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In caso di incidente stradale con un veicolo non assicurato o rimasto ignoto il terzo trasportato per essere risarcito può esercitare l’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del mezzo dove viaggiava, evitando così di intraprendere le notoriamente complesse procedure con il Fondo di garanzia per le Vittime della strada che interviene, appunto, in caso di sinistro con veicoli privi di copertura assicurativa o non identificati.

Lo ha ribadito anche una recente sentenza di un tribunale di merito quale giudice di appello ribaltando la decisione di primo grado, a conferma di come questo principio sia ancora poco noto dagli stessi soggetti giudicanti.

Il padre di un ragazzo ferito in un incidente cita l’assicurazione della moto dov’era trasportato

Con atto di citazione ritualmente notificato, il genitore di un minore rimasto ferito in seguito a un sinistro tra una moto di cui era passeggero e un trattore, aveva citato in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Rutigliano, il conducente del mezzo agricolo, risultato sprovvisto di copertura assicurativa, e la compagnia di assicurazione del motociclo in cui era trasportato il figlio per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, della somma di 7.836 euro a titolo di risarcimento dei danni fisici patiti.

Per la compagnia deve rispondere il Fondo Vittime, il mezzo di controparte non era assicurato

La compagnia assicuratrice della moto si era costituita in giudizio eccependo la nullità della citazione, perché a suo dire mancante dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ma soprattutto la improponibilità dell’azione risarcitoria avanzata nei suoi confronti, dal momento che l’incidente era avvenuto per esclusiva responsabilità di un automezzo, la trattrice agricola, al momento sprovvista di copertura assicurativa e che tale circostanza comportava la sussistenza dell’obbligo risarcitorio in capo all’impresa designata dal Fondi di Garanzia ai sensi del D.lgs. n. 209/2005. Dunque, l’assicurazione aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.

 

Il giudice di pace dà ragione alla tesi dell’assicurazione della moto

La causa era stata quindi trasferita all’ufficio del Giudice di Pace di Bari che, con sentenza n. 29/15 aveva accolto la tesi dell’assicurazione del “vettore” dichiarando improponibile la domanda per “omesso invio della lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 2 legge n. 990/69 e art 145 Codice delle assicurazioni. A fondamento di tale decisione vi era la convinzione del primo giudice secondo la quale, essendo il mezzo agricolo sprovvisto di assicurazione, la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della impresa designata dal FGVS.

Il danneggiato appella la sentenza di primo grado, con successo

La sentenza è stata appellata presso il tribunale cittadino direttamente dal danneggiato, divenuto nel frattempo maggiorenne, con atto notificato all’assicurazione del mezzo su cui era trasportato. Il giovane ha dedotto la totale erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto improponibile la domanda per l’omesso invio, all’assicurazione designata dal FGVS, della lettera di messa in mora di cui all’art. 145 Cod. Ass., senza considerare che nessuna domanda risarcitoria era stata da lui proposta nei confronti della stessa assicurazione designata. E ha altresì evidenziato come il contenuto ed i destinatari della domanda e, soprattutto, la sua veste di terzo trasportato rendessero del tutto inutile ogni accertamento sull’individuazione dell’effettivo responsabile del sinistro in questione.

L’assicurazione del vettore che trasportava il danneggiato si è nuovamente costituita in giudizio eccependo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge, sostenendo come li primo giudice avesse, del tutto correttamente a suo dire, ritenuto necessaria, a pena di improcedibilità della domanda, la comunicazione del sinistro, nel caso di specie viceversa omessa, all’impresa assicuratrice del veicolo responsabile, nella fattispecie, l’impresa designata dal Fondo, atteso che la trattrice agricola coinvolta nel sinistro era sprovvista di copertura assicurativa.

 

Per i giudici di appello nella fattispecie i conducenti dei veicoli non sono litisconsorti necessari

Ma per i giudici pugliesi, con recente sentenza di fine gennaio 2024, l’appello del danneggiato è fondato e come tale è stato accolto.  I giudici hanno preliminarmente esaminato la problematica relativa alla sussistenza del litisconsorzio necessario con il responsabile ed il conducente del mezzo antagonista rispetto a quello su cui viaggiava il danneggiato terzo trasportato. E hanno dato risposta negativa.

Una volta chiarito, come si vedrà nel prosieguo della motivazione, che l’azione diretta del terzo trasportato è ammissibile anche quando l’altro mezzo coinvolto nel sinistro non sia assicurato o sia rimasto ignoto, e quindi anche quando sia impossibile l’esercizio dell’azione di rivalsa, e che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 141 cod. ass. è irrilevante l’accertamento delle responsabilità, non si vede per quale motivo, hanno rilevato i giudici, il proprietario ed il terzo conducente debbano essere ritenuti litisconsorti necessari nel giudizio intrapreso dal terzo trasportato al fine di ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza di un sinistro. 

Ma soprattutto il tribunale reputa del tutto legittima l’azione diretta

Ma soprattutto, sul punto centrale, i giudici, come anticipato, dopo aver preso atto di alcune precedenti pronunce di merito difformi, citano diverse sentenze più recenti della Cassazione che ha affermato il principio per il quale la persona trasportata su un veicolo a motore che abbia conseguito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 codice assicurazioni, anche se il sinistro sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.

Alla base di questo orientamento, spiegano i giudici, vi sono sia la non univocità della norma (l’art. 141 cod. ass.), sia la considerazione che tale interpretazione appare quella costituzionalmente orientata, perché in grado di assicurare il massimo di tutela del terzo trasportato e il più ampio campo di applicazione della norma suddetta.

La stessa Corte ha poi precisato che il fatto che sia prevista la possibilità, per l’assicuratore del vettore, di agire in rivalsa (azione che non potrebbe essere esperita qualora l’altro veicolo non fosse assicurato o rimanesse sconosciuto), deve intendersi nel senso che la rivalsa è normalmente esercitabile nei confronti della seconda compagnia, senza però che possa essere ritenuta condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 141 cod. ass.

Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Incidenti da Circolazione Stradale

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