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Con la sentenza n. 16270/23 pubblicata nella III Sez. Civile l’8 giugno 2023 la Cassazione ha fatto chiarezza sulle responsabilità per una caduta avvenuta in un tratto di strada di proprietà privata a causa del suo dissesto generale, oltre che stabilire a chi effettivamente spetta la gestione generale della stessa.

La Suprema Corte ha ribadito nuovamente come le attività di manutenzione, i controlli e la cura della segnaletica siano sempre e comunque di competenza anche del Comune, che è custode della zona indipendentemente dal fatto che la strada sia privata.

 

Un motociclista chiede il risarcimento per una caduta causata dal dissesto stradale

Il danneggiato della vicenda specifica ha citato in giudizio il Comune di Catania per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali in seguito ad una caduta causata dai dossi e dalle deformazioni del manto stradale, non previamente e opportunamente segnalati.

Nello specifico i danni al suo mezzo sono stati quantificati in oltre 3000 euro, mentre quelli fisici si attestano intorno ai 50.000.

Il Tribunale, però, ha inizialmente accertato che la strada fosse di proprietà del Consorzio Asi, un ente pubblico che cura anche la manutenzione e la gestione delle infrastrutture. Inoltre il giudice ha riconosciuto una corresponsabilità a metà tra lo stesso Ente e addirittura il motociclista, reo di una condotta di guida non adeguata, escludendo quindi dalle colpe il Comune di Catania.

In secondo grado la Corte d’appello ha parzialmente ribaltato quanto emesso dal Tribunale, confermando nuovamente le colpe del Consorzio, che però sarebbero in concorso con il Comune, non più con il motociclista, condannando i due enti a liquidare la medesima somma.

 

Il Comune afferma in di non essere proprietario di quel tratto stradale

Il Comune ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando – si legge nella sentenza – “errata interpretazione dell’art. 2051 del codice civile sotto il profilo della custodia e dell’obbligo di manutenzione”. Il suddetto articolo, che citiamo per chiarezza espositiva, dice che “custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto”.

Inoltre ha dedotto la violazione dell’art. 14 del Codice della Strada, secondo cui spetta agli enti proprietari delle strade – il Consorzio in questo caso, sempre secondo il Comune di Catania – la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, oltre al controllo tecnico dell’efficienza delle stesse e alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Con questi due motivi l’intento del Comune è dimostrare che, non essendo l’effettivo proprietario della strada, non entravano nel suo dominio nemmeno tutte le opere che quel preciso tratto richiedeva e che, di conseguenza, è esente da ogni qualsivoglia colpa relativa al sinistro.

 

La Cassazione ribadisce che la custodia delle strade private spetta anche al Comune

Il Palazzaccio, però, ha nuovamente ribadito che anche le strade cosiddette “vicinali” sono di custodia del Comune, poiché adibite a tutti gli effetti a pubblico transito: la natura privata di tali zone non è sufficiente ad escludere la responsabilità del Comune che, pertanto, ha mancato i suoi obblighi di salvaguardia e manutenzione.

Si legge nell’ordinanza che “la legittimazione passiva del Comune, è fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada. Difatti, anche le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico”.

Ecco perché, conclude nel testo la Suprema Corte, “nel caso concreto, la dedotta responsabilità del Comune concorre con quella del Consorzio, tenuto, a sua volta, all’obbligo di custodia e di manutenzione, in quanto proprietario della strada”.

Gli Ermellini, quindi, rigettano il ricorso del comune, ribadendo come non ci sia nessuna responsabilità del motociclista, e che le responsabilità sono divise tra l’ente comunale e il Consorzio Asi.

Scritto da:

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Dott. Andrea Biasiolo

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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