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Parcheggiare dov’è vietato può risultare anche molto pericoloso, non tanto per il rischio di essere multati per divieto di sosta quanto per i gravissimi pericoli che si possono causare a terzi, con le relative conseguenze anche penali.

Con la sentenza 25759/21 depositata il 7 luglio 2021 la Cassazione si è occupata di un tragico sinistro sul genere confermando la condanna già inflitta in primo grado e anche in secondo, nel 2019, dalla Corte d’Appello di Catania, al conducente di un autocarro.

 

Camion lasciato in strada e in curva, conducente condannato per la morte di una donna

L’imputato era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre alla sospensione della patente di guida per ulteriori tre anni, ed al risarcimento del danno, con previsione di una provvisionale a favore di ciascuna delle parti civili, per il reato di omicidio stradale aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, per aver causato la morte di una donna di 41 anni, fatto successo a Gravina di Catania nel 2011.

Al camionista era stato imputato di aver sostato con il proprio camion, senza alcuna situazione di emergenza ed in violazione degli artt. 157 e 158 del Codice della strada, entro la carreggiata di marcia di una strada extra-urbana di scorrimento, per di più in prossimità di una curva destrorsa e senza neppure attivare il dispositivo di segnalazione luminosa, ossia le quattro frecce, con il risultato che la quarantunenne, che sopraggiungeva in sella al suo motociclo, avendo trovato davanti a sé all’improvviso la corsia quasi interamente occupata dal pesante automezzo, non era riuscita ad approntare in tempo una manovra di emergenza finendogli addosso, rovinando poi sull’asfalto e decedendo praticamente sul colpo per i gravi politraumi riportati.

 

Il camionista ricorre per Cassazione ritenendo responsabile la vittima per l’eccessiva velocità

Il camionista tuttavia ha presentato ricorso anche per Cassazione, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle censure mosse in sede di appello, con particolare riferimento al proprio grado di colpa, determinante ai fini della quantificazione della pena. Secondo il ricorrente la responsabilità (quanto meno quella prevalente) andava addebitata alla vittima che era munita di occhiali da sole e che quindi, secondo la sua tesi, doveva essere in grado di scorgere la sagoma di notevoli dimensioni dell’autocarro in sosta in tempo per spostarsi, nonostante le insidie del sole e della luce abbagliante presente in quel momento, ma l’avvistamento sarebbe stato tardivo in quanto la donna avrebbe viaggiato a una velocità sostenuta ed inadeguata alle condizioni dei luoghi (50km/h), non rallentando di fronte all’ostacolo prevedibile: sull’asfalto non non vi erano tracce di frenata.

Tutte circostanze che i giudici di merito avrebbero riconosciuto, salvo però non valutarle ai fini della quantificazione della pena dell’imputato, non tenendone di fatto conto nella ricostruzione dell’incidente e, quindi, in ordine al rapporto di causalità tra la dinamica e il decesso delle vittima.

 

La Suprema Corte rigetta le doglianze, confermando la condannata

Per la Suprema Corte, tuttavia, il ricorso è infondato. La Corte di appello, sottolineano i giudici del Palazzaccio, “ha valutato, in modo specifico e non manifestamente illogico, le doglianze di appello, ma ha ritenuto irrilevante l’uso degli occhiali da sole, da parte della vittima, escludendo che tale circostanza potesse consentire un avvistamento più tempestivo del mezzo in sosta, tenuto conto della luce abbagliante dell’alba a settembre nella direzione ovest-est.

I giudici di merito hanno, dunque, ricostruito il sinistro in modo ragionevole, in base agli accertamenti compiuti dal perito d’ufficio, valutando tutti gli elementi evidenziati dalla difesa (velocità, assenza di tracce di frenata, uso degli occhiali da sole da parte della vittima)”.

Pertanto, nella sentenza impugnata non sussisteva alcun alcun vizio di motivazione nella ricostruzione del fatto secondo la Cassazione, la quale rammenta poi che le statuizioni in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell’evento costituiscono apprezzamento di fatto “non censurabile in sede di legittimità”.

Gli Ermellini hanno respinto anche il motivo di ricorso nel quale si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, confermando quindi in toto la pesante condanna.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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