Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria formulata dal terzo danneggiato (la cosiddetta clausola claims made o “a richiesta fatta”) non incide sulla funzione assicurativa, in quanto rappresenta una deroga consentita all’art. 1917 c.c. Si tratta, ormai, di un modello tipizzato dalla legge, pertanto, un contratto che contenga siffatte clausole non deve essere sottoposto allo scrutinio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ex art. 1322 c. 2 c.c. Il contraente resta tutelato in ogni fase del rapporto – da quella precontrattuale a quella attuativa dello stesso – con l’attivazione dei rimedi generali previsti dall’ordinamento. Così hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (in foto) con l’attesa e fondamentale sentenza del 24 settembre 2018, n. 22437.

La vicenda. La caduta del braccio di una gru, operante in un cantiere, provoca il crollo di un magazzino, con il conseguente danneggiamento delle merci ivi custodite. La società proprietaria delle merci conviene in giudizio la titolare del magazzino ed il responsabile del cantiere edile. A sua volta, l’impresa edile cita il fabbricante del braccio meccanico, il quale chiama in manleva l’assicurazione. La questione verte proprio sul rapporto tra l’assicurato e l’assicuratore. Tra il costruttore della gru – responsabile del danno – e l’assicurazione erano state concluse due distinte polizze, rispettivamente nel 2002 e nel 2003. Ambedue recano una clausola claims made in virtù della quale l’assicuratore deve tenere indenne l’assicurato per i danni il cui risarcimento sia richiesto durante la vigenza del contratto. Ebbene, l’evento di danno si è verificato nel 2002, durante vigenza del primo contratto (il quale prevede una franchigia esigua), ma la richiesta risarcitoria è stata formulata nel 2003, durante l’efficacia del secondo (la cui franchigia supera i 150 mila euro). L’assicuratore, quindi, rifiuta di manlevare l’assicurato, giacché il risarcimento è stato chiesto durante il periodo di efficacia del secondo contratto, in virtù del quale la franchigia è superiore al danno arrecato.

In primo grado, il giudice dichiara nulla la clausola claims made ex art. 1341 c.c. e condanna l’assicurazione a manlevare il convenuto. In sede di gravame, invece, la clausola viene considerata valida e non vessatoria, in quanto volta a meglio descrivere l’oggetto del contratto, e la domanda di garanzia dell’assicurato è rigettata. Si giunge così in Cassazione. I supremi giudici, analizzata la vicenda, con l’ordinanza interlocutoria del 19 gennaio 2018 n. 1465, sollecitano un intervento delle Sezioni Unite in materia di clausole claims made, ritenendo che la questione verta su aspetti ulteriori e diversi rispetto a quelli già esaminati dalle stesse S.U. con la sentenza 6 maggio 2016 n. 9140.

Prima di rispondere ai quesiti, i supremi giudici offrono un inquadramento economico-normativo delle clausole claims made nell’ordinamento italiano. La Corte ribadisce che le “clausole a richiesta fatta” rappresentano una deroga al modello assicurativo della responsabilità civile delineato dall’art. 1917 c. 1 c.c.; infatti, la copertura opera solo nel caso in cui la richiesta risarcitoria del danneggiato (il cosiddetto “claim“) sia formulata nel periodo di vigenza della polizza; secondo il modello codicistico, invece, sono coperte tutte le condotte generatrici di domande risarcitorie, insorte durante l’operatività del contratto, a prescindere dal momento in cui la richiesta di risarcimento venga formulata (modello loss occurrence o act committed).

Si ricorda, quindi, che tali clausole possano essere segnatamente di due tipologie: pure, se coprono richieste risarcitorie formulate durante il periodo di efficacia della polizza, a prescindere dalla data di commissione del danno; impure o miste, quando offrono copertura solo se sia l’evento di danno che la richiesta di risarcimento siano formulate durante l’efficacia del contratto, con una possibile retrodatazione della garanzia. La Corte pone l’accento sulla complessità del fenomeno e sulle varianti dello stesso, citando, ad esempio, le clausole di ultrattività o postume (sunset clause), volte a rendere effettiva la copertura anche rispetto a richieste risarcitorie intervenute dopo la scadenza del contratto; oppure le deeming clause, dirette a consentire all’assicurato di comunicare all’assicuratore anche le circostanze di fatto, da questi conosciute durante il contratto e, dalle quali, in futuro, potrebbe scaturire una richiesta risarcitoria.

Le clausole a “richiesta fatta” sono nate nella prassi commerciale per combattere l’aumento dei costi per indennizzo generato dall’espansione dell’area dei cosiddetti “rischi lungo-latenti”, ossia quei danni provocati da prodotti difettosi e da responsabilità professionale, soprattutto in ambito sanitario. Per questa ragione, le imprese assicuratrici hanno iniziato a circoscrivere l’operatività delle polizze ai soli sinistri “reclamati” durante la vigenza del contratto, così da consentire alla compagnia «di conoscere con precisione sino a quando sarà tenuta a manlevare il garantito e ad appostare in bilancio le somme necessarie per far fronte ai relativi esborsi».

In Francia, Spagna e Belgio, l’assicurazione basata sulle clausole a richiesta fatta (on claims made basis) è stata riconosciuta a livello di diritto positivo e lo stesso è accaduto in Italia, sebbene limitatamente ad alcuni settori; in particolare, si fa riferimento alla normativa in materia di responsabilità medica e a quella che prevede l’obbligo assicurativo in capo agli esercenti la libera professione. La prima disposizione (art. 11 legge 24/2017) prevede un’operatività retroattiva della garanzia assicurativa per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti alla conclusione della polizza, purché denunciati durante la sua vigenza. Inoltre, in caso di cessazione dell’attività professionale, è contemplato un periodo di ultrattività della copertura, per le richieste risarcitorie formulate entro i dieci anni successivi, riferite a fatti verificatisi durante la vigenza del contratto. E’ di tutta evidenza che il meccanismo individuato dalla norma non sia quello codicistico descritto nell’art. 1917 c. 1 c.c. Lo stesso dicasi per la seconda disposizione in esame (art. 3 c. 5 lett.e, d.l. 138/2011), in cui è previsto un periodo di ultrattività decennale per le richieste risarcitorie formulate dopo la scadenza della polizza, ma originate da fatti avvenuti durante la sua operatività. Si tratta di un classico esempio di clausola del tramonto (sunset clause). In ambito forense, non può non citarsi l’art. 2 del D.M. 22 settembre 2016, che ha previsto una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessino l’attività nel periodo di vigenza della polizza, escludendo la possibilità per l’assicuratore di recedere dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Ora, nell’ordinanza interlocutoria erano due i punti sottoposti al vaglio della Corte: «nell’assicurazione contro i danni non è consentito alle parti elevare al rango di “sinistri” fatti diversi da quelli previsti dall’art. 1882 c.c. ovvero, nell’assicurazione della responsabilità civile, dall’art. 1917, comma primo, c.c.; nell’assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c., la clausola la quale stabilisca che la spettanza, la misura ed i limiti dell’indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l’assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all’assicurato di essere risarcito».

Secondo la Corte, agli interrogativi sollevati deve darsi una risposta unitaria, che affronti il profilo della meritevolezza degli interessi coinvolti e della validità delle clausole claims made. In altre parole, ad avviso dei giudicanti, occorre scrutinare il meccanismo assicurativo delle suddette clausole nelle sue varianti. Tale disamina non può non tenere conto del dato normativo. Inoltre, di nessun pregio è il rilievo che il legislatore sia intervenuto solo recentemente, in quanto si è limitato a positivizzare una regolamentazione pattizia, di fatto, già esistente e diffusa nel settore assicurativo. Il modello claims made, ormai, si inserisce nell’area della tipicità legale ed è un modello praticato «per la copertura dai rischi per danni da eziologia incerta e/o caratterizzati da lungolatenza».

La Corte conferma l’assicurabilità dei rischi pregressi (già ammessa con la pronuncia del 2016) sull’assunto che il rischio dell’aggressione del patrimonio dell’assicurato, a seguito di un sinistro verificatosi in corso di polizza, non si esaurisce nella condotta materiale, ma si forma in modo progressivo, giacché per concretizzarsi è necessaria la volontà del danneggiato di chiedere il risarcimento. Pertanto, le claims made a garanzia pregressa sono lecite, perché riguardano una sola componente del rischio, ossia la condotta colposa dell’assicurato, mentre permane l’alea dell’avveramento progressivo degli altri elementi. La Corte ribadisce che le claims made delimitano l’oggetto del contratto e non sono limitative della responsabilità, onde la natura non vessatoria delle stesse. Il modello contrattuale basato sulle claims made rientra nell’assicurazione della responsabilità civile e rappresenta una deroga pattizia all’art. 1917 c. 1 c.c. consentita dall’ordinamento ai sensi dell’art. 1932 c.c. e confermata dalle recenti scelte legislative sopra mentovate. Secondo la Corte, la naturale conseguenza è il superamento del giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c. 2 c.c., giacché quest’ultimo è ancorato al presupposto di un’atipicità contrattuale, mentre il modello assicurativo basato sulle claims made è ormai tipizzato. Rimane vivo, invece, il controllo sul regolamento contrattuale basato su tali clausole, che non deve violare i limiti imposti dalla legge (art. 1322 c. 1); «quindi, si rende opportuna un’indagine a più ampio spettro, che non si arresti alla sola conformazione genetica del contratto assicurativo, ma ne investa anche il momento precedente alla sua conclusione e quello relativo all’attuazione del rapporto».

Le Sezioni Unite richiamano la pronuncia del 2016 in cui si erano messe in luce alcune criticità, come l’asimmetria delle parti, ovvero quei meccanismi che determinano “buchi di copertura”. Il superamento del giudizio di meritevolezza non incide su tali aspetti, giacché l’ordinamento appresta altri rimedi. Nella fase prodromica alla conclusione del contratto “on claims made basis“, ad esempio, devono essere osservati gli obblighi informativi da parte dell’impresa assicuratrice, al fine di garantire una tutela effettiva del contraente (artt. 1175, 1375 c.c. e d. lgs. 209/2005).  L’inosservanza dei suddetti obblighi può determinare una responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.), ovvero vizi del consenso (sub specie, dolo incidente ex art. 1440 c.c.) con conseguente annullabilità del negozio. Circa il contenuto negoziale del contratto basato sulle clausole a richiesta fatta, il giudice di merito deve valutare se in esso gli interessi delle parti abbiano trovato un adeguato assetto, anche alla luce dell’informativa precontrattuale. In altre parole, il vaglio del giudice deve riguardare la causa concreta del contratto, «ossia quella che ne rappresenta lo scopo pratico, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso negozio è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato».

La legge – con le disposizioni speciali in materia di responsabilità medica e professionisti – ha stabilito «le coordinate di base, inderogabili in peius» del modello contrattuale assicurativo. Il suddetto schema negoziale è “meritevole” in quanto idoneo a salvaguardare gli interessi delle parti – assicurato e assicuratore – ma non solo. Siffatto modello, infatti, tutela anche un interesse pubblicistico, ossia quello di «una corretta allocazione dei costi sociali dell’illecito, che sarebbe frustrata ove il terzo danneggiato non potesse essere risarcito del pregiudizio patito a motivo dell’incapienza patrimoniale del danneggiante, siccome, quest’ultimo, privo di “idonea” assicurazione».

Al lume di quanto sopra, emerge come il giudizio di meritevolezza sia “superfluo”, giacché il contratto basato sulle claims made è tipico e per ciò solo meritevole; al contrario, rimane possibile l’indagine sulla causa concreta che esamina se l’assetto negoziale realizzi la funzione pratica del contratto. La presenza di uno squilibrio tra gli interessi regolati è sinonimo di una carenza della causa in concreto dell’operazione economica. Ad esempio, la determinazione del prezzo di polizza è determinante per valutare l’equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni. Secondo la Corte, «occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale “on claims made basis” presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale».  Il “criterio guida” da seguire nell’interpretazione del contratto assicurativo con claims made consiste nel valutare l’adeguatezza del negozio allo scopo pratico perseguito dai paciscenti, non solo nei modelli contrattuali relativi alla responsabilità medica o professionale, ma anche in quelli che postulano la copertura dai rischi per danni caratterizzati da lungolatenza. In questa prospettiva, appare “abusiva” la clausola che consenta all’assicuratore il recesso al verificarsi di un sinistro compreso tra i rischi assicurati.

Dopo un iter argomentativo molto articolato, le Sezioni Unite enunciano dunque il seguente principio di diritto: «Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, che è volto ad indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell’art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro)».

In relazione alla fattispecie concreta, alla luce dei principi sopra esposti, la Corte ritiene che il sindacato del giudice d’appello abbia peccato di astrattezza, in quanto si è concentrato sul profilo dell’atipicità della clausola, senza indagare sulla concreta vicenda contrattuale e sull’assetto degli interessi coinvolti. In altre parole, il giudicante doveva analizzare gli obblighi informativi, la corrispettività tra il premio ed il rischio assicurato, anche in ragione della modifica dell’importo della franchigia (passata da un valore esiguo a 150 mila euro). Secondo la Cassazione, quindi, i motivi di ricorso presentati dall’assicurato sono fondati, la sentenza viene cassata con rinvio e la corte territoriale nel giudizio dovrà attenersi al principio di diritto sopra esposto.

Fonte: Altalex.

Scritto da:

alt-placeholder

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content