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L’incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada, ivi compresa la predisposizione di segnaletica adeguata alla tutela della sicurezza della circolazione, determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, che risponde penalmente della morte o delle lesioni che siano conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa, e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto.

A riaffermare con forza tale principio la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza 26085/19 depositata il 13 giugno 2019 con la quale si affronta un aspetto essenziale ma spesso colpevolmente trascurato, l’obbligo di dotare le strade di opportuni segnali stradali.

 

Grave incidente a un ciclista per  lacune della segnaletica

Con sentenza del maggio.2018 il Tribunale di Barcellona Pozzo Di Gotto aveva  confermato la sentenza di primo grado dichiarando la responsabilità di tre dipendenti della Provincia di Messina, in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen., per avere causato colposamente, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, lesioni gravissime a un ciclista.

L’incidente era successo nell’agosto del 2010. Il danneggiato stava percorrendo  a bordo della sua bici, la strada panoramica di Milazzo quando, all’uscita di una curva, di era imbattuto in alcune transenne (non segnalate) poste sul margine destro della carreggiata, a causa delle quali era rovinato a terra riportando gravi traumi al viso.

A giudizio del Tribunale, il sinistro era stato dovuto a una situazione di pericolo determinata dalla mancata apposizione di segnaletica adeguata ad evidenziare il restringimento della carreggiata e, sotto questo profilo, aveva ritenuto responsabili i tre addetti al Servizio di Polizia Stradale della Provincia di Messina, per non avere appunto evidenziato la specifica situazione di pericolo per la circolazione e comunque per l’omessa installazione della segnaletica adeguata nel tratto stradale in questione.

 

Ricorso per Cassazione per la condotta omissiva del danneggiato

I tre imputati hanno proposto ricorso per Cassazione adducendo tutta una serie di motivazioni: ad esempio hanno eccepito la nullità della sentenza per violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., essendo stati condannati per un fatto diverso rispetto a quello originariamente contestato (il ciclista non avrebbe impattato contro le transenne non segnalate ma avrebbe perso autonomamente il controllo della bicicletta a seguito della turbativa rappresentata dalle transenne stesse.

E hanno altresì lamentato violazione di legge, nella parte in cui il Tribunale non ha escluso l’efficienza causale delle condotte omissive contestate alla persona offesa, per non avere mantenuto una velocità adeguata ovvero una visuale libera da ostacoli: secondo il Ctu nominato ad hoc il ciclista avrebbe potuto percepire l’ostacolo da una distanza di circa 21 metri, spazio sufficiente  a garantire una frenata in sicurezza, ma si sarebbe fatalmente distratto.

 

Reato prescritto penalmente, ma non civilmente

La Suprema Corte nella sua sentenza rileva innanzitutto l’intervenuta estinzione del reato ascritto a ciascuno degli imputati per intervenuta prescrizione, ma entra comunque nel merito della questione, stante la presenza delle parti civili, e “permanendo dunque l’esigenza di valutare compiutamente i motivi di censura dedotti dai ricorrenti ai fini delle statuizioni civili, con possibili effetti anche sulla decisione ai fini penali, qualora venga riscontrata l’insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi del reato, e quindi sia accertata la mancanza di responsabilità penale, anche per insufficienza o contraddittorietà delle prove”.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, i motivi di doglianza sono ai limiti dell’inammissibilità, “essendo accomunati dal fatto che tutti prospettano, sostanzialmente, censure di merito, contestando a vario titolo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e di secondo grado in relazione alle emergenze processuali, con specifico riferimento all’incidente stradale di cui è rimasto vittima il (omissis)”.

 

La Corte respinge i ricorsi per omessa predisposizione di segnaletica

Secondo gli Ermellini, nel caso in questione il Tribunale aveva congruamente e logicamente motivato la conferma dell’affermazione di responsabilità dei tre addetti, “fondandosi sulle chiare dichiarazioni delle persone presenti ai fatti e degli operatori di polizia giudiziaria intervenuti, sulla documentazione acquisita e sui risultati della perizia espletata dal Ctu in sede di appello.

Da tali elementi il giudice di merito ha desunto la ragionevole convinzione, congruamente e logicamente argomentata, che l’incidente si sia verificato proprio in corrispondenza delle transenne, in un tratto caratterizzato da un restringimento della carreggiata, e che ciò abbia avuto una efficienza causale decisiva nel verificarsi dell’incidente, atteso che tali transenne non furono avvistate dal ciclista”.

La ragione di questo mancato avvistamento, infatti, sottolinea la Suprema Corte, è stata razionalmente desunta (anche) dalla situazione di pericolo costituita dalla mancata apposizione di segnaletica adeguata ad evidenziare il restringimento della carreggiata, “non potendo bastare, allo scopo, quella rappresentata dalla mera apposizione di un segnale di limite di velocità di 30 Km/h in prossimità delle transenne, ovvero di un segnale di pericolo generico sito a ben 320 metri o di un cartello “lavori” a circa un chilometro, come congruamente osservato dal Tribunale.

E’ stata, quindi, motivatamente esclusa l’esclusiva responsabilità del ciclista nell’evento in questione, avendo il giudicante correttamente riscontrato la colpa specifica dei prevenuti (per avere omesso di segnalare adeguatamente le transenne nel tratto di strada in questione) e la sussistenza del nesso di causa, nel caso da considerarsi diretto, visto che furono proprio le transenne a determinare il sinistro, mentre gli aspetti omissivi addebitati ai ricorrenti attengono essenzialmente alla condotta colposa loro ascritta”.

Infine, conclude quindi la sentenza entrando nel cuore della decisione, “trattandosi di omessa predisposizione di segnaletica adeguata a tutela della sicurezza della circolazione stradale, nel caso non vale l’argomento dell’insidia prospettato dai ricorrenti, posto che, per giurisprudenza costante, l’incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte o delle lesioni conseguite al sinistro secondo gli ordinati criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto, ferma restando la concorrente responsabilità dell’utente della strada, ove tenga una condotta colposa causalmente efficiente”.

In conclusione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché il rato ascritto era estinto per prescrizione, ma i ricorsi sono stati rigettati agli effetti civili e i ricorrenti dovranno risarcire, in solido con il responsabile civile, la vittima dell’incidente.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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