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Come va calcolato il danno patrimoniale per le spese di assistenza medica e domiciliare di cui un danneggiato avrà bisogno per tutta la vita? Con la cruciale ordinanza n. 8271/24 depositata il 28 marzo 3024, la Cassazione, terza sezione Civile, si è occupata di un caso estremamente delicato ma purtroppo tutt’altro che infrequente, considerati i tanti incidenti stradali dai quali le vittime sopravvivono ma con lesioni gravissime che comportano invalidità pesantissime se non totali e dunque la necessità di essere costantemente assistiti.

Ragazzo trasportato su uno scooter resta ferito in modo gravissimo per un incidente

Nello specifico, un giovanissimo, che viaggiava su un ciclomotore come passeggero, in seguito ad un’uscita di strada dello scooter finito contro un terrapieno di roccia sul margine della strada, aveva riportato gravissime lesioni personali con postumi di invalidità permanente del 90 per cento.

La causa civile che ne è conseguita è stata a sua volta particolarmente complessa, era già approdata una prima volta in Cassazione che l’aveva rinviata alla Corte d’appello di Milano e peraltro era stata ulteriormente complicata dalla disputa circa l’operatività o meno della polizza assicurativa del mezzo.

La Corte d’appello liquida in oltre 2,5 milioni le spese di assistenza medica futura

Ciò che qui preme è che all’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’Appello meneghina aveva rideterminato e riconosciuto il danno patrimoniale per le spese di futura assistenza medica del danneggiato, uno dei motivi del contendere, in due milioni e 554mila euro, oltre interessi, peraltro “da scontare con il coefficiente di capitalizzazione e “fermo restando lo scomputo con quanto determinato per tale tipo di voce dal primo giudice e già corrisposto”.

 

La compagnia di assicurazione del motociclo ricorre sul quantum

La compagnia assicurativa dello scooter ha proposto nuovamente ricorso per Cassazione contro la quantificazione di tale voce di danno con quatto motivi di doglianza, in particolare il primo con qui si doleva della “omessa distinta liquidazione del danno patrimoniale futuro da spese per assistenza medica nella componente danno passato e nella componente danno futuro”. 

Va distinta la liquidazione del danno patrimoniale passato dalla “componente futura”

In buona sostanza, la ricorrente sosteneva che, in relazione al tipo di danno patrimoniale costituito dalle spese mediche per assistenza alla vittima dell’illecito, si doveva distinguere (e distintamente liquidare)un danno patrimoniale passato e un componente per il futuro”, E in relazione alla prima voce di spesa, secondo la tesi della ricorrente, o il danneggiato dimostrava di averla sostenuta, o viceversa nessuna liquidazione poteva essere consentita trattandosi di danno emergente.

In altri termini, secondo la compagnia assicurativa la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato anche alle spese di assistenza medica già sostenute un sistema di calcolo basato un di un “esborso prevedibile per l’assistenza domiciliare” fondato sulla “retribuzione giornaliera degli assistenti domestici”, in numero di due, data la necessità dell’assistenza notturna, tenendo conto delle tabelle retributive del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Colf e Badanti applicabili ratione temporis, relative a lavoratori inquadrabili nella qualifica di “assistente a persona non autosufficiente”, e dunque considerando un trattamento retributivo e previdenziale annuale pari a 19.844,72 euro, ferma la necessità che gli importi come determinati “siano attualizzati tenendo conto dell’incremento progressivo delle tabelle retributive del Ccnl”, giungendo così a liquidare appunto i già citati 2,554 milioni.

Ma per la ricorrente tale somma avrebbe incluso in modo indebito anche le spese di assistenza che, quanto meno fino al maggio del 2013, momento di scadenza del termine per il deposito delle memorie relative alla causa, che il procuratore speciale del danneggiato avrebbe dovuto documentare come effettivamente sostenute, “potendo operare la previsione di spesa suddetta solo per quelle future” per citare il ricorso, Secondo l’assicurazione, l’importo di queste ultime sarebbe risultato di 377.689 euro, dovendo eliminare, sempre secondo la tesi della compagnia, dalla somme calcolata dalla Corte territoriale “i primi tre anni del compendio risarcitorio liquidato dalla stessa, che ipotizzava cinquant’anni in vita del danneggiato”.

La Suprema Corte accoglie la doglianza e spiega

Secondo la Suprema Corte, il motivo è fondato. “Il pregiudizio patrimoniale consistente nella necessità di dovere retribuire una persone che garantisca l’assistenza personale ad un soggetto invalido è un danno permanente, che si produce “de die in diem” e poiché, di regola, il giudizio interviene a liquidare un danno in un momento successivo rispetto sa quello nel quale esso è determinato e il relativo onere economico è insorto, esso sarà chiamato a tradurre in moneta sia un danno che si è già verificato sia un danno che dovrà ancora verificarsi, essendo dunque evidente che le due operazioni non possono esser regolate con lo stesso criterio”.

 

Il danno già maturato al momento della liquidazione è dato dalla spesa già sostenuta

In particolare, proseguono i giudici del Palazzaccio, “qualora si tratti di liquidare un danno passato permanente che si assuma essere consistito nella necessità di una spesa periodica per l’assistenza, delle due l’una: o il danneggiato dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici), oppure nessuna liquidazione può essere consentita, e ciò perché – a differenza di quanto mostra di ritenere la sentenza impugnata – il danno per spese di assistenza”, quando si assume essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla.

Il principio di diritto

Di qui il principio di diritto pronunciato per l’occasione dalla Cassazione di cui dovrà tenere conto il giudice del rinvio, la Corte d’appello di Milano in diversa sezione e composizione, per il riesame della causa e la decisione nel merito. “Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dover retribuire una persona ce garantisca l’assistenza personale a un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce “de die in die”, per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici) di ave sostenuto dette spese, dal danno futuro, sosia non ancora verificatosi a momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato”.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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