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Le operazioni di carico e scarico costituiscono circolazione stradale. Sono in funzione dell’avvio del veicolo nel flusso della circolazione ex art. 2054 del Codice Civile, come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione VI-3 Civile, con la recente e importante ordinanza n. 27759/2017.

Un pedone aveva chiesto il risarcimento del danno da lesioni subite da un cancello scivolato a causa dello spostamento di un trattore, ma il Tribunale e la Corte di appello avevano rigettato la richiesta risarcitoria, con conseguente ricorso in Cassazione da parte del danneggiato. Stavolta con successo.

La Suprema Corte si riporta ai dicta delle Sezioni Unite n. 8620 del 29 aprile 2015, avendo queste risolto il problema della definizione del concetto di circolazione affermando che essa è anche la sosta e che le operazioni di carico o scarico sono in funzione dell’avvio del veicolo nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli ecc), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.c.a.

Le Sezioni Unite avevano aggiunto che, per l’operatività della garanzia assicurativa, è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempre che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.

Questo principio, fra l’altro, ricorda la Corte di Cassazione, è in armonia anche con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 4 settembre 2014, n. 162 (nella causa C-162/13).

Non rileva, infine, che il trattore sia un mezzo di trasporto, dovendosi anzi riconoscere che l’operazione di carico e scarico di un pesante cancello costituisce un utilizzo non certo abnorme del trattore, date le sue specifiche qualità.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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