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In materia di sinistro stradale, la prescrizione ultra-biennale ex art. 2947, c. 3, cc. non è invocabile solo dalla persona offesa, ma da parte di qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale derivante dal fatto considerato come reato dalla legge, purché il danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto di reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26958.

La vicenda. Un ciclista, per evitare un’auto in doppia fila, si allargava sulla sinistra, senza verificare l’eventuale sopraggiungere di ciclomotori, ed urtava uno scooter. Lo scontro provocava un danno non patrimoniale in capo alla conducente ed un danno patrimoniale per la proprietaria del mezzo. In primo e in secondo grado, veniva accertato il concorso di colpa delle parti coinvolte ed il ciclista era condannato alla corresponsione del risarcimento dei danni (patrimoniale e non patrimoniale) nella misura della metà. Ma questi asseriva che l’azione risarcitoria posta in essere dalla proprietaria del mezzo fosse prescritta per il decorso del termine biennale (art. 2947, c. 2, c .c.), mentre in sede di merito era stata applicata la prescrizione più lunga, derivante da reato (art. 2947, c. 3, c. c.). Si è così giunti in Cassazione.

Tra i vari motivi, come detto, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione, da parte del Tribunale, della prescrizione quinquennale da reato anche all’azione risarcitoria promossa dalla proprietaria del ciclomotore, in ragione del danno alla persona – integrante il delitto di lesioni colpose – patito dalla conducente.

Ma cosa prevede la legge in materia di prescrizione da fatto illecito: L’art. 2947 c.c. dispone: una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947 c. 1 c.c.); una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c. 2 c. c.); una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultrabiennale (art. 2947 c. 3 c.c.).

La regola generale, quindi, postula una prescrizione di due anni nel caso di sinistro stradale; il termine può essere “allungato” nell’ipotesi in cui il fatto costituisca reato. Naturalmente, questo accade solo allorché per l’illecito penale sia stabilita una prescrizione più lunga, in caso contrario trova applicazione il termine di prescrizione del diritto al risarcimento. Inoltre, la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell’azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all’astratta previsione dell’illecito come reato, non già alla condanna penale (Cass. 3865/2004), tuttavia è pur sempre necessario l’accertamento del fatto reato.

Nel caso in esame i giudici di merito hanno ritenuto che il disposto dell’art. 2947 c. 3 c.c. debba trovare applicazione “nei confronti di chiunque abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dal reato”, ossia non solo dalla conducente, vittima del reato di lesioni colpose, ma anche dalla proprietaria dell’auto. A tal proposito, i giudicanti hanno richiamato un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 2888/2003). La Suprema Corte ritiene che il Tribunale abbia equivocato la portata della decisione invocata a fondamento della motivazione e ne forniscono la seguente rilettura.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione (Cass. n. 171/1968; Cass. n. 3106/1976, Cass. n. 1494/1984, Cass. n. 7395/1992), nel caso di scontro tra veicoli (come nella fattispecie in esame) può accadere che dallo stesso fatto derivino due distinti eventi: un illecito penale (ad esempio, le lesioni personali ad un passeggero); un illecito civile (come il danneggiamento del mezzo del proprietario).

Il termine prescrizionale più lungo ex art. 2947 c. 3, relativo al ristoro del danno scaturente da reato, non si applica al risarcimento del danno derivante da illecito civile, giacché si tratta di un diritto diverso e autonomo rispetto al primo. Il suddetto principio opera solo allorché il fatto di danno riguardi soggetti diversi; per contro, se i danni – alla persona e alle cose – sono subiti dallo stesso individuo “si applica l’unico (più lungo) termine di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di un’unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento” (Cass. 7395/1992). La ratio è da ricercarsi in ragioni di economia processuale; il danneggiato, infatti, non deve essere obbligato ad instaurare separati giudizi per il risarcimento dei danni scaturenti dallo stesso fatto, ma riguardanti diversi piani giuridici: uno, l’incolumità personale – oggetto di tutela penale – e l’altro, l’integrità dei beni di sua proprietà – costituente un mero illecito civile.

Il principio sopra esposto è ribadito proprio dal precedente giurisprudenziale che i giudici di merito hanno richiamato nella loro decisione ma che, ad avviso della Cassazione, hanno male interpretato. In quella sede (Cass. 2888/2003), i supremi giudici hanno statuito che il termine prescrizionale più lungo ex art. 2947 c. 3 c.c. sia invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge e non solo dalla persona offesa dallo stesso. Tale affermazione deve essere meglio precisata e circostanziata. Infatti, affinché possa trovare applicazione il termine prescrizionale più favorevole, è necessario che il danno sia collegato causalmente al reato, come effetto normale dell’evento, in base alla causalità giuridica, anche come conseguenza mediata e indiretta. Per comprendere la portata di quanto appena esposto, ricordiamo la fattispecie concreta da cui è scaturita la decisione. Si trattava del risarcimento relativo alle spese mediche sopportate dai genitori di un minore che, a seguito di un sinistro stradale, aveva riportato delle lesioni personali. Orbene, il danno sofferto dai danneggiati è una conseguenza eziologicamente connessa al reato, per questo si applica l’art. 2947 c. 3, essendo del tutto irrilevante che i genitori non siano persone offese, ma meri danneggiati. Quindi, la citata norma può essere invocata da chiunque sia danneggiato dal reato, purché il danno sia causalmente collegato all’illecito penale.

Un altro esempio può aiutare a chiarire meglio. Il datore di lavoro del danneggiato dal sinistro stradale, che abbia corrisposto la retribuzione al lavoratore durante il tempo di invalidità temporanea, può avvalersi del termine prescrizionale più lungo. Infatti, il danno che egli ha patito è una conseguenza eziologicamente connessa all’evento di lesioni colpose.

Per precisare ulteriormente il principio di cui sopra, la Corte offre un’ulteriore esemplificazione. In caso di collisione tra veicoli, il passeggero soffre dei danni alla persona, mentre il proprietario del mezzo subisce il danneggiamento dell’auto. Le lesioni riportate dal trasportato sono legate dal nesso di causalità al reato di lesioni colpose; per contro, i danni al veicolo sono conseguenza di un danneggiamento colposo (che non costituisce reato, in quanto l’art. 635 c.p. punisce il danneggiamento solo a titolo di dolo e non di colpa). Pertanto, alla richiesta risarcitoria afferente ai danni dell’automobile si applica il termine prescrizionale biennale e non quello di cui all’art. 2947 c. 3 c.c., poiché i danni non sono collegati dal nesso eziologico al fatto reato. In buona sostanza, per fruire del maggiore termine prescrizionale occorre che il fatto reato e le conseguenze risarcibili invocate dal danneggiato siano collegati dal nesso causale; in difetto, trova applicazione la prescrizione nel termine di due anni.

Sulla base di tali considerazioni ed in continuità con la giurisprudenza della Corte (in particolare con la succitata Cass. 2888/2003 e con Cass. 16481/2017), viene pertanto ribadito il seguente principio: “in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell’art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l’applicabilità all’azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale“.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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