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Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia dell’automezzo, sempre che rientri in quello proprio rispetto alle sue caratteristiche”.

E’ un principio di diritto fondamentale quello affermato dalla Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con la recente ordinanza n. 1280/19, depositata il 18 gennaio. La Suprema Corte si è trovata a deliberare su una vicenda tragica. Un padre aveva parcheggiato la vettura della moglie (da lui condotta) su una pendenza adiacente al prato (di sua proprietà) nel quale era andato a svolgere dei lavori all’aperto, allontanandosi dal luogo della sosta: la figlioletta e due sue amichette, che gli erano state affidate, erano salite nell’auto che, a motore spento, aveva iniziato a muoversi, prendendo velocità ed andando a schiantarsi contro la porta della cascina alla fine della discesa. Un impatto terribile costato la vita alla figlia e gravi lesioni alle altre due bambine.

La moglie dell’uomo ha citato in causa il marito dinanzi al Tribunale di Bergamo per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito della morte della figlia, e così hanno fatto i genitori delle altre due bambine per le lesioni subite dalle loro figliolette. Questi ha chiamato in causa la Liguria Assicurazioni Spa, compagnia di assicurazione per la Rca dell’autovettura, per essere manlevato dalle pretese delle controparti: il Tribunale di Bergamo ha accolto la domanda risarcitoria, accertando la sua responsabilità e condannandolo a risarcire il danno per perdita parentale in favore della moglie ed il danno biologico in favore delle altre due minori per le lesioni riportate, ma ha respinto la domanda di manleva spiegata nei confronti dell’assicurazione, assumendo che il sinistro non era garantito dalla polizza Rca, in quanto si era verificato in un’area privata ed al di fuori della circolazione stradale.

La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado, così motivando l’esclusione dell’operatività della polizza: “non essendosi il sinistro verificato nell’ambito della circolazione stradale, concetto che ricorre solo in area pubblica o destinata al pubblico transito, ossia accessibile ad un numero indeterminato di persone” che mai potrebbe identificarsi con un’area privata qual è il prato che circonda una cascina accessibile soltanto ai proprietari, loro parenti o conoscenti”.

Il padre della piccola deceduta ha presentato ricorso in Cassazione, adducendo in particolare due motivi.  Con il primo, il ricorrente deduceva, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’erronea applicazione della clausola n. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione per violazione dell’art. 1322 c.c. e art. 1362 c.c., rilevando come la Corte d’Appello avesse omesso di interpretare la seconda parte della clausola contrattuale nella quale era stato pattuito che la garanzia assicurativa veniva prestata, oltre che per la responsabilità civile obbligatoria, in conformità alle norme di legge e di regolamento, anche per i danni causati dalla “circolazione del veicolo in area privata”. Con il secondo motivo, di conseguenza, deduceva, ex art. 360, n. 4, la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della clausola n. 1 delle CGA.

Ebbene, secondo gli Ermellini i motivi sono fondati. “Il ricorrente – si legge nell’ordinanza – deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione sulla specifica censura proposta nella parte in cui, in relazione al contratto di assicurazione tempestivamente prodotto dinanzi al primo giudice, aveva lamentato l’erronea interpretazione di esso in quanto la polizza garantiva, oltre alla responsabilità civile obbligatoria, anche i danni verificatisi per “la circolazione in area privata”: a ciò conseguiva, secondo la sua tesi, la fondatezza della domanda di garanzia spiegata. Il Collegio osserva che, effettivamente, la sentenza impugnata non dà affatto conto del contenuto del contratto di assicurazione che, dopo aver richiamato “i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione”, prevede espressamente nell’art. 1, primo cpv, che “l’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private”: il contratto è stato tempestivamente prodotto a sostegno della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia ed è stato invocato a fondamento della garanzia supplementare stipulata ed ignorata, in motivazione, dal primo giudice. I giudici d’appello, pertanto, sono incorsi nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c.”.

Ma la Cassazione va oltre e sottolinea anche come “la Corte territoriale, nell’esaminare il concetto di “circolazione dei veicoli” ha affermato che esso ricorre soltanto laddove il transito avvenga in un’area pubblica o destinata al pubblico transito in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone. Sulla base di tale argomentazione ha rigettato l’appello confermando la motivazione di primo grado e richiamando, al riguardo, alcuni arresti di questa Corte, invero risalenti: infatti, i giudici d’appello non hanno tenuto conto dell’evoluzione ermeneutica riguardante la specifica fattispecie rispetto alla quale la tutela del danneggiato risulta ampliata attraverso l’introduzione del “rischio statico” connesso alla circolazione con il quale la copertura assicurativa viene estesa anche ai fatti che accadono durante o a causa del parcheggio dell’autovettura”.

È stato infatti affermato – continua la Suprema Corte – che “l’art. 2054 c.c., pur costituendo la trasposizione di una norma del Codice della Strada del 1933, non fa specifico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali. Il che non vuol dire ancorare l’operatività della garanzia assicurativa alla mera occasione dell’allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata; quanto piuttosto, valorizzare proprio quella interazione tra veicolo e circolazione che è il fondamento della particolare ipotesi di responsabilità “da attività pericolosa” che è quella di cui all’art. 2054 c.c.. E poiché il “veicolo” deve essere considerato, in tutte le sue componenti e con tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali, che, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, ne consentono l’individuazione come tale ai sensi del codice della strada, “l’uso” che di esso si compia su aree destinate alla circolazione – sempre che sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere – costituisce “circolazione del veicolo” stesso ai sensi dell’art. 2054 c.c.: ragione per cui la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata. In definitiva, va affermato il principio secondo cui nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.c. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia di esso, sempreché che rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere”.

Un principio che, evidenziano gli Ermellini, è stato ancor più recentemente confermato: “è stato infatti statuito che “rientrano nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c., dando luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A., anche la sosta nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo – in funzione del suo avvio alla circolazione – ovvero qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli, ecc.). Ne consegue che, per l’operatività della garanzia per R.C.A., è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali” (cfr. Cass. 27759 /2017). Nel caso in esame, la Corte territoriale, oltre ad aver omesso del tutto di esaminare la specifica clausola contrattuale che prevedeva la copertura assicurativa anche nella circolazione in “aree private”, ha escluso dal concetto di circolazione tutte le attività prive di dinamica che, per quanto sopra argomentato, la giurisprudenza più recente di questa Corte ha ritenuto possano essere in essa ricomprese (ed incluse nella obbligatoria copertura assicurativa della polizza RCA), non tenendo affatto conto dei nuovi principi predicati e della eventuale estendibilità di essi al caso in esame”.

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce del suesposto principio di diritto.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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