella configurazione del contesto fattuale all’interno del quale si è verificato l’evento, porta ad escludere che l’attività che l’artigiano stava svolgendo possa essere meccanicamente assimilata all’esercizio di una qual si voglia funzione organizzativa e/o amministrativa da parte di chi è posto a capo dell’impresa – conclude la Cassazione – Il compimento del sopralluogo per l’affidamento in subappalto a un terzo di una parte dell’opera, costituisce un’occasione di lavoro in senso tecnico, qualora, come nel caso in esame, abbia concretizzato un rischio tale da determinare quella situazione di bisogno cui è rivolto l’operare della tutela contro gli infortuni sul lavoro”.

Dunque, con l’accoglimento del primo motivo e il conseguente assorbimento del secondo, il ricorso è stato accolto, la sentenza è stata cassata con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli che dovrà quindi disporre il riconoscimento ai familiari della vittima della tutela assicurativa.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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