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L’ente proprietario e committente di qualsivoglia lavoro stradale è sempre responsabile dei sinistri avvenuti nella zona di competenza dovuti a situazioni di pericolo, nonché derivanti da ogni possibile fattore, anche se le attività da svolgere sono state redistribuite a società terze. Che sia manutenzione ordinaria o straordinaria, quindi, vige l’obbligo di vigilanza e controllo affinché non si creino rischi o minacce sul tratto in essere.

A ribadire nuovamente il concetto è la Corte di Cassazione, quarta Sezione Penale, con la sentenza n° 16754 depositata il 20 aprile 2023.

Un incidente mortale che andava evitato: il caso

La pronuncia, purtroppo, prende le basi da un caso di incidente mortale avvenuto su una strada Provinciale a Reggio Calabria nell’agosto 2011. Più nello specifico, a causare il tragico evento è stata una curva posta al termine di un rettilineo di circa 200 metri, nella quale, però, erano totalmente assenti non solo un’adeguata illuminazione, ma anche l’idonea segnaletica. Il conducente, non avvedendosi dell’imminente svolta, è precipitato nella scarpata sottostante, per poi essere scagliato addirittura al di fuori dell’abitacolo.

Erano già state due le sentenze – del giudice di primo grado e della Corte d’Appello –  che avevano condannato l’amministrazione committente nel 2020 e nel 2021. L’accento era posto sulla loro responsabilità nell’incidente dovuta, come detto, alla mancanza di segnaletica in una strada che, per di più, era scarsamente illuminata. E pensare che nel 2009 le criticità furono pure segnalate, ma l’attività di manutenzione straordinaria svolta non fu sufficiente, in quanto “in ragione della obiettiva pericolosità della curva, sarebbe stato necessario delinearla con pannelli riflettenti, installare segnalazioni verificali di pericolo, prevedere un limite di velocità e tale intervento avrebbe dovuto essere commissionato alle imprese che avevano assunto i lavori dai soggetti preposti alla gestione del contratto” – per citare l’ordinanza -, tutte azioni mai effettivamente adempiute.

 

Il vano tentativo di ricorso dei committenti

Nonostante l’evidenza,  i proprietari dei lavori hanno proposto un ricorso che ha cercato di scaricare la colpa sulle imprese appaltanti prima e, addirittura, sul conducente poi. Con il primo motivo si è cercato di porre il focus a livello contrattuale su quanto stipulato con gli assuntori dei lavori, ai quali – sempre secondo i committenti – sarebbero dovuti spettare gli obblighi di supervisione su tutti, oltre che le antecedenti omesse segnalazioni ed interventi e cautele extra-contratto derivanti dai pericoli in atto rilevati.

Nel secondo motivo del ricorso, quanto addotto farebbe riferimento alle sentenze precedenti, nelle quali il giudizio controfattuale non sarebbe stato compiuto correttamente, non avendo infatti tenuto in ballo la possibilità che l’incidente potesse essere causato dall’eccessiva velocità (non esemplificando, pertanto, che in presenza di opportuna segnaletica il de cuius avrebbe rallentato). In aggiunta, elementi circostanziali come il colpo di sonno o la distrazione, eventuali concause del sinistro (anche se su basi meramente congetturali), non sarebbero stati considerati papabili parti integranti del tragico evento.

 

Nessuna responsabilità al conducente

La Suprema Corte, però, come si legge nella sentenza, ha chiarito che: “Il giudizio di alta probabilità logica che deve essere compiuto per verificare l’esistenza del rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere fondato sull’analisi delle caratteristiche del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. Da ciò si desume che una grave incertezza sulle concrete modalità di realizzazione dell’evento può impedire di affermare con elevata credibilità razionale che quell’evento non si sarebbe verificato se la condotta omessa fosse stata tenuta“.

Se è vero quindi che, nel ricostruire il nesso causale, il giudice deve porsi il tema dell’eventuale sussistenza di fattori causali alternativi è anche vero che tali non possono assumere rilievi quando – come nel caso in specie – siano prospettati in termini generici o di mera possibilità. Perché ipotesi causali alternative possano essere prese in considerazione, infatti, è necessario che le stesse abbiano un supporto probatorio tale da minare il giudizio di certezza sulla riconducibilità dell’evento e ciò non è avvenuto nel caso di specie“.

Continua, poi, citando la sentenza n° 30328 del 10/07/2022 Rv. 222138: “Lo stesso modello condizionalistico orientato secondo leggi scientifiche sottintende il distacco da una spiegazione di tipo puramente deduttivo che implicherebbe un’impossibile conoscenza di tutti gli antecedenti sinergicamente inseriti nella catena causale. Il giudice, invece, ricorre ad una serie di assunzioni tacite, presupponendo come presenti determinate “condizioni iniziali” e “di contorno” spazialmente contigue e temporalmente continue, non conosciute o soltanto congetturate“.

 

Supervisione e controlli devono spettare ai proprietari dei lavori

Per quanto concerne, invece, il tentativo di addossare le colpe alla società appaltante, gli Ermellini si sono espressi in questo modo: “Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di sottolineare che «in tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo all’Ente proprietario di una strada destinata ad uso pubblico una posizione di garanzia da cui deriva l’obbligo di vigilare affinché quell’uso si svolga senza pericolo per gli utenti» e che tale obbligo «permane anche in caso di concessione di appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale» (Sez. 4 n. 17010 del 29/03/2016)”.

Secondo i giudici di merito – continua poi l’atto – residuava in capo ai ricorrenti una posizione di garanzia perché essi avevano l’obbligo di verificare il corretto svolgimento della manutenzione ordinaria ed era loro compito individuare gli interventi di manutenzione straordinaria da compiere“.

Anche la segnalazione della necessità di ulteriori lavori (già citata in precedenza), sebbene fatta all’impresa assuntrice, era un “preciso obbligo dell’amministrazione committente disporre o eseguire sopralluoghi volti a verificare la natura delle anomalie segnalate per individuare le soluzioni tecniche idonee ad adeguare la segnaletica esistente all’effettiva situazione di pericolo“.

Ricorso rigettato: responsabilità esclusiva dei proprietari

A ribadire quindi, in primo luogo, l’esclusione da ogni responsabilità del conducente, i giudici di merito scrivono che: “a fronte di una segnalazione di pericolo, il conducente avrebbe moderato la velocità e, se la curva fosse stata regolarmente segnalata, l’avrebbe imboccata; sicché l’evento non si sarebbe verificato. I motivi di ricorso aventi ad oggetto il nesso di causalità tra l’evento concretamente verificatori e le omissioni ascritte non sono fondati“.

A conclusione, si legge nell’ordinanza: “Nel tratto di strada ove si verificò l’incidente c’era una situazione di pericolo che è stata accertata in giudizio. I ricorrenti, che di quel tratto di strada erano stati chiamati ad occuparsi per decidere se e quali opere di manutenzione straordinaria fossero necessarie, avevano l’obbligo giuridico di valutare quella situazione e intervenire. L’eventuale mancata conoscenza del pericolo non può considerarsi incolpevole perché conseguente all’omissione di attività doverose“.

Ecco perché, e termina la sentenza, la Corte “rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali“.

Scritto da:

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Dott. Andrea Biasiolo

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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