Hai bisogno di aiuto?
Skip to main content

Le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Inoltre, un eventuale concorso di colpa del lavoratore non esclude la responsabilità dell’addetto alla sicurezza del cantiere per aver violato le prescrizioni di sicurezza previste dalla legge. A ribadire con forza questi principi la Corte di Cassazione con la recente e interessante sentenza n. 48951/17, depositata il 25 ottobre.

La vicenda. La Corte d’Appello di Caltanissetta aveva confermato la sentenza di condanna resa dal Gip del Tribunale di Enna, peraltro all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) a carico del titolare di un’impresa a cui si contestava, nelle sue qualità di legale rappresentante della ditta e di responsabile del cantiere in questione, di aver causato ad un proprio dipendente lesioni gravi per colpa consistita nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, l’imputato aveva omesso di predisporre parapetti con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti e di verificare che i lavoratori addetti a lavorazioni in quota indossassero i dispositivi di protezione individuale: in conseguenza di queste lacune l’operaio, che nello svolgimento delle mansioni affidategli si trovava su di una scala di legno a forbice, era rovinato al suolo, riportando gravi ferite tra cui fratture multiple al tronco.

La Corte territoriale, nel censire le ragioni di doglianza dedotte dall’appellante, rilevava che l’evento lesivo era riconducibile alla condotta omissiva dell’imputato, che non aveva fornito ai dipendenti i dispositivi di sicurezza necessari in concreto, e la Corte distrettuale d’altra parte aveva rigettato la tesi difensiva, volta a qualificare come abnorme la condotta del dipendente infortunato, in quanto quest’ultimo si era limitato a eseguire le mansioni affidategli, se pure utilizzando una scala di sua proprietà.

L’imprenditore condannato ha però appellato la sentenza della Corte d’Appello anche presso la Suprema Corte, adducendo quattro motivi. In particolare, che all’imbianchino era stato affidato il compito di tinteggiare, utilizzando scale interne di accesso, le inferriate di una palazzina e che erroneamente la Corte di Appello riteneva che il dipendente avrebbe potuto accedere ai piani superiori solo dall’esterno. Il ricorrente ha rilevato inoltre che il suo operaio, al fine di ripulire una porzione del ballatoio che si era sporcata – mansione estranea ai suoi compiti -, aveva abbandonato il posto di lavoro, si era recato all’esterno del cantiere, ove aveva prelevato la propria scala a forbice, e che quindi aveva intrapreso l’opera di pulizia di un tratto del muro esterno, anziché continuare a pitturare dall’interno, senza informarne il responsabile del cantiere. Ancora, secondo l’appellante la Corte territoriale gli avrebbe erroneamente attribuito la mancata predisposizione di dispositivi di protezione individuale, atteso che il lavoratore non avrebbe dovuto operare in quota, ma tinteggiare dall’interno del ballatoio, sostenendo che il comportamento dell’imbianchino, che si spostò dal luogo di lavoro per prelevare la scala a forbice personale, costituiva un’abnormità non prevedibile, ricordando anche che i giudici di merito gli avevano riconosciuto le attenuanti generiche, proprio in ragione del concorso colposo nella causazione del reato da parte della vittima.

Tutte obiezioni che però la Cassazione ha respinto.La giurisprudenza di legittimità – recita la sentenza – ha chiarito che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, il quale ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro (Sez. 3, Sentenza n. 19505 del 26/03/2013, Rv. 254993). (…) . La Corte regolatrice ha chiarito che nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente.

Sul punto, si è osservato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni, con le seguenti precisazioni: che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento; che deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Deve pure osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. il 20.03.2000, Rv. 215686); e ciò con specifico riferimento alle ipotesi in cui il comportamento del lavoratore rientri pienamente nelle attribuzioni specificamente attribuitegli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, dep. 9.03.2007, Rv. 236109).

La Corte territoriale ha insindacabilmente escluso il carattere abnorme della condotta posta in essere dal lavoratore infortunato, in considerazione del fatto che questi stava eseguendo le mansioni affidategli, nel momento in cui rovinò al suolo. Sul punto, il Collegio ha chiarito che all’imbianchino era stato assegnato il compito di tinteggiare le ringhiere, precisando che il medesimo tecnico che ebbe ad affidare l’incarico aveva ammesso di essersi disinteressato delle modalità con le quali la tinteggiatura sarebbe stata eseguita. Oltre a ciò, la Corte di merito ha sottolineato che l’imbianchino aveva riferito di avere utilizzato la propria scala, di legno, in quanto più leggera e sicura di quelle presenti in cantiere. Il Collego ha pure rilevato che non vi era prova che all’operaio fosse stata data la possibilità di accedere dall’interno dei ballatoi per svolgere le operazioni di tinteggiatura.

Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Appello ha del tutto logicamente rilevato che l’imputato non aveva vigilato sull’osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche e che non aveva verificato che il dipendente svolgesse in totale sicurezza i compiti di tinteggiatura affidatigli. Preme pure considerare che la ritenuta sussistenza di concorrenti profili di colpa lieve, a carico del lavoratore infortunato, che si avvalse di una scala di sua proprietà, non integra un elemento di contraddizione nell’ordito motivazionale sviluppato dalla Corte di merito, ma evidenzia la correttezza dell’analisi svolta, rispetto al concerto contesto fenomenologico di riferimento. Del resto, i profili di colpa lieve ascritti all’infortunato, inidonei a spiegare alcuna efficacia esimente per il datore di lavoro resosi responsabile della inosservanza delle prescrizioni antinfortunistiche di cui sopra si è dato conto, hanno giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dell’imputato”.

Ergo, la Cassazione ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

Vedi profilo →

Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

Condividi

Affidati a
Studio3A

Nessun anticipo spese, pagamento solo a risarcimento avvenuto.

Contattaci

Articoli correlati


Skip to content