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Tra i danni risarcibili patiti da chi, nella fattispecie un ragazzo, rimane convolto in un incidente stradale vi è anche quello da perdita dell’anno scolastico e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro. Lo ha riaffermato la Cassazione, terza Sezione Civile, con l’interessante ordinanza n. 28418/23 depositata l’11 ottobre 2023, con la quale ha accolto il ricorso presentato dalla mamma di una quattordicenne investita da un’auto. 

Mamma di una quattordicenne investita da un’auto cita in causa conducente e assicurazione

La donna nel 2014 aveva citato in giudizio il conducente, la proprietaria e la compagnia di assicurazione dell’auto che aveva investito la figlia mentre si trovava ferma a piedi in un piazzale cittadino, chiedendo che ne fosse riconosciuta l’esclusiva responsabilità nel sinistro stradale nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ragazza e anche di quelli che aveva subito lei stessa come genitrice, sia patrimoniali per il mancato guadagno in ragione dei tanti viaggi per accompagnare la figlia a visite e cure mediche, sia non patrimoniali dato lo sconvolgimento della propria vita in seguito ai danni riportati dall’unica figlia convivente.

Ragazza risarcita ma non per la perdita dell’anno scolastico e il ritardato ingresso nel lavoro

Il tribunale, disposta una consulenza tecnica d’ufficio, aveva accertato la responsabilità esclusiva dell’automobilista nell’incidente, aveva quindi accolto la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale formulata per la minore, applicando una personalizzazione del venti per cento, aveva altresì riconosciuto la congruità delle spese mediche documentate, ma aveva rigettato la domanda del danno patrimoniale patito dalla ragazza a causa della bocciatura a scuola subita nell’anno in cui le era occorso l’incidente e del conseguente, ritardato ingresso nel mondo del lavoro. Aveva infine accolto in parte le istanze di risarcimento per la madre.

La sentenza era stata appellata dalla genitrice e anche qui in parziale accoglimento del gravame, con decisione del 2020, la Corte d’appello di Milano aveva aumentato l’ammontare del risarcimento riconosciuto dal giudice di primo grado, ma aveva confermato il rigetto della specifica domanda di liquidazione del danno da perdita dell’anno scolastico e conseguente entrata tardiva nel mondo lavorativo.

 

La genitrice ricorre per Cassazione

La donna tuttavia non si è data per vinta e ha proposto ricorso anche per Cassazione lamentando in primo luogo, secondo il principio dell’integrale riparazione del danno, l’omessa liquidazione della percentuale massima consentita a titolo di personalizzazione del danno, censurando, sotto il profilo della motivazione, la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto adeguata la percentuale del venti per cento sul presupposto che il grado di invalidità accertata dal tribunale superava appena la soglia minima delle lesioni micro-permanenti le quali prevedono appunto la personalizzazione massima nella misura del venti per cento con applicazione in via equitativa.

Contestata la personalizzazione massima di solo il 20% propria delle lesioni micro-permanenti

Una motivazione del tutto incongrua secondo la ricorrente in quanto i giudici territoriali, pur riconoscendo la gravità delle lesioni, non avevano applicato per i danni, valutati, come nello specifico, nella misura dell’11-12 per cento in soggetti di 14 anni, la percentuale massima del 47 per cento, ritenendo non provate le particolari circostanze atte a rendere il danno più grave delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.

E questo nonostante la madre avesse allegato e provato come la figlia in seguito all’incidente avesse dovuto abbandonare gli sport che praticava, anche a livello agonistico, quali scherma e ginnastica artistica, e avesse perso l’anno scolastico a causa delle numerose cure cui era stata costretta a sottoporsi. Il giudice del merito non avrebbe quindi liquidato il danno in tutte le sue componenti.

Oltre al mancato risarcimento per l’anno perso a scuola

Ma la madre della ragazzina ha soprattutto riproposto la censura riguardante il danno derivante dalla perdita dell’anno scolastico non considerato dai giudici del merito né a titolo di massima personalizzazione né quale autonoma voce di danno patrimoniale, impugnando in particolare il capo di sentenza secondo il quale, per citare il passo contestato, “il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, essendo anche necessario che il danneggiato fornisca la prova idonea a dimostrare che l’evento dannoso abbia prodotto una contrazione effettiva del suo reddito ovvero che possa costituire, in generale, un “limite” per l’infortunato, nella ricerca e nell’espletamento di una occupazione lavorativa”.

In buona sostanza, secondo i giudici di merito la genitrice non avrebbe assolto all’onere probatorio di dimostrare “l’incidenza dell’evento lesivo sull’evoluzione dei fatti verso il risultato favorevole non potendo tale prova essere tratta in via presuntiva in applicazione degli artt. 2727 e ss.” sempre per riportare la decisione. 

 

Doglianze accolte, è risarcibile il danno da ritardato compimento degli studi

Doglianze pienamente accolte dalla Suprema Corte che spiega innanzitutto come la Corte territoriale abbia errato  nell’applicare “un aumento del punto tabellare (il 20 per cento) proprio delle lesioni micro-permanenti ad una fattispecie di lesione macro-permanente (11% o 12%)”, con una sentenza non conforme alla giurisprudenza di legittimità e all’affermato principio della integralità del risarcimento, “che pone a carico del giudice di merito l’obbligo di motivare su tutte le singole componenti del danno incorrendo altrimenti in violazione dell’art. 2056 c.c”, e non conforme neanche “alla giurisprudenza che ha valorizzato in particolare la perdita dell’anno scolastico sia ai fini della personalizzazione sia a titolo di danno autonomamente risarcibile”.

Con onere della prova favorevole al danneggiato desumibile anche per presunzioni

La Cassazione ribadisce di essersi più volte pronunciata nell’affermare la “risarcibilità del danno da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro con onere della prova favorevole al danneggiato in ragione della intrinseca potenzialità dannosa per il medesimo della perdita di un anno scolastico e del ritardato ingresso nel mondo del lavoro, con riduzione dei suoi redditi futuri”.

Principi disattesi dalla sentenza della Corte d’appello, concludono i giudici del Palazzaccio, “laddove si è limitata ad affermare che la mancanza di redditi non è di per sé sufficiente ad escludere il danno risarcibile e che il danneggiato deve provare, sulla base di elementi concreti, che il ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro sia stato foriero di danni, senza considerare che sulla base di nozioni di comune esperienza la perdita dell’anno scolastico produce gravi conseguenze, desumibili anche in base alla prova presuntiva”.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello meneghina in diversa composizione che dovrà fare ammenda riconoscendo il risarcimento alla giovanissima danneggiata anche per questa voce di danno.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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