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La mancata apertura dagli airbag è un fatto gravissimo ma il comprovato mal funzionamento del dispositivo salva-vita non è sufficiente per essere risarciti delle lesioni patite in un incidente se esso non è in nesso di causa con i danni fisici subiti.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25177/23 depositata il 23 agosto 2023, ha definitivamente rigettato il ricorso del figlio di un automobilista rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che aveva dato il là al contenzioso.

Automobilista vittima di incidente cita la casa produttrice per la mancata apertura degli airbag

L’uomo, a causa anche dal maltempo, era uscito rovinosamente di strada con la sua vettura a bordo della quale trasportava anche il fratello, precipitando in una scarpata: i due occupanti avevano riportato traumi pesanti. Il conducente aveva citato in causa la casa produttrice del veicolo in ragione del fatto che gli airbag, nonostante il violento urto, non si erano aperti, sostenendo che la mancata apertura aveva causato o quanto meno aggravato le lesioni patite, in particolare quelle all’anca, e in effetti nel corso del giudizio era emerso che la mancata apertura degli airbag era dipesa da un loro mal funzionamento.

Il mal funzionamento non ha inciso sulla gravità delle lesioni

La consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice, però, aveva altresì accertato che la mancata attivazione del dispositivo non aveva né causato né aggravato il danno, e che, al contrario, se gli airbag si fossero aperti, verosimilmente le lesioni sarebbero state anche più gravi. Di conseguenza il tribunale di Ravenna aveva rigettato la domanda risarcitoria, escludendo che vi fosse un nesso di causa tra il problema tecnico all’auto e il danno fisico.

Nel corso della causa l’automobilista, per altre ragioni, era deceduto, e quindi gli era subentrato il figlio, il cui appello era stato tuttavia rigettato dalla Corte bolognese che aveva confermato le decisioni di primo grado, aderendo alle conclusioni del Ctu e rigettando le censure alla consulenza tecnica dell’appellante, il quale tuttavia ha proposto ricorso anche per Cassazione.

Il ricorrente ha contestato la decisione del giudice d’appello che da un lato aveva escluso il mal funzionamento degli airbag e, per altro verso aveva ritenuto che, se si fossero aperti, non avrebbero comunque inciso sull’eziologia dell’evento, e che dunque la mancata apertura non avrebbe né causato né aggravato il danno subito dalla vittima dell’incidente.

Secondo l’erede, il malfunzionamento degli airbag era, di per sé, ragione per credere che fosse stato causa del danno. A suo dire il difetto andava imputato all’intera vettura, in questo senso: un prodotto destinato alla sicurezza è da considerarsi difettoso se non si apre al momento del bisogno e dunque non garantisce in generale la sicurezza. E poiché la fattispecie di riferimento nello specifico è la responsabilità del produttore sarebbe spettato alla casa madre dimostrare che il prodotto non era difettoso, prova nella circostanza non fornita.

Il ricorrente ha inoltre contestato le conclusioni della perizia secondo cui le lesioni si erano verificate soprattutto a causa delle cinture di sicurezza e che comunque l’apertura degli airbag non avrebbe influito nel ridurle: a suo dire, i giudici avrebbero prestato adesione ad una valutazione errata da parte del Ctu, violando il canone del “più probabile che no” avendo aderito a una ricostruzione meramente probabilistica del fatto. 

La Cassazione ha tuttavia ritenuto inammissibili i motivi di doglianza, in quanto il ricorrente, spiegano, “ha censurato un accertamento di fatto, ossia la valutazione del giudice di merito, sulla base della Ctu, secondo cui anche in caso di apertura degli airbag le lesioni non si sarebbero potute evitare e, anzi, avrebbero potuto addirittura aggravarsi, e dunque la valutazione che porta il giudice a negare il nesso di causa”.

Per gli Ermellini peraltro non sussiste nella fattispecie neanche vizio di motivazione:il giudice d’appello – concludono – ha dato ragione della sua adesione alle conclusioni del Ctu, in sede di motivazione e anzi alcune le ha tratte proprio dalla descrizione dei fatti fornita dallo stesso ricorrente”. Dunque, ricorso respinto

 

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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