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Se si investe un cane randagio che attraversa all’improvviso la strada o, peggio ancora, si resta coinvolti in un incidente, il soggetto a cui richiedere (in linea di massima) il risarcimento è l’Azienda sanitaria, a cui è affidata la competenza del randagismo.

Spesso infatti, in questi casi, si assiste a un rimpallo di competenze tra Asl e Comuni, di qui la rilevanza dell’ordinanza n. 22522/2019 depositata il 10 settembre 2019, con cui la Corte di Cassazione ha chiarito che, anche al di là delle leggi delle singole Regioni, in linea di principio è appunto l’Asl a dover rifondere al conducente di un veicolo i danni causati dal repentino attraversamento di un cane incustodito.

 

Incidente stradale causato dall’attraversamento di un cane randagio

Nel 2010 un automobilista aveva citato la Asl di Benevento davanti al Giudice di Pace cittadino per dichiararne la responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto l’anno prima sulla Statale in direzione Caianello-Benevento a causa di un cane randagio che gli aveva attraversato la strada e che egli aveva investito con la sua auto, uscitane con un danno di quasi cinquemila euro. 

Nel contraddittorio con la ASL, che eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, e con il Comune di Benevento, chiamato in causa dalla Azienda Sanitaria, il Giudice di Pace accolse la domanda e condannò l’Asl in solido con l’Amministrazione comunale a pagare in favore dell’automobilista 4.108 euro.

Il Tribunale di Benevento, a cui l’Asl si era rivolta in appello in via principale e il Comune in via incidentale, aveva accertato che il cane era randagio, e che sussistesse la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, dell’ASL onerata della vigilanza sugli animali randagi e del Comune gravato del compito di predisporre l’organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti.

Determinante, nella decisione, la testimonianza di un residente, che aveva riferito della presenza di molti cani randagi, senza collare o museruola, nella stessa zona, segnalati in più occasioni alle autorità di competenza, e che nello specifico il grosso randagio, all’atto del sopraggiungere della vettura del danneggiato, aveva attraversato la strada per unirsi ad un branco di altri cani, tagliando la strada alla Fiat Punto che procedeva verso Benevento.

In assenza di prova che il cane fosse, invece, di proprietà di qualcuno, il Giudice ha rigettato l’appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza del giudice di pace e condannando l’appellante a pagare anche le spese di giudizio.

 

L’Azienda Sanitaria ricorre in Cassazione scaricando la responsabilità sul Comune

L’Asl di Benevento però ha proposto ricorso anche per Cassazione.

In particolare, l’azienda sanitaria ha censurato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto puramente e semplicemente la legittimazione passiva della’Asl senza valutare che alla stessa erano affidati solo “compiti di profilassi e polizia veterinaria ed il servizio di accalappiamento”, ma non anche il compito di controllare continuamente il territorio comunale per verificare la presenza o meno di randagi.

Inoltre, la ricorrente si è lamentata del fatto che il giudice non si sarebbe fatto carico di accertare un comportamento omissivo colposo della Asl, consistente ad esempio in un suo mancato intervento a seguito di tempestiva chiamata da parte del Comune o di altri.

Secondo l’azienda, il Tribunale avrebbe dovuto addossare l’intera responsabilità al Comune di Benevento, tenuto al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza sulla base della giurisprudenza della Cassazione.

 

Vigilanza e controllo del randagismo

Per gli Ermellini, tuttavia, questi motivi sono inammissibili.

“In sostanza – recita la sentenza – la ricorrente tende a contestare che, in base al quadro normativo, costituito dalla legge quadro nazionale e da quella regionale, non ci sarebbe un obbligo per la ASL di controllo continuo del territorio comunale ma solo un obbligo specifico di intervento per la cattura dell’animale randagio a seguito di segnalazione, mentre la giurisprudenza di questa Corte si sarebbe orientata, in altri casi analoghi, a ritenere la responsabilità del Comune”.

Al contrario, citando proprio la “consolidata giurisprudenza di questa Corte”, la Cassazione rammenta che la disciplina stabilita a livello nazionale dalla I. 14/8/1991 n. 281 ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e la Regione Campania, con la legge 24/11/2001 n. 16, “ha affidato la competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, ai servizi veterinari della ASL, mentre ha riservato ai Comuni il compito di munirsi dei canili nei quali ricoverare i cani catturati e quello di risanare le strutture esistenti”. 

E, ancora, “La giurisprudenza di questa Corte, con particolare riguardo alla legge Regione Campania, ha confermato questo quadro normativo ed ha, al più, in generale affermato la responsabilità solidale del Comune con la Asl di competenza, o in alcuni casi addirittura la sola competenza dei servizi veterinari della Asl” proseguono i giudici del Palazzaccio, che vanno oltre con conclusioni di carattere generale.

 

La responsabilità civile per i danni caudati dai cani randagi va “radicata” nell’Asl

Anche a prescindere dal caso specifico della regione Campania, la cui legislazione è tuttavia vincolante nel caso di specie, il principio generale, affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla quale si intende dare pienamente continuità, è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell’ente o enti a cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo numerico degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo.

Dunque, sulla base di questo principio generale “è la ASL il soggetto individuato dalla normativa quale competente in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo”, e viene pertanto confermata la sua legittimazione passiva.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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