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Il cosiddetto danno da fermo tecnico, quello subito per la mancata possibilità di utilizzare il proprio veicolo oggetto di sinistro stradale, per il periodo necessario alle riparazioni, e la sua quantificazione, sono una delle materie più contestate dalle compagnie di assicurazione quando si tratta di risarcire, ma al riguardo la Cassazione, con l’interessante ordinanza n. 27389/22 depositata il 19 settembre 2022, ha chiarito un concetto prezioso a tutela dei danneggiati, ossia, in buona sostanza, che è chiaramente “presumibile” che la spesa per il noleggio di un’auto sostituiva sia stata sostenta quale conseguenza diretta del sinistro e della necessità di dotarsi di un altro mezzo per i propri spostamenti, respingendo così la tesi dell’assicurazione che non voleva riconoscere il costo sostenuto ritenendo che non fosse stata fornita una prova sufficiente del collegamento con l’incidente.   

 

Una società di soccorso stradale che ha acquistato un credito risarcitorio cita l’assicurazione

La vicenda. Una società di soccorso stradale aveva acquistato il credito che un automobilista vantava nei confronti della compagnia Vittoria Assicurazioni. Questi aveva subìto il fermo della sua vettura a causa di un incidente successo per esclusiva colpa di un automobilista assicurato appunto Vittoria Assicurazioni, che lo aveva costretto ad una spesa di 292,80 euro per noleggiare una vettura sostitutiva. Pertanto, tra i crediti da risarcimento che il danneggiato era venuto a vantare verso la compagnia di assicurazioni, vi era a che quello per il noleggio, che il danneggiato ha quindi ceduto alla società Sos Automotive, la quale, di conseguenza, aveva poi preteso di riscuoterlo dalla compagnia.

Nodo del contendere il risarcimento del costo per l’auto sostitutiva dopo un incidente

Vittoria tuttavia aveva rifiutato di risarcire il costo con la conseguenza che la società di soccorso stradale l’aveva citata davanti al Giudice di Pace di Milano, che tuttavia aveva rigettato la domanda ritenendo quel credito non cedibile. 

Sos Automotive aveva allora proposto appello avanti al Tribunale di Milano, che aveva invece ritenuto il credito cedibile, e pur tuttavia aveva concluso che l’appellante non aveva fornito la “prova rigorosa” che il costo dell’autonoleggio fosse conseguenza immediata e direttadell’illecito di cui è causa”. 

La Sos Automotive a questo punto ha proposto ricorso anche per Cassazione denunciando la violazione dell’articolo 2043 c.c. Come detto, il giudice d’appello aveva sostenuto che la ricorrente non aveva provato la necessità di servirsi della vettura sostitutiva, prova da ritenersi indispensabile ai fini della fondatezza del credito. Secondo la ricorrente, invece, non era necessario che il danneggiato dimostrasse che aveva effettivamente bisogno di un’auto sostitutiva, ma era sufficiente che dimostrasse di averla noleggiata, ossia di avere sostenuto la relativa spesa. 

 

Sufficiente dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio

Ebbene, per la Suprema Corte il motivo è fondato. “Ovviamente il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, in re ipsa premettono gli Ermellini –  Altrettanto ovviamente non si deve confondere il danno in re ipsa con quello presunto”. Quando cioè si dice che dal fermo del veicolo derivano danni come il suo deprezzamento, il bollo da pagare comunque, senza fare uso della vettura, e così il premio assicurativo, il cui costo è sopportato pur senza godimento del bene assicurato, si indicano dei danni presunti, non già in re ipsa. “Si tratta infatti – prosegue la Cassazione – di conseguenze del fatto lesivo che si ritengono essere pregiudizievoli per il danneggiato, in forza di alcune presunzioni: dal fatto che il veicolo non può essere utilizzato si induce che alcuni costi normalmente sostenuti per il godimento del bene, diventano pregiudizievoli per il proprietario e dunque costituiscono danni. Il fermo del veicolo è indice del fatto che quei costi sono un danno per il proprietario, non avendo essi, per il periodo del fermo, una contropartita nel godimento o nell’utilizzo del bene”. 

Ad ogni modo, aggiungono i giudici del Palazzaccio, “atteso che il danno va provato, è il danneggiato a dover dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo”. Nella decisione impugnata, come si è visto, si dava atto che la spesa era stata sostenuta, ma si affermava che il danneggiato “non ha affatto fornito la prova che il costo dell’autonoleggio sia conseguenza immediata e diretta dell’illecito di cui è causa”.

Ora, si avvicina alle conclusioni la sentenza, che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo dì trasporto, è pacifico: egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo“.  

 

La relazione causale tra fermo e noleggio è chiaramente presumibile

Questa dimostrazione, però, “è sufficiente a provare il danno, poiché la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo. Dire che la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria. La differenza tra il danno in re ipsa e quello presunto è che il primo prescinde dalle conseguenze: è fatto consistere nella mera lesione dell’interesse protetto, ossia coincide con la lesione medesima”. 

Con la conseguenza che, nel caso presente, “la prova che le spese per il noleggio, che la decisione impugnata ammette come effettivamente sostenute, sono dovute al fermo tecnico, non consiste nella dimostrazione che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, ossia nella dimostrazione dell’uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere offerta per presunzioni, non necessariamente per “esplicita prova. Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata per nuovo esame al tribunale di Milano, facendo però applicazione di questo principio. 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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