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L’accordo transattivo con la compagnia assicuratrice dell’imputato non esclude a favore della vittima il riconoscimento da parte del giudice della parte di debito ascrivibile interamente alla responsabilità dell’assicurato e di quelli non oggetto della transazione.

E’ un importante chiarimento a tutela del diritto a risarcimento integrale dei danni subiti quello effettuato dalla Cassazione (in foto), quarta sezione Penale, con la sentenza n. 5647/24 depositata il 6 febbraio 2024.

La causa per il risarcimento dei danni di un sinistro stradale da parte del danneggiato

A proporre ricorso per Cassazione era stata la vittima di un incidente stradale dopo che la Corte d’Appello di Messina, con verdetto del 2022, aveva dichiarato inammissibile il suo gravame contro la sentenza emessa nel 2021 dal Tribunale della stessa città che, nel riconoscere la penale responsabilità del conducente del veicolo con il quale egli aveva avuto il sinistro, per il reato di lesioni personali stradali gravi ai suoi danni, lo aveva condannato, in solido con la sua compagnia assicurativa, al risarcimento degli ulteriori danni liquidati in via equitativa in soli cinquemila euro, oltre alla refusione delle spese di lite.

I giudici avevano liquidato poco sulla base di una transazione con l’assicurazione dell’imputato

La parte civile aveva lamentato l’erroneità di questa sentenza, appellandola, avendo determinato il risarcimento in suo favore solo in via equitativa, mentre invece, nella comprovata dimostrazione del maggior danno effettivamente patito, il primo giudice avrebbe dovuto disporre una liquidazione ben più elevata e indicata come congrua nella misura di oltre 116mila euro.

Ma la Corte territoriale aveva concluso per l’inammissibilità dell’appello nella ritenuta carenza di interesse della parte civile, reputando già  soddisfatta la vantata pretesa risarcitoria per effetto di una transazione intervenuta, in via stragiudiziale ed in data antecedente alla celebrazione del giudizio di primo grado, con l’assicurazione di controparte, e a seguito della quale la parte offesa aveva poi rimesso la querela nei confronti della controparte dichiarando di avere ricevuto il completo ristoro dei danni patiti in occasione dell’incidente, avvenuto nel dicembre del 2016.

 

Il danneggiato ricorre per Cassazione contestando la valenza transattiva dell’atto

Il danneggiato ha dunque proposto ricorso anche per Cassazione lamentando il fatto che la Corte d’Appello avesse erroneamente attribuito valenza transattiva alle comunicazioni intervenute fra la stessa parte civile e la compagnia assicuratrice, stante il tenore invece solo dichiarativo di tale corrispondenza e, altresì, tenuto conto dell’assenza di predisposizione di un vero e proprio atto di rinuncia all’azione.

Secondo il ricorrente, inoltre, avrebbe comunque dovuto assumere decisivo rilievo la circostanza che le condizioni fattuali nella cui ricorrenza egli aveva deciso di accettare la somma corrispostagli si sarebbero, nel frattempo, mutate, dal momento che la corresponsabilità sul sinistro che inizialmente gli era stata ascritta era stata successivamente esclusa per effetto dell’annullamento del verbale che gli era stato elevato dalla Polizia Municipale di Messina per violazione del Codice della strada, atto fondamentale che però non sarebbe stato oggetto di corrispondenza tra le parti e pertanto non avrebbe in alcun modo formato oggetto del raggiunto accordo.

Non solo. Per il danneggiato, in realtà, la lettura delle comunicazioni intercorse avrebbe dimostrato la ricorrenza di una volontà negoziale del tutto opposta rispetto a quella che aveva ritenuto di cogliere la Corte d’appello, anzi, non sarebbe intervenuto proprio nessun effettivo accordo transattivo tra le parti e, comunque, il profilo della corresponsabilità non sarebbe stato oggetto di alcuna corrispondenza tra loro, non fosse altro per l’assenza di una dichiarazione recessiva in ordine all’azione  civilistica.

In conclusione, i giudici di secondo grado, per il ricorrente, avrebbero commesso un errore rilevante, in quanto relativo a un antecedente logico della transazione, tale da rendere conseguentemente annullabile l’accordo raggiunto.

La Suprema Corte ha accolto in pieno la doglianza. “La Corte territoriale – convengono gli Ermellini – non ha adeguatamente esaminato la circostanza per cui la transazione oggetto di controversia aveva, comunque, riguardato il riconoscimento del 70 per cento di corresponsabilità, per cui, a fronte di un giudizio che ha riconosciuto l’autonoma responsabilità dell’imputato, ben potrebbe eventualmente ipotizzarsi una diversa decisione di condanna a fini civili nei confronti di quest’ultimo”.

 

L’accordo con l’assicurazione non esclude il ristoro dei maggiori danni in capo all’autore

Un aspetto questo, prosegue la Cassazione, meritevole di adeguato approfondimento in sede di merito, “atteso che, anche a volersi ritenere raggiunto un valido accordo transattivo tra la compagnia assicuratrice e l’imputato, deve, comunque, tenersi conto del principio espresso da questa Suprema Corte per cui, in tema di risarcimento del danno derivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all’esito della transazione intercorsa con il terzo garante coobbligato, in solido con l’autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell’imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest’ultimo e alle voci di danno non rientranti nella transazione, in quanto la deroga prevista dall’art. 1304 cod. civ. al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, si riferisce esclusivamente all’atto di transazione che abbia ad oggetto l’intero debito e non alla transazione parziale che, essendo volta a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può estendere i propri effetti agli altri condebitori che non hanno alcun titolo per profittarne”.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Messina.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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