Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

La responsabilità per cosa in custodia in capo al gestore della strada non si limita alla careggiata ma si estende anche alla banchina stradale. E’ una precisazione importante quella apportata nella sentenza n. 19610/21 depositata il 9 luglio 2021 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso degli eredi di un automobilista uscito di strada sulla A18 Messina-Catania a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia e schiantatosi contro una roccia lavica priva di protezione che si trovava appena a margine della carreggiata: fatto accaduto nel lontano 1996.

 

Conducente rimasto gravemente ferito per uno scontro con una roccia lavica sulla banchina

Il conducente della vettura, rimasto gravemente ferito, aveva citato in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane per essere risarcito ma il Tribunale di Messina, nel 2006, aveva rigettato la domanda, così come la Corte d’Appello messinese, nel 2017, aveva respinto il gravame interposto dai familiari dell’uomo, nel frattempo deceduto.

I suoi eredi tuttavia non si sono dati per vinti e hanno proposto ricorso per Cassazione adducendo una serie di motivi di doglianza. Quelli che qui interessano riguardano appunto l’ostacolo contro cui l’auto si è scontrata. I ricorrenti si dolevano del fatto che la corte di merito fosse partita dall’erronea premessa che il tratto di autostrada in argomento era “entrato in esercizio nel 1971, epoca in cui vi era ancora un vuoto normativo per ciò che atteneva le barriere di sicurezza”, giungendo quindi ad affermare che il Consorzio non si poteva considerare responsabile alla stregua di una normativa emanata successivamente e relativa solo alla “progettazione di nuove opere” e “all’adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti”.

La scarpata a margine della strada andava protetta

Essi ritenevano addirittura “ridicola” l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza secondo cui il Consorzio “non fosse comunque tenuto alla collocazione di alcun tipo di cunetta a protezione nelle scarpate, sia perché i grossi massi di pietra lavica sporgenti non potevano essere considerati alla stregua di “ostacoli fissi laterali” di cui al D.M. 223/92, ma costituissero piuttosto una caratteristica tipica del territorio etneo che non poteva in alcun modo costituire pericolo per gli utenti, sia in quanto la presenza di una scarpata di pietra lavica ascendente e con spuntoni di roccia sporgenti, oltre a non avere carattere insidioso per i veicoli circolanti, risultava addirittura evidentemente idonea in sé a contenerne la fuoriuscita, laddove la pietra lavica viene catalogata come uno dei materiali più duri esistenti in natura”.

I familiari del danneggiato, quindi, lamentavano che non fosse stata ravvisata la presenza di un’insidia o pericolo occulto nella mancanza di idonea barriera di protezione e obiettavano che non poteva essere ravvisato il caso fortuito nella condotta colposa della vittima laddove questa non valeva ad interrompere il nesso di causalità in relazione alla riconducibilità – anche solo in parte – del sinistro alla assenza o inadeguatezza di barriere di protezione (guardrail) e ad integrare di per sé il caso fortuito.

Per la Cassazione, questi motivi sono fondati. La Suprema Corte ricorda che è configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall’art.2051 c.c. a carico dei proprietari o concessionari delle strade (e delle autostrade), “stante la relativa disponibilità e l’effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia”, e che, ex art. art. 14, comma 3, C.d.S., per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito, mentre per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, C.d.S. i poteri dell’ente proprietario sono esercitati dal Comune.

Gli Ermellini rammentano poi le mansioni a cui, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, gli enti proprietari (o i concessionari ) sono tenuti a provvedere: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

 

L’obbligo di prevenire o segnalare le situazioni di pericolo vale anche per la banchina

L’obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia concerne non solo la sede stradale – sottolineano poi i giudici del Palazzaccio – ma anche la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (ossia la banchina), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto, in assenza di specifica segnalazione contraria, anch’essa, benché non pavimentata, per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della P.A. per i danni che ai medesimi ne siano derivati”.

Anche le cose inerti possono rappresentare un’insidia

Ne consegue che la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada “non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende ai margini della carreggiata (“banchina”) e altresì, ancora più ampiamente, ai margini gli elementi accessori e pertinenze, anche inerti, atteso che anche le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari circostanze e in particolare in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni, risultando ormai superata la distinzione tra cose inerti e cose intrinsecamente dannose in quanto idonee a produrre lesione a persone e cose in virtù di connaturale forza dinamica o per l’effetto di concause umane o naturali”. Dunque, anche i massi “fissi” rappresentano una insidia.

Pertanto, prosegue la Suprema corte,  la custodia “si estende anche alle cunette e come nella specie alle scarpate laterali e alle eventuali barriere laterali di sicurezza con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché occorre accertare giudizialmente la resistenza che la relativa adeguata presenza avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo, anche al solo fine di ridurne le conseguenze”.

Non solo. La circostanza che l’adozione di specifiche misure di sicurezzanon sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada – asserisce con forza la Cassazione – comunque non esime la P.A. dal valutare se la medesima possa in concreto costituire un rischio per l’incolumità degli utenti. La condotta rimane infatti connotata come colposa non solo in caso di inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica) ma anche in caso di violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica). In altri termini, il custode delle strade e relativi accessori e pertinenze risponde non solo a titolo di colpa specifica per violazione di norme speciali, ma anche a titolo di colpa generica per difetto della diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, in ragione della violazione degli obblighi di controllo, vigilanza e manutenzione discendenti dal principio generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c.”.

L’inversione dell’onere della prova

Dunque, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di suoi accessori e pertinenze, è, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, “tenuto a dare la prova che in relazione alle circostanze del caso concreto i danni subiti derivano dalla cosa – continua la Suprema Corte venendo all’aspetto dell’onere della prova – Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e che questo deriva dalla cosa in custodia. Derivazione la cui prova può essere data anche per presunzioni”.

Ora, nel configurare la responsabilità presunta del custode, l’art. 2051 c.c., com’è noto, prevede, in deroga alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l’inversione dell’onere della prova: il custode, cioè, “può vincere tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità solamente dando la prova del fortuito, dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso”. Deve cioè provare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e già del principio generale del neminem laedere.

 

Difficile addurre il caso fortuito relativamente a dei “massi fissi”

Ai fini della prova liberatoria per sottrarsi alla propria responsabilità ex art. 2051 c.c., gli Ermellini puntualizzano anche che bisogna distinguere “tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima, solamente in quest’ultima ipotesi potendo invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi”: nello specifico, la pietra lavica non poteva certo rientrare nella seconda casistica.

Per concludere questa ampia premessa normativa, la Cassazione prende atto che quest’inversione dell’onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando quella del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, il quale però può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1° co., c.c., fermo restando comunque che la circostanza che alla causazione dell’evento dannoso abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, a meno che la stessa non sia abnorme o dolosa. Ove non lo sia, infatti, “la condotta del danneggiato non può considerarsi invero idonea a interrompere il nesso di causalità con l’evento da essa -quand’anche con colpa grave – determinato, a porsi cioè quale causa esclusiva del danno-evento, giacché in tale ipotesi senza l’efficienza causale della cosa l’evento non si sarebbe o si sarebbe in termini diversi verificato”.

 

La Corte territoriale non ha valutato i possibili benefici effetti di una barriera protettiva

Venendo allo specifico, la Cassazione rimarca come la sentenza impugnata abbia disatteso questi principi, nel ritenere integrato “il caso fortuito esimente”, in ragione della ravvisata sussistenza della prova che fosse stata la vittima a tenere una condotta di guida inadeguata rispetto alle condizioni ambientali, senza le quali non si sarebbe determinato un così improvviso sbandamento della potente vettura ed un così violento impatto contro la scarpata destra.

Questo assunto è erroneo – sentenzia la Cassazione – La corte di merito ha omesso di indicare su quali basi abbia ravvisato la condotta nella specie mantenuta dal danneggiato quale causa esclusiva del sinistro, e come sia pervenuta a considerarla idonea ad “interrompere” il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Nell’affermare che il sinistro è stato nella specie causato dall’eccessiva velocità di crociera mantenuta dal conducente del veicolo, i giudici territoriali hanno del tutto trascurato di considerare la resistenza che una barriera protettiva di sicurezza avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo e di vagliare quali conseguenze – differenti o meno – ne sarebbero in tal caso scaturite. Non ha cioè giudizialmente accertato se la presenza della roccia lavica ai margini della carreggiata richiedesse nella specie l’apprestamento di soluzioni idonee a evitare la fuoriuscita di un veicolo, e scientificamente valutato quali sarebbero state le conseguenze dell’urto contro una barriera protettiva, anche in caso di fuoriuscita ciononostante verificatasi”.

In altre parole, nel limitarsi a escludere apoditticamente che la presenza delle rocce laviche integrasse una situazione di oggettiva pericolosità tale da imporre la collocazione di barriere, la corte di merito si è limitata “ad una motivazione in realtà meramente apparente e pertanto inesistente, omettendo di compiere una specifica disamina, richiesta e giustificata, se non da specifiche norme tecniche, dalla norma primaria del neminem laedere, al fine di accertare se e in quale misura l’apposizione di una barriera per quel tipo di strada e di scarpata ascendente di natura rocciosa, avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale o altrimenti comunque ridurne le conseguenze”.

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, che in diversa composizione dovrà procedere a nuovo esame, facendo applicazione di questi principi.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content