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Ma se si subisce un furto in un albergo si può chiedere il risarcimento al titolare della struttura alberghiera? Se le responsabilità dell’hotel sono acclarate, il cliente ha tutto il diritto di chiedere e di ottenere i danni secondo la Cassazione, che con l’ordinanza n. 11193/21 depositata il 28 aprile 2021 si è occupata per l’appunto di un classico caso sul genere.

 

Una coppia di turisti derubati in hotel chiede i danni alla struttura

Vittima della disavventura, una coppia brasiliana in vacanza a Milano che pernottava in un noto hotel della città meneghina. I due ospiti stavano facendo colazione all’interno dell’apposita sala della struttura quando un ladro, rimasto ignoto, è riuscito ad arraffare e a fare sparire la borsetta della signora. I due malcapitati, ritenendo che il furto fosse dipeso anche dall’omessa vigilanza dell’albergo, lo avevano citato in giudizio, e la proprietà aveva chiamato in manleva la compagnia Allianz, con cui era assicurata per tale evenienze.

Il tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 2015, aveva rigettato la domanda di risarcimento ritenendo che mancasse la prova dell’entità del danno subito. La Corte d’appello di Milano, avanti la quale i derubati avevano appellato il verdetto di prime cure, tuttavia, con sentenza del 2016 aveva riformato la decisione e liquidato in via equitativa l’importo di 3.500 euro, rigettando invece la domanda di manleva proposta dall’hotel nei confronti.

La srl della struttura ricettiva ha quindi proposto ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, contestando in primis il giudizio di responsabilità formulato a carico dell’albergatore, escludendo invece la sussistenza delle scriminanti della colpa del cliente e della forza maggiore.

La ricorrente ha quindi contestato anche il fatto che la Corte d’Appello avesse liquidato il danno in via equitativa, pur ammettendo che non era stata raggiunta la prova del contenuto della borsa. E infine si è lamentata del rigetto della domanda di manleva, sostenendo la tesi che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore ritenendo operativa la clausola del contratto di assicurazione in forza della quale i danni da sottrazione di valore fossero indennizzabili soltanto in caso di custodia dei “valori” in cassaforte, cassetta o armadio di sicurezza, diversamente da quanto era accaduto nella specie. Secondo i ricorrenti, non vi era la prova che nella borsa rubata vi fossero “valori” (ossia carte e titolo di credito, danaro, gioielli, oro, pietre preziose), e non si poteva quindi far rientrare in tale nozione la somma di danaro liquidata in via equitativa dalla Corte d’appello a ristoro del danno subito dagli attori.

 

Provata la responsabilità della struttura

Per la Suprema Corte, tuttavia,, motivi sono privi di fondamento. Quanto al primo e principale, la Cassazione ricorda che “già il Tribunale aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’albergatore, pervenendo al rigetto della domanda risarcitoria (solo) per carenza di prova sul quantum”. Peraltro, i giudici del Palazzaccio ricordano che “la valutazione in ordine alla applicabilità al caso concreto delle limitazioni previste dall’art. 1785 cod. civ., ovvero della colpa del cliente, costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, in quanto pertiene alla quaestio facti, e non sindacabile in sede di legittimità”.

Respinto anche il motivo concernente la liquidazione equitativa del danno. Al di là del fatto che anche questa è insindacabile in sede di legittimità, salvo che il giudice di merito non abbia dato conto del criterio utilizzato, i giudici del Palazzaccio evidenziano come la Corte territoriale, preso atto della difficoltà per la turista straniera di dimostrare il contenuto della borsa, avesse proceduto alla liquidazione equitativa facendo ricorso ad una serie di valutazioni di comune esperienza, e tenendo conto dei dati oggettivi acquisiti al processo, come il prelievo di 6.500 euro effettuato dieci giorni prima del furto della borsetta nella quale erano custoditi un telefono cellulare ed una macchina fotografica.

Infine, per quanto concerne il rigetto della domanda di manleva, la Cassazione sottolinea che la liquidazione equitativa del danno poggiava sull’accertamento, effettuato dalla Corte d’appello, che la borsa sottratta contenesse danaro contante in misura prossima all’importo riconosciuto di 3.500 euro, e che fosse minima l’incidenza degli altri beni contenuti (un telefono cellulare ed una macchina fotografica). “Tale accertamento – conclude la Suprema Corte – non può non valere ai fini dell’applicazione delle clausole del contratto di assicurazione, con la conseguenza che non essendo il danaro custodito in cassetta di sicurezza o altro dispositivo simile, il danno da sottrazione dei “valori” non era coperto dall’assicurazione”.

Dunque, confermato il risarcimento dovuto dall’hotel alla coppia di turisti derubati.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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