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Come va valutata la testimonianza di un soggetto coinvolto direttamente in un incidente stradale?

Tenendo in debito conto che esso “ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da un altro danneggiato contro il potenziale responsabile” per citare l’ordinanza n. 14468/21 depositata il 26 maggio 2021 dalla Corte di Cassazione, che ha affrontato un caso, tutt’altro che infrequente, di un sinistro del quale non vi erano testimoni, se non i “protagonisti”, e da cui una delle due parti si diceva persino del tutto estranea.

 

La causa intentata da un automobilista per essere risarcito dei danni di un sinistro

Un automobilista aveva citato in causa avanti il Giudice di Pace di Napoli la società proprietaria dell’autocarro “incriminato” e la sua compagnia di assicurazione, RAS Assicurazioni (già Allianz S.p.A.) al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente verificatosi nel maggio del 2006 allorché, mentre era alla guida della sua vettura, era stato tamponato da quel mezzo pesante.

La compagnia assicurativa, tuttavia, nel costituirsi in giudizio, aveva contestato in toto la domanda risarcitoria depositando una lettera cautelativa della società con la quale quest’ultima smentiva qualsiasi coinvolgimento del camion in un incidente avvenuto nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte dal danneggiato. In sede istruttoria era stato quindi escusso come teste il dipendente dell’azienda proprietaria dell’autocarro che il giorno in questione ne era stato alla guida.

In discussione la capacità di testimoniare del conducente dell’autocarro coinvolto

L’automobilista ne aveva eccepito l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c, per essere portatore di un interesse attuale e concreto all’esito della controversia, ma il giudice di pace aveva respinto la sua domanda di risarcimento sul presupposto che non fosse stata fornita prova adeguata delle ragioni poste a fondamento della domanda.

Decisione confermata, con sentenza del 2018, in qualità di giudice di appello, anche dal Tribunale di Napoli che pure aveva ritenuto che il danneggiato non avesse fornito adeguata prova dell’esistenza del danno, delle modalità del sinistro e del nesso causale tra lo stesso e i danni lamentati, non essendo sufficienti le sue dichiarazioni a confutare quelle testimoniali e la documentazione di controparte.

 

Il danneggiato ricorre per Cassazione

L’automobilista a questo punto ha proposto ricorso per Cassazione, dolendosi del fatto che il Tribunale di Napoli avesse omesso di pronunciarsi sull‘eccezione di incapacità a testimoniare del teste “chiave” della controparte, immediatamente sollevata in primo grado e oggetto anche di un autonomo motivo in appello, con la quale era stato rilevato che, essendo il testimone conducente del veicolo nel giorno del sinistro, egli era portatore di un interesse attuale e concreto, tale da legittimarlo a partecipare al giudizio.

Una questione “decisiva” ai fini della controversia avendo sia il Giudice di Pace che il Tribunale di Napoli fondato il loro convincimento sull’inidoneità della prova che egli aveva addotto a scalfire quanto dichiarato dal teste. E inoltre lamentava il fatto che i giudici territoriali avessero ritenuto preponderante la deposizione del testimone di controparte rispetto al proprio omettendo di fornire adeguata motivazione o comunque di indicare l’iter logico che lo avrebbe condotto a tale preferenza.

Per la Cassazione i motivi sono fondati e con l’occasione la Suprema Corte fornisce preziosi chiarimenti sul tema in questione, ossia la capacità di testimoniare del conducente del veicolo coinvolto in un sinistro stradale. “E pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte – spiegano gli Ermellini – che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile”.

Un principio che, prosegue la Suprema Corte, risale ad una sentenza della stessa Cassazione, la n. 1580, del 1974, secondo cui “la configurabilità in capo ad un soggetto di quell’interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev’essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell’interesse: pertanto, l’eventuale opponibilità della prescrizione cosi come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, cosi non può rendere tale soggetto carente dell’interesse previsto dall’art. 246 cod. proc civ. come causa d’incapacità a testimoniare“.

 

Chi è coinvolto in un incidente ha sempre un interesse “giuridico” e non di “mero fatto”

La vittima di un sinistro stradale, infatti, ribadisce la Suprema Corte, “ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone”. Infatti, proseguono i giudici del Palazzaccio con riferimento alla sentenza citata, “anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungo latenti, o sopravvenuti all’adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che, come ripetutamente affermato da questa Corte, sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del cosiddetto “diritto quesito“, quando non siano stati prevedibili al momento dell’adempimento o della rinuncia”.

Al riguardo, gli Ermellini citano anche la motivazione della sentenza n. 9353/12, secondo cui “l’incapacità prevista dall’art. 246 c.p. c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l’interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso“. Principio che, vanno a concludere i giudici del Palazzaccio citando diversi altri esempi, è stato sempre applicato dalla Suprema Corte.

Il trasportato danneggiato, pertanto, ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l’antagonista, quanto a quella introdotta da quest’ultimo contro il primo”: nell’uno, come nell’altro caso, infatti, il trasportato-testimone potrebbe avere interesse, ad esempio, all’accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi, o per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo; all’accertamento dell’assenza della ricorrenza d’un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell’art. 141 cod. ass.

Nel caso di specie il Tribunale, chiude la sentenza, “ha fornito una motivazione ai limiti dell’apparenza e non esaustiva delle ragioni che hanno condotto a ritenere sufficienti gli elementi probatori posti a sostegno della domanda. In particolare esso si è basato sulle dichiarazioni del teste (omissis) conducente del camion, coinvolto nel sinistro, e conseguentemente incapace a deporre ai sensi dell’art. 246 c.p.c.” Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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