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Quando si sorpassa un mezzo a due ruote occorre tenere la massima cautela rispettando una distanza di sicurezza “laterale” sufficientemente ampia.

Bisogna infatti debitamente considerare che biciclette, scooter e quand’altro hanno un equilibrio instabile e pertanto maggiore possibilità di  oscillazioni, deviazioni o sbandamenti.

Ergo, se l’automobilista o il camionista ritenga di non poter effettuare ala manovra in sicurezza, dovrà accordarsi e attendere di trovarsi nelle condizioni di poter effettuare il sorpasso senza rischi. Sulla scorta di tale ragionamento la Corte di Cassazione,  quarta sezione penale, con la sentenza n. 32479/19 depositata il 22 luglio 2019, ha definitivamente condannato per omicidio colposo l’autista di un autocarro il cui sorpasso di un motociclo, avvenuto troppo rasente, ha fatto perdere al centauro il controllo del mezzo a causa dello spostamento d’aria.

 

Motociclista deceduto a causa del sorpasso di un camion

Il tragico incidente è avvenuto il 2 luglio 2010 a Fenile di Fano. Percorrendo via Flaminia (Sp 45) il camionista aveva trovato lungo il suo percorso un ciclomotore Yamaha 125 che procedeva nella sua stessa direzione di marcia, Calcinelli-Fano condotto da una ventenne, e aveva deciso di sorpassarlo, portandosi a ridosso della linea continua di mezzeria che separava le due corsie.

Durante questa manovra, però, pur non essendoci stato alcun contatto tra i due veicoli, la giovane aveva perso il controllo del suo mezzo, rovinando a terra e battendo il capo contro il cassone del camion e poi sfinendo sotto le ruote del secondo e terzo asse posteriore dello stesso, con conseguenze letali.

La ventenne infatti aveva riportato lesioni gravissime ed era deceduta.

Il Tribunale di Pesaro ha ritenuto marginale stabilire la causa della perdita di controllo del ciclomotore (spostamento d’aria o una turbativa), attribuendo rilievo decisivo alla presenza del mezzo pesante, in un luogo e in un tempo non consentito, alla luce del divieto posto alla manovra attuata dall’imputato, la segnaletica orizzontale presente sul luogo del fatto e la normativa sulla circolazione stradale: era infatti appurata la violazione della regola cautelare di sicurezza stradale messa in atto con la manovra compiuta dal camionista prevista dall’art. 148, comma 12,  del Codice della Strada, secondo cui è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni: il camion si stava appunto approssimando ad un incrocio.

Secondo i giudici doveva escludersi la presenza di cause da sole sufficienti a provocare l’evento: la motociclista, in altre parole, non  era rovinata a terra a causa della propria guida, ed era deceduta non per la della caduta bensì per lo schiacciamento della scatola cranica sotto il peso del veicolo pesante, che aveva proceduto al sorpasso.

Il camionista aveva violato la regola secondo cui “l’obbligo di portarsi a sinistra del veicolo da superare è comprensivo del dovere di lasciare tra i due veicoli uno spazio sufficientemente ampio e comunque adeguato alla natura del veicolo che si sta sorpassando e, cioè, alla maggiore o minore probabilità di oscillazioni o sbandamenti, talché lo spazio di sicurezza deve essere calcolato con particolare cautela nel caso di sorpasso di veicolo a due ruote, in considerazione della minore stabilità e della maggiore probabilità di sbandamenti propri di tale tipo di veicoli”.

Dalle indagini peritali e della dichiarazioni dei testimoni, era infatti emerso che il conducente del mezzo pesante aveva valicato solo parzialmente la linea di mezzeria, lasciando una distanza non sufficiente tra il proprio mezzo e quello sorpassato.

Il camionista non aveva dunque violato solo le regole cautelari scritte a presidio della sicurezza pubblica ma anche gli obblighi connessi alla propria condotta professionale di guidatore di mezzi pesanti. Di qui la condanna per omicidio colposo, con sentenza del febbraio 2015.

 

Condanna per omicidio colposo

Condanna confermata dalla Corte d’Appello di Ancona, anche se i giudici si secondo grado, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, hanno rideterminato la pena inflitta all’autotrasportatore in un anno e sei mesi anni di reclusione, con la concessione della sospensione condizionale e riduzione (anche) della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a nove mesi.

La Corte territoriale, nel confermare la pronunzia di condanna, ha rilevato che la perizia svolta in sede di incidente probatorio aveva ricostruito chiaramente la dinamica del sinistro.

Riassumendo, non vi era stato alcun contatto tra i veicoli prima della caduta della motociclista; il sorpasso era avvenuto quasi al termine dell’incrocio con la strada laterale destra, che conduceva al centro abitato della frazione di Fenile, in una zona dove tale manovra non era consentita dall’art. 148, comma 12, C.d.S.; la manovra era proibita per il divieto di sorpasso in corrispondenza delle intersezioni e per il superamento della linea continua di mezzeria; era sconsigliata in concreto perché, per le caratteristiche dei mezzi e per le loro rispettive velocità, il sorpasso richiedeva uno spazio corrispondente a mala pena a quello effettivamente disponibile.

Il camionista aveva intrapreso il sorpasso nonostante gli elementi contrari a tale manovra: quando il motociclo si trovava a circa un metro dalla cabina, iniziava a sbandare: la (scarsa) distanza laterale era stata pertanto fondamentale nell’eziologia dell’evento morte, in considerazione della natura dei veicoli coinvolti.

La Corte d’Appello sottolineava altresì che la responsabilità dell’imputato non poteva essere esclusa per la condotta della vittima, la quale non integrava gli estremi di una causa eccezionale, atipica e non prevedibile.

Egli, peraltro, a detta dei giudici avrebbe dovuto ispezionare la strada costantemente, mantenere il controllo del veicolo e prevedere le situazioni di pericolo desumibili dalla comune esperienza: invece, nonostante la sua conoscenza dello stato dei luoghi, il divieto di sorpasso in presenza di incrocio e le sfavorevoli condizioni concrete, aveva superato lo scooter anziché desistere.

Di qui dunque la conferma della condanna “per negligenza, imperizia e imprudenza consistita nell’aver mantenuto una distanza di sicurezza dallo scooter assolutamente insufficiente ad assicurare alla conducente una qualsivoglia manovra di emergenza che avrebbe potuto rendersi necessaria in caso di turbativa della guida conseguente allo spostamento d’aria cagionato dalla manovra stessa di sorpasso, facendo sì che la motociclista, perso il controllo del mezzo a causa dello spostamento d’aria, e non riuscendo a mantenere in equilibrio lo scooter, rovinava al suolo, finiva col capo sotto le ruote dell’autocarro, che si trovava troppo ravvicinato alla ragazza, e poi decedeva a causa del trauma subito”.

 

Il ricorso in Cassazione per la condotta del motociclista

Nonostante il quadro probatorio schiacciante, il camionista ha presentato un ulteriore ricorso per Cassazione contro la sentenza d’appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

In particolare, qui interessa il primo concernente la dinamica. A detta del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe pedissequamente riprodotto la sentenza di primo grado, senza rispondere alle plurime specifiche censure formulate con l’atto d’appello e, in particolare: la diversa finalità delle due norme cautelari contestate, in quanto non dirette a prevenire il controllo del mezzo da parte della vittima, senza considerare le concrete modalità del sinistro e la possibilità effettiva dell’imputato di avvedersi dell’istintiva ed emotiva condotta della conducente del motoveicolo.

Secondo il camionista, non era stato verificato se l’evento rappresentava l’effettiva concretizzazione del rischio che la regola stessa mirava a prevenire; il superamento della linea di mezzeria era risultato causalmente irrilevante rispetto all’evento, non avendo determinato un urto tra i mezzi e non avendo condizionato la governabilità o la traiettoria del ciclomotore; analoghe valutazioni dovevano essere formulate in relazione alla regola del divieto di sorpasso in corrispondenza delle intersezioni; ancora, vi sarebbe stata l’omissione di una doverosa valutazione sulla prevedibilità e sull’evitabilità dell’evento con riferimento alla possibilità di avvedersi dell’istintiva ed emotiva condotta del conducente del motoveicolo; in conclusione, la perdita di controllo del motociclo da parte della vittima determinava un percorso causale completamente atipico e prescindeva dalle modalità di attuazione della manovra di sorpasso”.

Per la Suprema Corte, tuttavia, il ricorso è inammissibile e, nello specifico, il motivo inerente la dinamica è manifestamente infondato.

Ai sensi dell’art. 148, comma 3, C.d.S., il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo avere fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi alla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente, tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportandosi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio.

Nel caso in specie (omissis) non si conformava a tali regole in quanto, in presenza di un motociclo che lo precedeva nella marcia manifestando uno sbandamento e tenuto conto della distanza laterale che lo portava a spostarsi nell’opposta corsia di marcia (manovra preclusagli dalla segnaletica orizzontale), avrebbe dovuto desistere dal sorpasso e attendere di effettuarlo in un tratto stradale dove operare in piena sicurezza” ribadiscono nella sentenza gli Ermellini, ricordando il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di Cassazione, secondo cui, “nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolarmente instabile, il conducente deve lasciare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato”.

Un obbligo di cautela che, sottolinea la Cassazione, risulta particolarmente intenso nei casi in cui il mezzo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida,da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli altri utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo la incolumità degli utenti della strada”.

 

Nei sorpassi va tenuta anche una distanza “laterale”

Al riguardo, la Suprema Corte ricorda anche che “lo spazio libero sufficiente, previsto dall’art. 148 C.d.S. in tema di sorpasso, deve essere inteso non soltanto nel senso della distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli che si trovino o sopraggiungano nell’opposta corsia di marcia, ma anche nel senso di un’adeguata distanza laterale alla sinistra del veicolo da sorpassare”.

Pertanto, qualora manchi o sia insufficiente un tale spazio per qualsiasi motivo, e quindi anche nel caso che il veicolo da sorpassare circoli fuori mano invadendo una parte della corsia sinistra della carreggiata, “il conducente che si accinge al sorpasso deve desistere da tale manovra, finché non sia possibile effettuarla senza pericolo. Infatti, poiché, il sorpasso postula condizioni di assoluta sicurezza, il conducente non può esimersi dall’obbligo di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che il sorpasso medesimo è malagevole e pericoloso”.

Pertanto, ogni qualvolta il conducente riscontri una situazione di potenziale pericolo quale conseguenza dell’operazione di sorpasso, deve desistere dal portarlo a compimento.

“Il conducente di un veicolo, nell’accingersi ad un sorpasso – che costituisce manovra pericolosa e complessa – non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione – conclude la Cassazione – Tale dovere sicuramente incombeva in capo al camionista, il quale aveva realizzato che la manovra di sorpasso doveva essere eseguita con particolare cura, risultando particolarmente insidiosa in ragione dell’andamento ondivago del conducente, il quale rendeva palese il pericolo di un contatto; peraltro, non era ragionevolmente preventivabile il rispetto di una adeguata distanza laterale tra i mezzi proprio in ragione delle peculiari condizioni di guida della motociclista, della vicinanza all’incrocio e, principalmente, della ridotta larghezza della strada.

La tematica di una responsabilità esclusiva o concorrente della vittima è stata prospettata dal ricorrente solo nella presente sede di legittimità in violazione del principio di devoluzione. In ogni caso, la Corte di merito ha richiamato le risultanze peritali relativamente alle ragioni dello sbandamento del motoveicolo (spostamento d’aria o turbativa), evidenziando la loro irrilevanza nell’eziologia dell’evento morte, individuando correttamente nella ridotta distanza laterale il fattore causale decisivo”.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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