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L’obbligo di controllo del committente nei confronti nell’impresa a cui sono stati appaltati i lavori in merito alla sua idoneità tecnico-professionale non può limitarsi alla mera verifica “amministrativa” della regolare iscrizione della ditta nel Registro Imprese della Camera di Commercio. Con la sentenza n. 38423/21 depositata il 27 ottobre 2021, la Cassazione ha riaffermato con forza le responsabilità in capo anche ai soggetti che appaltano un’opera in caso di infortunio sul lavoro.

Legale rappresentante dell’azienda committente dei lavori condannato per un infortunio

Nel febbraio 2020 la Corte d’Appello di Milano, confermando peraltro la decisione di prime cure, aveva condannato il legale rappresentante di un’azienda alla pena di 500 euro di multa per il reato di lesioni colpose personali gravi, oltre al risarcimento del danno alla parte civile: gli si imputava, in qualità di committente dei lavori di smantellamento di alcuni capannoni, di aver provocato, appunto, lesioni molto serie a un operaio che era precipitato dall’alto, non essendo munito di alcun presidio anticaduta, con colpa consistita nella mancata nomina di un coordinatore per la sicurezza dei lavori e nella mancata verifica della idoneità tecnica della impresa incaricata, nell’aprile del 2013.

Più precisamente, per smantellare alcuni capannoni in lamiera, ubicati su un proprio terreno, la Srl di cui l’imputato era titolare aveva appaltato il lavoro a un’impresa edile, la quale a sua volta l’aveva subappaltato alla ditta individuale di un artigiano che, per portare a termine l’attività, si era avvalso dell’aiuto di un operaio suo conoscente. Quest’ultimo, durante la realizzazione dei lavori, su indicazione del suo datore di lavoro, salendo, privo di protezioni, sul tetto di uno dei capannoni, era caduto riportando traumi pesanti.

L’imprenditore ricorre anche per cassazione, ma la Suprema Corte respinge le doglianze

Il committente ha proposto ricorso anche per cassazione sostenendo in modo particolare, come aveva fatto in appello, l’assenza del profilo di colpa a suo carico relativo all’omessa verifica della idoneità tecnico-professionale dell’impresa incaricata ed alla rilevanza causale di tale omissione: profilo rilevante ai fini non solo del trattamento sanzionatorio, ma anche dell’eventuale applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.

Ma per la Suprema Corte, il motivo di doglianza è manifestamente infondato: secondo gli Ermellini, infatti, la sentenza impugnata ha, sia pure sinteticamente, risposto in modo congruo alla censura dell’appello avente ad oggetto le condotte colpose contestate .Pur trattandosi di un caso, peraltro per nulla infrequente, di lavori subappaltati, la Cassazione conviene con la Corte territoriale che aveva sottolineato come “l’eventuale omessa conoscenza del subappalto dei lavori è, comunque, nel caso di specie, riconducibile alla negligenza dell’imputato, che ha sostanzialmente confermato di non aver svolto specifici controlli”. Un’omessa verifica, da parte del committente, dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore che ha avuto chiaramente rilevanza causale nell’infortunio: infatti, aggiungono i giudici del Palazzaccio, “una verifica accurata e responsabile avrebbe comportato la scelta di altra impresa”.

Il committente deve verificare che l’appaltatore abbia le competenze per svolgere le opere

Ed è qui che la Suprema Corte, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ribadisce con forza che il committente “non può limitarsi a confidare che l’appaltatore abbia le competenze tecniche necessarie per procedere ai lavori esclusivamente sulla base dell‘accettazione dell’incarico, ma è tenuto ad eseguire un controllo effettivo sulla struttura organizzativa dell’impresa incaricata e sulla sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata”. In particolare, in caso di lavori in quota, “il committente deve assicurarsi dell’effettiva disponibilità, da parte dell’appaltatore, dei necessari dispositivi di sicurezza”.

E gli Ermellini aggiungono anche che “in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità delle opere affidate, poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo”.

E non basta il mero accertamento dell’iscrizione alla Camera di Commercio

Al riguardo, il ricorrente aveva richiamato la procedura semplificata prevista dal secondo periodo dell’art. 90, comma 9, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ai sensi del quale nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno, e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito dell’idoneità tecnico professionale si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII. Un richiamo che tuttavia, nello specifico, non è pertinente secondo la Cassazione, in quanto questa procedura semplificata è inapplicabile laddove l’appalto abbia ad oggetto lavori che comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI, “tra cui è espressamente compreso quello di caduta dall’alto”.

Alla fine, la sentenza di condanna è stata comunque annullata agli effettui penali per l’intervenuta prescrizione del reato, ma il ricorso è stato rigettato agli effetti civili, con conseguente conferma delle statuizioni disposte dai giudici territoriali in ordine al risarcimento dei danni alla parte civile, oltre che alla rifusione delle spese legali.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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