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Chi effettua una manovra di retromarcia, secondo il Codice della Strada, deve assicurarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. A tal fine, è necessario adottare ogni cautela per compiere la manovra in sicurezza, anche facendosi aiutare, eventualmente, da una persona a terra che dia indicazioni nello spostamento in caso di visuale non libera. E ciò anche se il veicolo è omologato senza tale prescrizione in manovra e dotato di specchi retrovisori. E’ quanto ha ribadito la sentenza n. 41357/2018, depositata il 25 settembre scorso, con cui la quarta sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista, ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale.

L’imputato aveva investito, durante una manovra di retromarcia, un’anziana signora che stava transitando sul retro del furgone da lui condotto. I giudici di merito avevano ritenuto sussistente la colpa dell’uomo poiché, effettuando la manovra di retromarcia, non si era prima accertato che l’area retrostante il mezzo fosse effettivamente libera, così violando l’art. 105 del Codice della Strada. Inoltre, secondo il giudice a quo, ove ciò non fosse stato possibile perché gli specchietti retrovisori non consentivano una completa visibilità, il conducente avrebbe dovuto avvalersi dell’ausilio di una persona a terra che lo guidasse nella manovra.

Ricorrendo in Cassazione, invece, il conducente riteneva che la Corte territoriale non avesse tenuto conto della circostanza, appurata dal consulente tecnico della difesa, che la carrozzeria del furgone non presentava nessun segno di urto, e che dunque era verosimile che l’anziana signora fosse caduta a terra per cause indipendenti dalla manovra del mezzo. Pertanto, anziché come omicidio colposo aggravato, il reato, a suo dire, doveva essere ricondotto a una più lieve ipotesi. Inoltre, il conducente riteneva che non fosse necessario avvalersi nella manovra dell’ausilio di una persona a terra, poiché egli guidava un mezzo omologato che non imponeva tale precauzione.

Ma il ricorso, secondo gli Ermellini, è infondato. In primis, la Corte territoriale aveva tenuto conto della tesi difensiva, secondo la quale la vittima sarebbe caduta spontaneamente, ma i giudici avevano ritenuto, in maniera logica ineccepibile, che la mancanza di segni sulla lamiera del furgone fosse compatibile con la corporatura della donna. Inoltre, non poteva dubitarsi che la morte fosse dovuta ad uno schiacciamento del corpo, su cui le ruote del mezzo erano passate per ben due volte, stante l’improvvida manovra del conducente.

Il provvedimento della Suprema Corte rammenta il consolidato principio secondo cui, in tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. Ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l’eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, al bisogno, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (cfr. Cass. n. 8591/2017).

Anche la doglianza sulla non necessità della “collaborazione di terzi”, essendo il mezzo dotato di specchi retrovisori ed omologato, ovvero abilitato, alla piena e perfetta circolazione stradale, viene disattesa dalla Cassazione. Infatti, specifica la sentenza, nonostante la presenza regolamentare di specchi retrovisori, in caso di visuale non libera, come nel caso di specie, il conducente è sempre tenuto ad adottare ogni cautela per compiere in sicurezza la manovra, eventualmente facendosi aiutare da una persona a terra che lo guidi nello spostamento.

L’art. 154 del Codice della Strada impone al conducente che intenda fare retromarcia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. Nel caso di specie, l’attraversamento del pedone era avvenuto in una strada vicina a un mercato rionale, quindi la manovra del conducente avrebbe dovuto essere particolarmente attenta e cauta poiché nell’area era presumibile la presenza di persone e altri veicoli.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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