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Il pronunciamento è destinato a fare giurisprudenza, e non solo per il nome della società di calcio condannata a risarcire un proprio tifoso rimasto gravemente ferito da un petardo, la più titolata d’Italia, la Juventus.

Secondo la Cassazione, che ha così deciso con l’ordinanza n. 8763/2019 pubblicata il 29 marzo, l’incidente è stato causato dalle lacune sul piano della sicurezza addebitabili al club bianconero, che come tale deve risponderne.

Più precisamente, sussiste la responsabilità contrattuale del club che, secondo i giudici, non ha dimostrato che l’inesatta esecuzione della prestazione era determinata dalla possibilità di adempiere per una causa non imputabile.

 

Il grave infortunio causato da un petardo

La vicenda. Un supporter juventino nel lontano 10 novembre del 2004 si reca allo stadio, allora il Delle Alpi di Torino (in foto, la curva bianconera durante il match), per assistere alla partita tra la sua squadra e la Fiorentina: com’è noto, tra le due tifoserie non corre buon sangue per la rivalità storica tra le due squadre.

E infatti succedono puntualmente disordini. Poco prima della fine della gara la Juventus realizza il gol della vittoria e dalla curva viola parte di tutto verso la curva nord, dove si trova il malcapitato.

Il quale afferra un petardo lanciatogli addosso per allontanarlo, ma proprio in quel mentre il razzo gli esplode in mano con conseguenze gravissime: l’uomo perderà l’uso delle prime tre dita della mano destra, ma rimedierà seri traumi anche all’occhio e all’orecchio destro. Menomazioni per le quali gli è stata riconosciuta una invalidità civile del 46%.

Il tifoso ha quindi citato in causa la Juventus sulla base della responsabilità contrattuale della società, che era tenuta agli obblighi di sicurezza nei confronti degli acquirenti del biglietto e, in via subordinata, quella extracontrattuale, ai sensi degli articoli 2050 c.c. o, in via ulteriormente subordinata, ai sensi dell’articolo 2043 c.c, quale esercente di attività pericolosa rappresentata dall’organizzazione di una partita di calcio e quale titolare del diritto di superficie, tenuta ad adottare misure di sicurezza.

Il danno invocato si riferiva al pregiudizio patrimoniale, quale danno emergente per le spese mediche e la perdita di lavoro, e al danno non patrimoniale, sotto il profilo di quello biologico, morale, esistenziale e alla vita di relazione. Il tutto per complessivi 200mila euro.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 12 gennaio 2013, tuttavia, ha rigettato la domanda risarcitoria escludendo la responsabilità della società poiché, secondo i giudici, per l’ipotesi di lancio del petardo la responsabilità contrattuale non sarebbe sussistita, a fronte dell’impossibilità di adempiere l’obbligazione di sicurezza, tenuto conto degli esorbitanti accorgimenti predisposti con l’ausilio delle forze dell’ordine per prevenire le aggressioni.

Quanto al fatto storico del ferimento del tifoso, sempre secondo i giudici di primo grado, sarebbe emerso solo un labile indizio e la responsabilità ai sensi dell’articolo 2050 c.c. non si sarebbe posta perché la società aveva dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare l’ingresso e il lancio di oggetti esplodenti.

Infine, non sarebbe stata configurabile neanche la colpa ai sensi dell’art. 2043 e in ogni caso dalle risultanze processuali sarebbe emersa la riconducibilità dei danni alla sola condotta colposa del danneggiato, “incomprensibile e contraria a buona fede”, avendo questi raccolto il petardo che poi era gli scoppiato in mano, invece di allontanarsi dopo la caduta del fumogeno.

Pertanto, la condotta scorretta dello spettatore, secondo il Tribunale, costituiva caso fortuito, che escludeva la responsabilità anche ai sensi dell’articolo 1227 c.c,

 

In appello Juventus condannata a risarcire il tifoso

Il danneggiato tuttavia ha impugnato il pronunciamento sfavorevole presso la Corte d’Appello di Torino che, con sentenza del 22 ottobre 2015, in totale riforma della sentenza impugnata, ha condannato la Spa Juventus a corrispondergli l’importo di 79.413 euro oltre interessi e rivalutazione e spese di lite.

La Corte territoriale ha accolto in particolare il secondo motivo di appello relativo alla responsabilità contrattuale affermando che la società non aveva dimostrato che l’inesatta esecuzione della prestazione era determinata da impossibilità di adempiere per causa non imputabile.

Sulla base di una valutazione in fatto, fondata sulle risultanze probatorie, la Corte ha rilevato che la distanza di circa dieci metri tra le opposte tifoserie aveva risolto il problema del contatto tra queste e limitato grandemente il rischio di lancio di oggetti tra tifosi posti sullo stesso livello, ma non aveva escluso quello dei lanci in diagonale tra tifosi posti su diversi livelli e tale rischio era concreto e noto, per cui la misura adottata non era sufficiente per proteggere gli spettatori che si trovavano in diversi livelli.

Non solo. Secondo i giudici di appello il tifoso aveva allontanato istintivamente il petardo con la mano destra perché potenzialmente pericoloso: la sua condotta non costituiva causa sopravvenuta sufficiente a provocare da sola le lesioni ed a escludere il nesso causale, perché – al contrario – la reazione dello spettatore era prevedibile in considerazione del tipo di evento.

Ricorrendo il nesso di causalità e mancando la prova della colpa esclusiva del danneggiato, il quale aveva tenuto una condotta “istintiva e fisiologica”, in difetto di prova della possibilità di una agevole fuga e di allontanare l’oggetto con un calcio (la circostanza avrebbe potuto danneggiare altri tifosi), la Corte riteneva dunque sussistente la responsabilità contrattuale, liquidando i danni sulla base delle tabelle di Milano.

 

Il club ricorre in Cassazione

Contro quest’ultima decisione il club bianconero ha appunto presentato ricorso per Cassazione adducendo una serie di motivazioni: non era stato provato dal danneggiato che l’ordigno fosse stato lanciato in diagonale, da un livello superiore; la distanza tra le tifoserie era stata garantita anche con altri strumenti e cioè con la collocazione di un numero sufficiente di doppie bandelle elastiche sui tre anelli; il tifoso non era al posto segnato nel suo biglietto ma avrebbe dovuto trovarsi in un altro livello e settore distante 75 metri dalla tifoseria avversaria…

Il club ha contesta altresì che la Corte d’Appello avesse ritenuto “normale” il comportamento dello spettatore nel suo tentativo di allontanare immediatamente un oggetto di cui ignorava le specifiche caratteristiche tecniche e ciò anche con l’uso delle mani: le caratteristiche del luogo, la frequentazione dello stadio e l’esistenza di una tifoseria “calda”, avrebbero certamente lasciato presumere la pericolosità dell’ordigno rinvenuto.

Ma qui la Cassazione ricorda che è inammissibile la censura relativa al fatto notorio: “in tema di prova civile, in sede di legittimità è censurabile per violazione di legge l’assunzione da parte del giudice di merito di una inesatta nozione di fatto notorio – da intendere come fatto conosciuto da uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo – e non anche il concreto esercizio del suo potere discrezionale di ricorrere alla massima di esperienza, che può essere censurato solo per vizio di motivazione.

Nel caso di specie il vizio è dedotto solo ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. quale inesatta nozione di fatto notorio. Ciò consente di escludere l’ammissibilità della seconda censura con la quale si contesta il potere discrezionale del giudice secondo cui rientrava nelle massime di esperienza la reazione adottata dal supporter”.

 

Fondamentali le dichiarazioni dei funzionari della Questura di Torino

Anche quanto al profilo relativo alla distanza percorribile da un lancio diagonale, la censura è giudicata infondata dalla Suprema Corte, perché “la Corte territoriale valuta la congruità della zona di rispetto sulla base delle dichiarazioni rese da un soggetto qualificato, il funzionario della Questura di Torino, Michele Mollo, ascoltato in sede penale, il quale aveva rilevato che la distanza tra le opposte tifoserie di circa una decina di metri non avesse eliminato del tutto la possibilità di lanci di oggetti in diagonale ovvero tra tifosi posti su diversi livelli, sebbene l’avesse reso più difficile”.

Oltre a tale dato probatorio, la Corte territoriale aggiunge la circostanza che il rischio di lanci in diagonale era concreto e noto, poiché i testi escussi avevano fatto riferimento agli oggetti che erano arrivati addosso ai tifosi.

Pertanto, la valutazione esula da quella della massima di esperienza o del fatto notorio. E in ogni caso – aggiungono gli Ermellini – “è ragionevole la posizione della Corte d’Appello secondo cui la responsabilità contrattuale per lancio di un oggetto in diagonale non rappresenti un fatto nuovo rispetto alla responsabilità contrattuale per lancio di un oggetto esplosivo in generale, in quanto, come osservato dal Procuratore generale, il tema è sempre stato quello cinematico del lancio del petardo”.

La Spa Juvents ha anche rilevato come la Corte d’Appello, nonostante l’elenco delle misure adottate dalla organizzatrice con la collaborazione delle forze dell’ordine, avesse “limitato” la propria indagine sulla sola ampiezza della zona di rispetto, realizzata a separazione dei tifosi ospitati.

Ma tale precauzione non costituiva l’unica separazione tra le opposte tifoserie, poiché la distanza era salvaguardata ulteriormente attraverso divisori strutturali, quali il separatore in vetro antisfondamento in plexiglass, la rete metallica e le doppie bandelle elastiche, nonché attraverso il cordone degli agenti di polizia. Tali elementi avevano consentito di assolvere la società calcistica da ogni profilo di responsabilità penale.

Ma anche tale motivo è inammissibile “poiché – conclude l’ordinanza della Suprema Corte – consiste in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della idoneità dello stesso a dimostrare l’adozione di tutte le cautele necessarie per evitare la responsabilità contrattuale”.

E comunque sia, “sotto altro profilo, la censura non coglie nel segno poiché l’adozione di una serie di cautele di ordine generale attiene ad una valutazione della complessiva idoneità della struttura, ma non riguarda l’indagine concreta in oggetto, nella quale il profilo decisivo individuato dalla Corte territoriale interessa la pericolosità della limitata zona di suddivisione delle tifoserie rispetto alla possibilità, ricorrente frequentemente nella pratica, di lanci di oggetti e petardi incendiari”.

In conclusione, sentenza d’Appello confermata e Juventus condannata a risarcire il (proprio) tifoso.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Responsabilità della Pubblica Amministrazione

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