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La scatola nera è senza dubbio uno strumento utile, consente all’assicurato un certo risparmio sulla polizza Rc-Auto e i dati registrati possono risultare determinanti nell’eventualità di un incidente stradale, ma proprio per questo chi decide di installarla sul proprio veicolo deve essere consapevole che in caso di sinistro le risultanze del satellitare, comprese le eventuali violazioni commesse, fanno piena prova, anche a fronte di testimonianze contrarie.

A meno che non si riesca a dimostrare il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Significativa, in tal senso, la recente sentenza n. 2611/21 depositata il 12 ottobre 2021 del Giudice di Pace di Palermo, che proprio sulla scorta dei dati della black box ha rigettato le richieste risarcitorie di un automobilista che pur erano sorrette da un testimone.

 

L’assicurazione nega che un incidente sia mai avvenuto sulla base della scatola nera

L’uomo aveva citato in causa il conducente del veicolo di controparte e la compagnia di assicurazioni chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito ad un incidente che sarebbe accaduto il 28 giugno 2018, alle 12 circa, a Palermo, in via Oreto, tra la sua Mini Cooper e un autocarro che avrebbe centrato la sua vettura uscendo da una strada laterale, via S. Lo Bianco, senza rispettare il segnale di dare la precedenza. A causa del sinistro la sua utilitaria aveva riportato ingenti danni per oltre settemila euro, come da preventivo per la riparazione prodotto agli atti.

La compagnia non aveva risarcito il danneggiato e si era costituita in giudizio contestando il fatto che l’incidente fosse successo, e questo alla luce, per l’appunto, delle risultanze del dispositivo satellitare installato nelle Mini Cooper, che non aveva rilevato alcun evento “crash” il giorno del sinistro, e non aveva neppure registrato la presenza della vettura in via Oreto, sebbene questa versione fosse confermata anche da un testimone indicato dall’automobilista ed escusso in via istruttoria.

Il Giudice di pace, dott.ssa Paola Marchetta, ha quindi disposto una consulenza tecnica d’ufficio affidando l’incarico ad un perito di infortunistica stradale per quantificare i danni riportati dal mezzo (presunto) incidentato e per esaminare i dati registrati dalla scatola nera. E alla fine, acquisita la perizia, ha ritenuto “non accoglibile” la domanda di risarcimento nonostante il teste avesse confermato di avere assistito al sinistro secondo la dinamica prospettata dal danneggiato, in quanto “i dati scaricati dal dispositivo satellitare sono idonei a destituire da ogni fondamento la pretesa”.

 

Codice della Assicurazioni alla mano, la black box fa piena prova, pur con alcune criticità

Il magistrato cita a supporto della sua decisione l’art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni che regolamenta l’utilizzo e l’installazione delle scatole nere e secondo cui “i dati raccolti dal dispositivo satellitare installato sul veicolo coinvolto in un sinistro costituiscono piena prova, salvo che la controparte, contro la quale sono stati prodotti, non provi il malfunzionamento o la manomissione della scatola nera”.

Il giudice ammette che “l’applicazione pratica della norma ha posto delle criticità con riferimento all’affidabilità e all’attendibilità dei dati raccolti, visto che non sono stati emanati i Decreti attuativi del relativo articolo di legge il 132 TER, e, conseguentemente, manca l’indicazione normativa dei “requisiti minimi necessari” per il riconoscimento del valore di prova legale alle risultanze dei dispositivi satellitari”.

Tuttavia, pur in attesa di “maggiore chiarezza da parte del legislatore e della Corte Costituzionale, già investita della questione”, secondo la dott.ssa Marchetta le risultanze della scatola nera vanno “contestualizzate con il quadro probatorio offerto al giudice e con la tipologia di danni di cui si chiede il risarcimento”.

E qui risultano decisive la conclusioni del Ctu, secondo cui “l’entità dei danni presenti sull’auto, ad apparato perfettamente funzionante, avrebbe determinato un evento crash”, che invece è stato escluso dalla società che gestiva l’apparato in questione. Dunque, scrive il magistrato onorario, “in mancanza di prova da parte del dante causa sul malfunzionamento o la manomissione del dispositivo, non è spiegabile che il sistema abbia registrato la percorrenza del veicolo il giorno 28 giugno 2018 tra le ore 7.33 in sosta in via La Loggia fino alle 13.48”. D’altro canto, i rilevamenti lungo i tratti stradali percorsi precedentemente dalla vettura dimostravano una ricezione da parte del sistema Gps più che sufficiente, “né l’automobilista ha provato di non avere percorso questi tratti stradali né che il dispositivo satellitare era malfunzionante nel rilevamento della posizione del veicolo” prosegue il giudice di pace palermitano.

Assodato il corretto funzionamento dello strumento, esso quindi dovrebbe aver rilevato anche il “crash” lamentato dal danneggiato, tanto più a fronte dell’entità dei danni reclamati. “La sola prova testimoniale addotta da parte attrice, quindi, è rimasta priva di ulteriori riscontri convergenti e atti a provare l’assunto attoreo e non è stata sufficiente a suffragare che il sinistro sia avvenuto con le modalità descritte, né che sia effettivamente avvenuto”, tanto più che la Mini Cooper non era neppure stata messa a disposizione del Ctu, il quale aveva redatto la sua relazione sulla base delle sole fotografie allegate senza poter verificare la presenza di eventuali tracce lasciate dall’autocarro.

 

Riconosciuta l’efficacia probatoria del satellitare, testimonianza irrilevante

In conclusione, nella sentenza si riconosce quindi “efficacia probatoria agli estratti della scatola nera in relazione alla tipologia di rilevamento che nel caso di specie avrebbe dovuto essere costituito non soltanto dai tratti di percorrenza del veicolo ma anche dal crash”. E il giudice aggiunge anche che l’esame dal caso non lascia dubbi, “non trattandosi di rilevamento della velocità del veicolo, che avrebbe potuto dare luogo a legittimi dubbi sulla taratura od omologazione dell’apparecchio satellitare”, ma proprio del “rilevamento di un urto che ha determinato ingenti danni alla Mini Cooper e che non può non essere stato rilevato da un dispositivo che ha registrato tutti i tratti di percorrenza stradale senza che essi siano stati in alcun modo contestati”.

Pertanto, conclude il Giudice di pace, “essendo in vigore l’art- 145 bis del Codice delle Assicurazioni, l’unica strada obbligata per controvertere rispetto ai dati della scatola nera è quella di provarne il mal funzionamento o la manomissione, cosa che non è stata fatta”, e in mancanza di qualsivoglia contestazione o prova in tal senso, “la prova testimoniale assunta è irrilevante”. Di qui il rigetto della domanda risarcitoria e anche la condanna al pagamento delle spese processuali.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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