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Per anni non gli hanno messo a disposizione alcuno strumento anche semplice, come un “banale” carrello, e l’hanno costretto a trasportare pacchi molto più pesanti di quanto fosse prescritto.

Ma ora Poste Italiane, “colpevole di non aver intrapreso alcuna azione per migliorare le condizioni di lavoro del proprio dipendente”, è stata definitivamente condannata a risarcirlo per la malattia professionale rimediata.

E’ un’ordinanza eloquente in tema di sicurezza sul lavoro quella, la n. 7171/19 depositata il 13 marzo, che l’apposita sezione della Cassazione ha emanato, chiudendo definitivamente a favore del lavoratore un lungo contenzioso con l’azienda.

 

Malattia professionale per sollevamento di carichi eccessivi

Poste Italiane erano già state condannate in primo grado dal tribunale di Torino a risarcire il dipendente per l’invalidità sofferta a causa delle condizioni lavorative a cui era sottoposto e per le quali aveva intentato una causa: era infatti stato comprovato che l’uomo, che operava in qualità di “furgonista”, era costretto a svolgere le operazioni di carico e scarico dei pacchi con il solo ausilio di carrelli a traino o a spinta, dato che negli uffici di destinazione della corrispondenza i carrelli mancavano; inoltre, che il peso dei plichi superava praticamente sempre il peso di trenta kg stabilito come tetto massimo dalle direttive e che per ogni turno le uscite che doveva effettuare presso i vari uffici postali erano innumerevoli.

All’azienda era stata contestata una condotta omissiva, in violazione della clausola generale di cui all’art. 2087 c. c.

La società aveva appellato la sentenza, ma nel 2014 la Corte d’Appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado, respingendo le cesure di Poste Italiane, che peraltro non aveva evidenziato errori diagnostici o contraddizioni nello sviluppo dell’esame e nelle conclusioni del consulente medico legale, il quale aveva rilevato esiti patologici quali spondilodiscoartrosi e anterolistesi.

 

Il ricorso in Cassazione

Ma Poste Italiane ha presentato ulteriore ricorso in Cassazione, asserendo tutta una serie di motivi, alcuni dei quali per la verità al limite della verosimiglianza:

  • che la riconosciuta malattia professionale non sarebbe derivata da condizioni di insicurezza o insalubrità dell’ambiente lavorativo, essendo risultato provato che il dipendente era stato regolarmente sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  • che la sentenza non avrebbe spiegato perché fossero state ritenute inadeguate le misure precauzionali adottate;
  • che il giudice del gravame non avrebbe considerato se i carrelli in uso fossero non conformi alle normative vigenti senza disporre una Ctu per accertare l’entità dello sforzo richiesto per la spinta o trazione del carrello;
  • che l’attività svolta dal dipendente in realtà sarebbe stata conforme alle prescrizioni normative anche con riguardo al predisposto documento di valutazione dei rischi e sicurezza ed alle misure organizzative adottate per ridurre al minimo i rischi di danni alla salute, attraverso l’adibizione a compiti compatibili con il suo stato di parziale idoneità fisica;
  • che non sarebbe stata provata la sussistenza del necessario nesso causale tra la patologia e l’inadempimento del datore in base ai principi dettati: la ricorrente ha persino insinuato dubbi circa altri eventi traumatici che avrebbero scatenato la patologia, non connessi all’attività lavorativa svolta.

Più altre riserve circa la quantificazione e la personalizzazione del danno.

Ma per la Cassazione il ricorso, oltre a presentare finanche profili di inammissibilità, è infondato.

Gli Ermellini chiariscono che la sentenza della Corte d’Appello attribuisce valore non dirimente all’osservanza delle norme relative ai limiti di peso di ciascun carico, “essendo stata conferita rilevanza, nell’ambito del giudizio complessivo, correttamente effettuato, all’omissione di Poste la cui organizzazione lavorativa aveva comportato per il dipendente, per un arco di tempo di oltre 12 anni, il continuo ricorso al sollevamento manuale di carichi costituiti dai pacchi postali ed al trasporto manuale dei carrelli con cui i pacchi erano movimentati”.

 

Lavoratore sottoposto a troppi sforzi fisici

La Suprema Corte sottolinea inoltre come – al di là del peso di ciascun carico, per quanto previsto dalla stessa normativa in materia in relazione alle esigenze connesse ad attività che comportavano un rischio dorso-lombare – fosse pacifico che “il lavoratore era stato esposto a sforzi fisici, troppo frequenti e prolungati, che ne avevano sollecitato, in particolare, la colonna vertebrale”.

Secondo gli Ermellini, poi, l’esordio acuto lombalgico lamentato dal lavoratore era compatibile temporalmente con tale ricostruzione e, al riguardo, “non ha alcuna rilevanza il fatto che il dipendente fosse stato sottoposto a visite di controllo sanitario o l’osservanza della normativa in tema di idoneità lavorativa alle mansioni svolte, avendo il giudice del gravame osservato come nessuna contestazione fosse stata effettuata in ordine alle conclusioni ed all’esame condotto dal C.t.u. e non potendo conferirsi rilevanza nella presente sede a circostanze mai indicate nelle fasi di merito, che, peraltro, non assumono valore in termini di decisività rispetto ad una difforme ricostruzione che conduca ad un esito del giudizio diverso da quello cui sono pervenuti i giudici del merito”.

La Cassazione ha confermato anche la quantificazione del danno e del disagio patito (ad esempio in relazione ad attività sportive prima normalmente praticate dal danneggiato) e ha respinto il ricorso di Poste Italiane, condannandole anche a pagare le spese di lite.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Infortuni sul Lavoro

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