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La manovra di svolta va sempre segnalata, e con anticipo, perché, se la “freccia” non viene azionata, e se ne segue un incidente, il conducente del veicolo deve rispondere dell’omissione, anche se precedeva la controparte e se quest’ultima stava effettuando un sorpasso non consentito.

A riaffermare una norma del Codice della strada ben poco nota e praticata, la Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 44351/23 depositata il 6 novembre 2023.

 

Automobilista condannato per aver causato un sinistro girando a sinistra senza la freccia

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del novembre del 2022, peraltro confermando la decisione di primo grado del Tribunale meneghino, aveva dichiarato penalmente responsabile del reato di lesioni stradali colpose, condannandolo per effetto alla conseguente pena, un automobilista che, svoltando appunto a sinistra senza inserire l’indicazione di direzione, aveva colpito un motociclo che sopraggiungeva dalle sue spalle, con pesanti conseguenze per il centauro.

L’imputato tuttavia ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, in particolare, la mancata assunzione di una prova a suo dire decisiva, ossia l’omessa visione (integrale) del filmato di una telecamera installata nella zona del sinistro che lo avrebbe “scagionato”: dalle immagini riprese nel breve lasso temporale subito dopo l’impatto, infatti, si sarebbe potuto vedere come la freccia in realtà fosse accesa.

Ma la Suprema Corte ha rigettato questa e tutte le altre doglianze, relative anche alla decisione dei giudici di non integrare l’istruttoria attraverso una consulenza tecnica cinematica, come richiesto dalla difesa dell’automobilista, alla mancata audizione del proprio consulente tecnico di parte e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Cassazione ha al contrario dato atto della completezza dell’istruttoria già espletata in primo grado, mettendo in luce la “piena convergenza” delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ma anche da diversi testimoni che avevano chiaramente ascritto l’incidente a “un’improvvisa manovra di svolta a sinistra, effettuata dal conducente dell’auto senza il previo azionamento del relativo indicatore di direzione”.

Quanto poi al vero nodo della questione, il video, gli Ermellini obiettano come i giudici di seconde cure, in realtà, nel confermare la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal primo giudice, avessero visionato “nella sua integralità”, le immagini, asserendo tuttavia che esse non riprendevano il momento dell’impatto tra i due veicoli, che per di più erano sfocate e confuse, e che risultavano, pertanto, prive di utilità a fini probatori. Di qui la scelta di riconoscere un peso preponderante alle dichiarazioni dei testimoni oculari dell’accaduto, “attribuendo a costoro patente di credibilità soggettiva e riservando al loro narrato una valutazione di piena attendibilità”.

La Corte territoriale, infine, secondo la Cassazione, ha giustificato “con argomenti non manifestamente illogici”, la circostanza, che risultava da quei fotogrammi del filmato in cui le immagini non risultavano sfocate, del lampeggiamento dell’indicatore di direzione dell’auto investitrice, sostenendo che ciò “era ascrivibile, con ogni probabilità, ad un’iniziativa postuma del conducente della vettura, assunta subito dopo essersi avveduto dell’urto”.

Le esposte considerazioni consentono di ritenere palesemente infondati i motivi di ricorso in disamina anche nella parte in cui è dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva (il filmato ripreso dalla telecamera installata sul luogo dell’accaduto), emergendo all’evidenza dall’impianto motivazionale a corredo della decisione gravata che la prova che si vuole connotata da tale requisito, ritualmente acquisita agli atti, è stata valutata dai giudici del merito e dagli stessi giudicata priva di utilità a fini probatori, in ragione della scarsissima qualità dei fotogrammi relativi al momento dell’impatto tra i due veicoli” ribadiscono e concludono i giudici del Palazzaccio, confermando quindi la condanna e, con essa, la gravità della violazione commessa, di non aver cioè segnalato la svolta.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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