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Se il cartellone pubblicitario si stacca e colpisce un utente della strada, di chi è la colpa? Anche del Comune, che non può scaricare tutte le responsabilità sul concessionario del servizio di pubblicità, perché la competenza della strada resta a suo carico.

A ribadire il concetto che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche nei confronti degli enti locali in relazione agli assi viari su cui esiste la competenza comunale, è la Cassazione che, con l’ordinanza n. 16.295/19 depositata il 18 giugno 2019, ha definitivamente sentenziato su un caso particolare ma per nulla infrequente: quello dei cartelli pubblicitari installati lungo la viabilità che, o perché assicurati male o a causa del vento forte, di staccano arrecando grossi pericoli se non danni per chi ha la sventura di passare in quel momento.

 

Una donna in motorino investita da un cartellone pubblicitario

E’ la disavventura capitata a una donna di Roma che, mentre produceva in sella al suo motorino, era stata appunto investita da un cartello pubblicitario che, distaccatosi dall’apposita insegna, era caduto in strada, e sospinto dalle folate di vento, l’aveva colpita in pieno facendola rovinare a terra e cagionandole lesioni serie.

La malcapitata aveva quindi citato in giudizio il Comune di Roma Capitale per ottenere, ex art. 2051 c.c e, in subordine, ex art. 2043 c.c, la sua condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell’incidente.

Ma il Tribunale, dinanzi al quale era stata chiamata in causa la società che aveva ottenuto in gestione dal Comune il servizio di pubblicità sui cartelloni stradali, aveva condannato soltanto quest’ultima al pagamento di un importo che teneva conto della somma già corrisposta da Roma Capitale a titolo transattivo, assolvendo l’ente locale dalle avverse pretese in quanto, secondo i giudici di primo grado, il fatto doveva essere ascritto soltanto alla condotta negligente della società. E La Corte territoriale ha confermato la sentenza in punto di responsabilità, aumentando l’importo dovuto a titolo risarcitorio.

 

Il ricorso per Cassazione per violazione dell’art. 2051 c.c

La danneggiata tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2051 c.c e lamentando il fatto che la Corte territoriale, pur riconoscendo la legittimazione passiva del Comune di Roma, ne aveva escluso la sua responsabilità in relazione alla omessa vigilanza dell’impianto pubblicitario che, anche se affidato alla gestione della società, rimaneva comunque nella sua custodia in virtù dell’art. 14 del Codice della Strada ed in ragione dello specifico dovere di vigilanza derivante dall’art. 28 della Deliberazione numero 289/1994 del Consiglio Comunale sulle affissioni.

La ricorrente, peraltro, tra le varie doglianze ha segnalato anche come la Corte territoriale non avesse minimamente considerato che il Comune non si era nemmeno appellato al “caso fortuito” e che, conseguentemente a tale omissione, doveva affermarsi la sua responsabilità oggettiva, aggiungendo anche, come violazione dell’art. 2043 c.c., che era stato ampiamente dimostrato come la situazione di pericolo fosse stata constatata dai Vigili Urbani ben tre ore prima dall’incidente, senza che vi fosse posto alcun rimedio

 

Danni cagionati da cose in custodia

Ebbene, per la Suprema Corte il motivo è fondato. Anche secondo gli Ermellini, pacifica la legittimazione passiva di Roma Capitale, va censurata la statuizione della Corte territoriale “che ne ha escluso la responsabilità per omessa custodia dell’impianto pubblicitario dal quale era derivato il danno, assumendo che l’affidamento in gestione di esso alla concessionaria per la pubblicità valeva a far ritenere l’insussistenza della violazione del dovere di rimozione della situazione di pericolo, e che ha fondato tale decisione anche sul presumibile ridotto lasso temporale fra il momento del distacco dei cartelloni dalla struttura e quello dell’incidente”.

La Cassazione ricorda che, come ha avuto modo più volte di affermare la stessa Corte, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la Pubblica Amministrazione in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode”.

Nel caso specifico la statuizione dei giudici di appello si fonda dunque su un’interpretazione della norma codicistica “non coordinata con le disposizioni di rango secondario che risultano ignorate”: norme che, puntualizzano i giudici del Palazzaccio, contribuiscono a dare contenuto ai doveri di diligenza dell’ente locale la cui responsabilità “è stata esclusa attraverso un generico richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che risulta, però, privo di significato rispetto alle peculiarità del caso concreto”.

 

Il Codice della Strada (e non solo) parla chiaro

Infatti, oltre all’art. 14 co. 1 del CdS citato dalla ricorrente, che prevede genericamente per il Comune l’obbligo di manutenzione degli impianti strettamente pertinenti alla fluidità della circolazione, la Suprema Corte ricorda che ricorre anche l’applicazione dell’art. 28 della delibera n° 289/94 in materia di affissioni: delibera che richiama l’art. 56 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso Codice della Strada, il quale prevede che “gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.

Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e buona manutenzione di essi”. Ne consegue che il contratto di gestione stipulato da Roma Capitale con la concessionaria per la pubblicità “non liberava affatto l’ente locale dal dovere di vigilanza (e quindi la custodia) sulla corretta esecuzione di esso e dalla supervisione sulle situazioni complessive di pericolo che si potevano determinare”.

La Cassazione aggiunge poi che non può essere addotto neanche il caso fortuito in quanto non è stata messa in discussione la statuizione del giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto che il vento forte che ha sollevato i cartelli non fosse un evento imprevedibile o eccezionale, fornendo, con ciò, un elemento a sostegno dell’esigibilità della condotta dell’ente vigilante.

Esclude anche la circostanza del comportamento anomalo della parte danneggiata e censura, infine, la giustificazione addotta dalla Corte territoriale per escludere una violazione da parte dell’amministrazione comunale dei doveri di rimozione della situazione di pericolo, e cioè che era “del tutto plausibile che il distacco causato dal forte vento non potè che avvenire poco prima dell’incidente”.

Un argomentazione, fondata sulla deposizione di un vigile urbano, “che risulta inidonea, di per se, a fondare una prova liberatoria riferibile alla sicura inesigibilità dell’obbligo di rimozione, secondo l’interpretazione dell’art. 2051 c.c richiamata negli arresti di questa Corte”.

 

Il principio di diritto sulle responsabilità della Pubblica Amministrazione

La sentenza impugnata pertanto, è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che dovrà riesaminare la controversia alla luce del principio di diritto finale enunciato dalla Suprema Corte e valido per tutti i casi simili non solo legati per i manifesti pubblicitari: “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., che opera anche nei confronti degli enti locali in relazione alle strade sulle quali esiste la competenza comunale, è configurabile con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta soltanto ove dimostri che l’evento sia stato determinato da ragioni estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.

Il contenuto degli obblighi di diligenza deve essere desunto dalla complessiva normativa, anche secondaria, emanata al fine di regolamentarli”. “Il giudice di merito è tenuto a motivare sull’eventuale esclusione di responsabilità in base ad una valutazione delle prove, fondata anche sulle presunzioni, che prenda le mosse dalle premesse normative applicabili al caso concreto”.

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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