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Premesso, ovviamente, che non ci si deve mettere al volante per nessun motivo in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostane stupefacenti, è bene pensarci cento volte prima di sottoscrivere una polizza Rc-auto che preveda la rivalsa da parte della compagnia assicurativa sull’assicurato nel caso in cui questi causi un incidente, e con esso danni a terzi, e risulti positivo all’alcol e/o al droga test.

Su casi simili la Cassazione si è espressa in modo diverso ma il differente giudizio a cui è pervenuta la Suprema Corte è dovuto essenzialmente alla circostanza che laddove il diritto alla rivalsa non è stato riconosciuto, i giudici hanno ravvisato l’ambiguità delle clausole in questione che, in caso di scarsa chiarezza, vanno interpretate a favore del contraente debole.

Ma se questa “oscurità” non viene riscontrata, l’assicurato non ha scampo, dovrà rifondere di tasca propria tutti i danni, perché, sempre secondo la Cassazione, la clausola che esclude l’operatività della polizza in caso di guida sotto l’effetto di alcol o droga non può considerarsi vessatoria, così come non lo sono tutte quelle volte a circoscrivere l’oggetto della copertura assicurativa e non a limitare la responsabilità della compagnia.

 

Passeggero cita l’assicurazione dell’auto per i danni riportati a causa di un sinistro

In questo senso si è espresso di recente anche il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 1/2023 depositata il 3 gennaio 2023. Il passeggero di un’auto ha citato in giudizio la compagnia di assicurazione della vettura chiedendone la condanna al risarcimento dei pesanti danni fisici e morali patiti a causa di un sinistro accaduto nel 2016 a causa del conducente della macchina che era uscito rovinosamente di strada finendo infine contro un platano: il terzo trasportato aveva riportato svariati politraumi, tra cui numerose fratture, che gli avevano residuato una invalidità permanente del 28 per cento.

L’assicurazione gli aveva liquidato solo 90mila euro, somma del tutto inadeguata al pregiudizio subito, che egli aveva trattenuto come acconto chiedendo un risarcimento complessivo di oltre 160mila euro.

La compagnia chiede di rivalersi sul conducente che guidava sotto l’effetto di alcol e droga

L’assicurazione, costituendosi in giudizio, ha chiesto in via riconvenzionale al giudice di non dichiarare vessatoria la clausola presente nel contratto Rc-auto della vettura in questione, che prevedeva l’esclusione dell’operatività della polizza nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, come era accaduto nello specifico dato che il conducente era risultato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito e anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In verità, la compagnia ha anche chiesto che fosse riconosciuto un concorso di colpa in capo al passeggero per essere salito in auto essendo consapevole, a suo dire, delle condizioni di alterazione psicofisica del guidatore.

Ciò che qui preme è che il giudice ha accolto la prima domanda ritenendo che la previsione contrattuale posta dalla compagnia a fondamento della sua pretesa non avesse natura vessatoria, la clausola è stata pertanto ritenuta valida ed “esercitabile”, il che consentirà all’assicurazione di rivalersi per tutta la somma che dovrà versare al danneggiato sul conducente della vettura proprio assicurato, che dovrà pertanto pagare di tasca propria una cifra notevole.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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