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Il fatto che l’ambulanza stia viaggiando a sirene spiegate per un intervento urgente di soccorso, e che in queste circostanze il Codice della strada esoneri espressamente chi ne è alla guida dal rispetto della segnaletica e dei divieti della circolazione stradale, non autorizza comunque il conducente a viaggiare in modo sconsiderato mettendo a rischio altri utenti della strada: le regole di comune prudenza e diligenza vanno comunque rispettate.

Lo ha ribadito la Cassazione, quarta sezione Penale, con la sentenza n. 4316/24 depositata il primo febbraio 2024: un pronunciamento che peraltro arriva dopo un periodo “nero” per le autolettighe, con ben sette incidenti gravi accaduti tra il 13 dicembre 2023 e il 4 gennaio 2024 che hanno causato nove morti, sette dei quali si trovavano proprio a bordo delle ambulanze, e 12 feriti, come si desume dai dati forniti dall’osservatorio dell’Asaps, l’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale.

Conducente di un’autolettiga condannato per lesioni personali stradali gravi

L’incidente di cui si è occupata la Suprema Corte si era verificato nel marzo 2016 a Carbonia, nella provincia del Sud Sardegna. Il guidatore di un’ambulanza, con i dispositivi di segnalazione visiva e acustica in funzione, nell’attraversare un incrocio semaforizzato passando con il rosso si era scontrato con uno scooter, che aveva la luce verde, con pesantissime conseguenze per il conducente e il passeggero del ciclomotore, entrambi all’epoca minorenni, che avevano riportato lesioni personali molto gravi: il primo era rimasto per giorni in coma e in prognosi riservata, salvandosi per miracolo.

Già il Tribunale di Cagliari aveva condannato l’operatore al volante dell’autolettiga, che era stato subito iscritto nel registro degli indagati nell’ambito del procedimento penale aperto dalla Procura cagliaritana, per il reato di cui all’articolo 590 bis del Codice penale, condanna confermata anche in secondo grado, nel 2023, dalla Corte d’Appello di Cagliari, pur avendo i giudici di seconde cure riconosciuto anche un concorso di colpa da parte del giovanissimo alla guida dello scooter, nella misura del trenta per cento, riformando parzialmente, quindi, il primo verdetto e riducendo la pena inflitta all’imputato, ferma restando la conferma delle statuizioni civili già determinate.

 

L’ambulanza era passata col rosso a sirene accese, ma il guidatore doveva essere più prudente

In buona sostanza la Corte territoriale aveva ritenuto di dover condannare il conducente del mezzo di soccorso per la violazione delle norme del codice della strada e, in particolare, per aver attraversato l’incrocio regolato da impianto semaforico senza osservare le regole di prudenza, attenzione e diligenza, ovvero senza soluzione di continuità e senza prestare attenzione a chi aveva già impegnato l’area di intersezione.

L’imputato tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione, che però ha rigettato le doglianze del suo legale. Per la Suprema Corte, infatti, la ricostruzione del sinistro come accertata nel corso dell’inchiesta e come poi valutata nel processo era corretta: il semaforo era verde per il ciclomotore e rosso per l’ambulanza, e pertanto lo scontro era stato causato, in maniera preponderante, dalla condotta negligente del conducente di quest’ultimo veicolo.

E con l’occasione gli Ermellini ribadiscono, per l’appunto, che le regole di comune prudenza e diligenza devono essere sempre rispettate, anche da parte del conducente dell’ambulanza, nonostante il codice della strada lo esoneri espressamente dal rispetto della segnaletica, degli obblighi e dei divieti della circolazione stradale.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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