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Il proprietario di un’auto è responsabile di tutti i danni che il suo veicolo produca a terzi, non solo a causa di un incidente stradale, ma anche, ad esempio, se la vettura lasciata in sosta, e che presenti “anomalie” insidiose frutto di mancata manutenzione, ferisce un passante. E questo perché chi possiede un mezzo ha l’obbligo di garantirne le condizioni di sicurezza tali da non costituire pericoli per altri. E’ una sentenza interessante quella, la n. 13277/2023, depositata dalla quarta sezione della Cassazione su un caso particolare, ma niente affatto raro, sul genere.

 

Auto in sosta con una sporgenza ferisce una passante, proprietario condannato per lesioni

Il proprietario di una macchina era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590 del codice penale, lesioni personali colpose, per aver appunto colposamente causato, con imprudenza, negligenza, imperizia, ferite guaribili in 15 giorni a una donna la quale, mentre camminava, aveva urtato una sporgenza tagliente del fanale sinistro dell’auto parcheggiata dall’imputato, per di più in divieto di sosta, a ridosso del cancello di ingresso di un condominio.

L’uomo ha proposto ricorso per Cassazione contro la condanna, ma la Suprema Corte lo ha rigettato chiarendo che il generale dovere di corretta manutenzione del veicolo che grava sul proprietario e sul conducente del veicolo ai sensi dell’art. 2054, comma quarto, del codice civile, è integrato dalla specifica norma cautelare di cui all’art. 79 del Codice della strada, che impone di assicurarsi che il mezzo durante la circolazione non presenti anomalie tali da poter cagionare lesioni a coloro che con il medesimo vengano a contatto.

 

Il proprietario ha l’obbligo di garantire sempre la manutenzione e la sicurezza del veicolo

Il proprietario ha l’obbligo di garantire la corretta manutenzione e la sicurezza del mezzo, ragion per cui è responsabile anche per le lesioni causate ad un pedone dalla sporgenza tagliente della carrozzeria del suo veicolo in sosta, che si configura a tutti gli effetti come un reato colposo per violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Nella sentenza i Giudici del Palazzaccio hanno dunque riaffermato la responsabilità penale per la violazione di una regola generale di diligenza, consistente nel non circolare con un automezzo privo dell’ordinaria manutenzione, che per effetto della sua inefficienza può causare un danno a terzi.

In questo senso, infatti, chiariscono gli Ermellini, va inteso il richiamo dell’art. 2054, comma 4, cod. civ., ovverosia come generale dovere di corretta manutenzione del veicolo, la cui regola, peraltro, è prevista anche da una disposizione del codice della strada, essendo stabilito, come già visto, dall’art. 79 che “i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza”.

 

I precedenti

In questa prospettiva, dunque, la Cassazione ha ritenuto che l’imputazione soggettiva del fatto sia stata correttamente fondata dai giudici di merito sulla violazione di una specifica norma di diligenza, che impone di assicurarsi che il veicolo che viene utilizzato non presenti anomalie tali da poter cagionare danni a coloro che con il medesimo vengano a contatto. Si tratta di una responsabilità, spiega la Cassazione, che deriva dalla “vicinitas” della cosa al suo proprietario o a colui che ne abbia la disponibilità, e dall’obbligo che ne deriva di evitare che per mezzo di quella cosa si producano lesioni a terzi, secondo l’ordinario principio del neminen laedere, che informa l’art. 43 cod. pen.

A sostegno della decisione finale di conferma della condanna dell’automobilista, la Cassazione ha citato anche una precedente sentenza nello stesso senso della stessa Suprema Corte, la n. 13943/2008, su un caso limite. La proprietaria di una vettura era stata riconosciuta responsabile delle lesioni colpose provocate a un meccanico, che era intento a verificare la corretta funzionalità del pedale della frizione della macchina in questione, dall’ago di una siringa che era conficcato nel tappetino posto sotto il sedile di guida.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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