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Se si trasporta qualcuno nel proprio veicolo è bene fargli indossare sempre le cinture di sicurezza. Un danno causato dal loro mancato utilizzo, infatti, è imputabile sia al passeggero che non le allaccia sia al conducente, che è sempre responsabile del loro uso anche da parte di chi gli sta accanto o siede dietro nell’abitacolo. A riaffermare con forza il principio la Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con l’ordinanza n. 2531/19 depositata il 30 gennaio 2019.

La vicenda

Una terza trasportata, rimasta seriamente ferita in seguito ad un incidente stradale successo a Rende nel lontano 2003, nel 2004 aveva citato in giudizio avanti al Tribunale di Cosenza l’assicurazione della vettura, il proprietario e la conducente, perché fosse accertata la responsabilità di quest’ultima nel sinistro e affinché i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in 25.800 euro.

La compagnia, la Gan Assicurazioni, si era costituita in giudizio contestando la domanda e affermando che le lesioni personali stradali si erano verificate per la determinante ed esclusiva responsabilità dell’attrice che, al momento del sinistro, non indossava le cinture di sicurezza. Il Tribunale, con sentenza del febbraio 2012, aveva accolto la domanda condannando i convenuti al pagamento, in favore della danneggiata, della somma di 7.721 euro a titolo di danno biologico oltre interessi compensativi sulla somma devalutata dal giorno del sinistro e rivalutata fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali, e al pagamento della somma di 16.385,30 euro a titolo di danno patrimoniale futuro, oltre interessi, previa detrazione della somma di 4.500 euro già corrisposta a titolo di acconto.

L’appello

Groupama Assicurazioni, succeduta alla Gan Italia, tuttavia, aveva presentato appello denunciando la violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 161 c.p.c. per essere la sentenza carente di motivazione; per erronea valutazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d’ufficio e per erronea ed eccessiva quantificazione del danno. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza del 2016 n. 923, a seguito di nuova consulenza tecnica d’ufficio, aveva rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza avesse soddisfatto, sia pur in modo sommario, il requisito della sufficiente esposizione del fatto, ma aveva altresì rivalutato le prove, ritenendo che l’automobilista avesse sbandato non solo per aver perso il controllo del mezzo ma anche a causa della ghiaia presente sul fondo stradale.

E, soprattutto, aveva preso atto delle risultanze della consulenza tecnica, secondo le quali vi era incompatibilità tra le lesioni riportate dalla danneggiata e l’uso delle cinture di sicurezza: ritenuto tale comportamento rilevante ai sensi degli artt. 2056 e 1227, II co. c.c., in accoglimento del secondo motivo di appello, aveva pertanto ridotto proporzionalmente il risarcimento per il sinistro stradale, in ragione dell’entità del contributo causale della danneggiata alla produzione del danno, stimato nella misura del 30%, escludendo il danno patrimoniale derivante dalla terapia ortodontica e protesica, riconducibile all’esclusivo comportamento della medesima.

In parziale riforma della sentenza di primo grado la Corte territoriale aveva riconosciuto, a titolo di danno biologico, la somma di 5.404,70 euro già ridotta del 30% e comprensiva del danno morale, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata e poi rivalutata per un totale, alla data del 10 febbraio 2012, di 6.418,90 euro con detrazione dell’acconto, per una somma residua di 166,85 euro, oltre interessi compensativi sulla somma rivalutata, per un totale di 242,02 euro oltre interessi legali fino al saldo.

Il ricorso in Cassazione

Avverso quest’ultima sentenza la danneggiata ha proposto ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi. Quello che qui preme, e peraltro l’unico a essere stato accolto, è il secondo, per violazione o falsa applicazione degli artt.1227, 2043, 2054, 2055 e 2056 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), con cui la ricorrente censura il capo di sentenza che ha escluso il nesso di causalità tra il comportamento del conducente ed il danno patrimoniale occorsole, consistente nelle lesioni riportate e nella necessità di sottoporsi ad una terapia ortodontica e protesica.

La sentenza avrebbe errato nell’escludere il nesso causale tra la condotta della conducente e la produzione del danno e nel non rilevare che, pur in presenza di una riduzione del risarcimento dovuto al concorso di colpa del danneggiato, restava fermo il nesso causale tra la condotta del conducente ed il danno, come pure l’elemento soggettivo della colpa, intesa quale omissione di diligenza e prudenza.

La sentenza

Il motivo – scrivono gli Ermellini nella sentenza – è fondato. Il comportamento colpevole del danneggiato non può in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno né vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. Può esservi, al più, concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non certo esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio.

La circostanza che vi sia una concausa nella produzione dell’evento di danno non esclude la concorrenza delle cause nella produzione del medesimo, né consente di ritenere interrotto legittimamente il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno. Ne consegue, pertanto, che la sentenza avrebbe dovuto limitarsi a ridurre proporzionalmente il quantum risarcitorio piuttosto che escludere il nesso di causalità. La corte territoriale non ha considerato che il conducente è responsabile dell’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicché la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero.

Si veda, al riguardo, Cass. n. 18177 del 2007: “In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima”.

Ciò risponde, peraltro, alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza è ricollegabile oltre che all’azione o all’omissione del conducente, il quale deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso.

Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass., 3, n. 4993 dell’11/3/2004; Cass., 3, n. 10526 del 13/5/2011; Cass., 3, n. 6481 del 14/3/2017). Accertamento che nella specie non è stato in alcun modo espresso e che anzi, se lo fosse stato, per evidenti ragioni di coerenza, avrebbe dovuto estrinsecarsi nel riconoscimento di una percentuale di responsabilità della danneggiata per la causazione del danno patrimoniale necessariamente similare a quella stessa per il danno alla persona, cioè del 30%

La decisione finale

In conclusione, “la sentenza in esame, che ha escluso del tutto il nesso causale, non è conforme alla citata giurisprudenza e merita sul punto di essere cassata con rinvio, affinché il giudice del merito, in luogo di escludere il danno patrimoniale, lo riconosca e lo quantifichi, riducendo per simmetria l’importo del medesimo di una percentuale del 30%, pari a quella relativa al concorso di colpa della danneggiata nella produzione del danno alla persona”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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