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Com’è ampiamente noto, il terzo trasportato in un veicolo gode della massima tutela risarcitoria, ma cos’accade se nell’incidente di cui resta vittima è coinvolto solo il mezzo su cui viaggiava, caso tutt’altro che infrequente considerate le migliaia di uscite di strada autonome?

Il passeggero ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo al momento del sinistro “quale impresa di assicurazione del del responsabile civile ai sensi dell’art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209”: quest’ultima specificazione da parte della Cassazione, che si è occupata della controversa questione nella sentenza n. 17963/21 depositata il 23 giugno 2021, non è secondaria perché implica la citazione in causa anche del conducente del veicolo, quale litisconsorte necessario, pena il rigetto della domanda com’è capitato nel caso di specie.

 

Un terzo trasportato vittima di un sinistro cita in causa l’assicurazione del mezzo per essere risarcito

Il passeggero di una vettura aveva citato in giudizio innanzi al Tribunale di Pisa Zurich Insurance PLC, la compagnia assicuratrice dell’auto, chiedendone la condanna al risarcimento del danno nella misura 330 mila euro in seguito alle gravissime lesioni subite a causa di una rovinosa uscita di strada causata dal conducente: l’assicurazione gli aveva sin li corrisposto in via stragiudiziale solo poco più di 55mila euro.

I giudici, riconosciuta l’applicabilità al caso di specie dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni, aveva accolto la domanda, condannando la compagnia al pagamento della somma di 167.776 euro a titolo di danno non patrimoniale e di 2.607 euro a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi, detratto l’acconto corrisposto.

Zurich tuttavia aveva poi appellato la decisione e, con sentenza del 7 febbraio 2019, la Corte d’appello di Firenze aveva accolto il gravame, dichiarando la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. e rimettendo nuovamente la causa al Tribunale. La corte territoriale aveva obiettato che l’art. 141 cod. assicurazioni non era applicabile nel caso specifico in quanto presupponeva l’ipotesi dello scontro fra veicoli (qui si trattava di fuoriuscita autonoma), e che, trovando applicazione invece l’art. 144, non era stato citato in primo grado il proprietario del veicolo, con cui doveva essere identificato il “responsabile del danno” richiamato dalla norma, litisconsorte necessario.

E’ stato quindi il danneggiato a ricorrere per Cassazione. Il passeggero ha sostenuto, come primo motivo di doglianza, che l’art. 141, a tutela del terzo trasportato-danneggiato, doveva trovare applicazione anche nei casi di mancanza di coinvolgimento nel sinistro di altri veicoli, secondo quanto risultava a suo dire desumibile dalla giurisprudenza costituzionale, aggiungendo che nell’atto di citazione risultava delineato solo il sinistro, senza allegazioni in ordine alla condotta di guida del conducente, in coerenza alla fattispecie dell’art. 141, che richiede solo la prova della qualità di terzo trasportato, del danno sofferto e del nesso eziologico con il sinistro.

Con il secondo motivo, poi, il ricorrente asseriva che lo stesso art. 141 cod. assicurazioni richiedeva la presenza in giudizio della sola società assicuratrice e che pertanto in tale procedura non ricorre il litisconsorzio necessario con il responsabile civile.

Ma per la Suprema Corte i motivi sono infondati. La persona trasportata “può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli” premettono i giudici dando continuità all’orientamento prevalente dalla giurisprudenza di legittimità, anche se con alcune precisazioni.

Ci si deve muovere, spiega la Cassazione, “dal favor creditoris che anima la disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (ora decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e che si manifesta in primo luogo nell’attribuzione in favore del danneggiato di un’azione diretta nei confronti dell’assicuratore che non trae origine dal contratto di assicurazione, ma dalla legge”.

 

L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni

I giudici del Palazzaccio puntualizzano che l’art. 141, in particolare, attribuisce al danneggiato un’azione diretta nei confronti di un obbligato ex lege, “non già solo a prescindere da un rapporto contrattuale con il danneggiato che non sussiste (come negli altri casi di azione diretta), ma anche dalla responsabilità del proprio assicurato, da intendere nel senso che l’assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento del danno in modo indipendente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo però il limite del caso fortuito”.

Più precisamente, l’art. 141 recita: “1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. 2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148. 3.

L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV. 4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150”.

 

Le legittimità della previsione normativa sancita dalla Consulta

A questo punto gli Ermellini richiamano la sentenza n. 400 del 23 dicembre 2008 nella quale la Corte Costituzionale, dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art 141, aveva rilevato come quest’ultima norma costituisca una tutela rafforzata del trasportato danneggiato, affermando in particolare che, citando testualmente, “i giudici rimettenti non hanno adempiuto l’obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.

Da tale passaggio dell’ordinanza n. 440 del 2008 si deduce, secondo la Cassazione, che “il rimedio previsto dall’art. 141 non esclude la possibilità per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all’art. 144 (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile del danno, per cui vi è piena cumulabilità fra l’azione di cui all’art. 141 e quella di cui all’art. 144”. E il fondamento normativo di tale diritto di agire, prosegue la Suprema Corte, risiede nell’art. 122, comma 2, “dove si prevede che l’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Il Codice delle assicurazioni private ha mantenuto senza modifiche l’azione esperibile da qualsiasi danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ma ha allo stesso tempo inteso rafforzare la tutela dei danneggiati, aggiungendo al rimedio generale altre azioni, che ha attribuito a specifiche categorie di danneggiati.

E’ il caso dei proprietari dei veicoli danneggiati (o delle cose in essi trasportate) ovvero i loro conducenti “non responsabili” che abbiano riportato un “danno non patrimoniale di lieve entità”, i quali possono domandare di essere risarciti anche all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, alla stregua della procedura di “indennizzo diretto” prevista dall’art. 149, salva la rivalsa della detta impresa nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno. “Ed è il caso anche del trasportato che può agire nei riguardi dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, salva, anche in tal caso, la rivalsa di quest’ultima verso l’assicuratore del responsabile del danno, alla stregua dell’art. 141”.

 

L’articolo in questione però vale per il sinistro con più veicoli

Continuando nella sua disamina, i giudici del Palazzaccio fanno per notare come la disciplina dell’art. 141 “concerne, come enuncia la rubrica della disposizione, il risarcimento del “terzo trasportato”, cioè di colui che non è solo trasportato, ma anche terzo rispetto ai conducenti dei veicoli coinvolti. L’esigenza di tutela rafforzata emerge solo in presenza di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro perché solo in questo caso acquista significato la possibilità di agire nei confronti dell’assicurazione del vettore a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicolo coinvolti nel sinistro, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito”.

Se il trasportato agisse nei confronti del proprio vettore e dell’altro conducente in base al combinato disposto degli artt. 2054, comma 2, 2055 cod. civ. e 144 cod. assicurazioni, aggiunge la Cassazione, “il giudizio avrebbe ad oggetto la responsabilità dei conducenti ed il trasportato potrebbe ottenere il risarcimento nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore entro i limiti del massimale contrattuale anche nel caso di concorso di colpa del vettore. Nel caso dell’art. 141, con la contropartita del limite del massimale minimo di legge a fini risarcitori, il trasportato agisce nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore, sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso di causalità “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, con la possibilità che gli venga opposto il solo caso fortuito, che, in un giudizio in cui si prescinde dall’accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo”.

Il riconoscimento del risarcimento senza “accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, mette quindi in evidenza la Suprema Corte, spiega perché, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 141, l’impresa di assicurazioni che ha effettuato il pagamento abbia diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile: “ove nel caso fortuito si includa la condotta colposa dell’altro conducente, tale disposizione non potrebbe trovare applicazione (ma è lo stesso art. 141, in realtà, a non trovare applicazione, perché nel giudizio non si prescinderebbe dall’accertamento della responsabilità dei conducenti). L’azione prevista dall’art. 141 non introduce un giudizio sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro: tale esito è configurabile solo nel caso in cui l’impresa di assicurazione del responsabile civile, intervenendo nel giudizio, estrometta l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, come prevede l’art. 141, comma 3, seconda parte”.

L’art. 141 dunque delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di caso fortuito. estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe “limitare l’azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l’art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi degli artt. 2054, comma 2, 2055 cod. civ. e 144 cod. assicurazioni”.

 

Il caso del sinistro con un solo veicolo coinvolto: l’azione va attivata sulla base dell’art. 144

Nel caso, tutt’altro che infrequente, di sinistro nel quale risulti coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato, secondo i giudici del Palazzaccio “l’esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall’art. 141. Ai sensi dell’art. 2054, comma 1, cod. civ. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall’art. 141, mentre spetta al vettore provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione equivalente all’esimente del caso fortuito previsto dall’art. 141. Sia nel caso dell’art. 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell’art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato”.

Ne consegue che l’azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è quella generale prevista dall’art. 144 nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. “Agendo nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ.. Tale conclusione non risponde ad un’esigenza meramente classificatoria: lo si comprende non appena si presti attenzione al profilo delle conseguenze risarcitorie, che è, in realtà, la chiave della norma dal punto di vista ermeneutico”.

 

La questione dei massimali

Nella fattispecie di cui all’art. 141, infatti, il terzo trasportato, proprio alla luce della peculiarità dell’azione che è promossa nei confronti del proprio vettore, il quale potrebbe non essere il responsabile del sinistro, “è risarcito dall’impresa di assicurazione (del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro), non nei limiti del massimale contrattuale, ma di quello minimo di legge, che per ipotesi potrebbe essere inferiore a quello contrattuale. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Il risarcimento del massimale contrattuale interviene quindi solo in sede di responsabilità sussidiaria dell’assicuratore del responsabile, ed a condizione che sia stato pattuito in polizza un massimale superiore a quello minimo di legge. Il doppio passaggio, prima attraverso l’un massimale e poi attraverso l’altro, rispecchia la pluralità dei veicoli coinvolti”.

Si comprende così, peraltro, aggiunge ancora la Suprema Corte, perché la norma sottragga all’ambito del caso fortuito la responsabilità dell’altro conducente. “Il costo sopportato dal trasportato, per il beneficio dell’esclusione dal campo del caso fortuito della responsabilità dell’altro conducente, è la possibilità di conseguire il risarcimento solo nei limiti del massimale minimo di legge e non nei limiti del massimale contrattuale. Tale costo non c’è nell’azione generale ai sensi dell’art. 144, dove però può essere opposta e provata la mancanza di responsabilità del vettore sulla base dell’esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, con la perdita del vantaggio per il danneggiato di un coobbligato solidale.

Per converso, il beneficio per l’assicuratore di essere tenuto, ai sensi dell’art. 141, nei limiti del massimale minimo di legge ha il costo della possibilità di opporre esclusivamente quale causa del sinistro il fattore naturale o il fattore umano, estraneo alla responsabilità del conducente del veicolo antagonista. Dal punto di vista del giudizio di responsabilità il cerchio si chiude, nel caso della previsione di cui all’art. 141, con la responsabilità sussidiaria dell’assicuratore del responsabile e la rivalsa nei confronti di quest’ultimo prevista dal quarto comma (a parte il passaggio al giudizio sulla responsabilità che può aversi nel processo promosso ai sensi dell’art. 141 con l’intervento dell’assicuratore del responsabile civile e l’estromissione dell’assicuratore convenuto)”.

Tirando le fila del discorso, ascrivendo l’ipotesi del sinistro in presenza di un solo veicolo all’art. 144 si consente al danneggiato di agire per il danno “entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione“. Diversamente, collocando l’azione nell’alveo dell’art. 141, “per un verso, pur in presenza di massimale contrattuale più elevato, apparentemente il risarcimento dovrebbe arrestarsi a quello minimo di legge, per l’altro al massimale contrattuale potrebbe accedersi solo in presenza di un giudizio di responsabilità civile, ma in tal caso l’azione non sarebbe diversa dal combinato disposto degli artt. 2054, comma 1, cod. civ. e 144 cod. assicurazioni. Il massimale convenzionale più elevato sarebbe applicabile previa identificazione del responsabile civile, il che non è altro che la fattispecie di cui all’art. 2054, comma 1”.

 

La conseguente distinzione per l’azione del passeggero in caso di incidenti con uno solo o più veicoli

Pertanto, le due posizioni vanno distinte. Il trasportato in sinistro con più veicoli coinvolti e quello in sinistro con un solo veicolo allegano la medesima “causa petendi”, e cioè il danno ed il nesso di causalità, “ma, mentre il primo, ove agisca ai sensi dell’art. 141 senza dedurre la responsabilità civile del proprio vettore, può conseguire dal relativo assicuratore il risarcimento entro il massimale minimo di legge, con la possibilità che gli venga opposto il caso fortuito (nei termini in cui la norma lo delimita e che sono stati precisati sopra), il secondo agisce deducendo la responsabilità civile del proprio vettore ai sensi dell’art. 2054, comma 1, con la possibilità sempre che gli venga opposto il caso fortuito (il conducente ha “fatto tutto il possibile per evitare il danno”), al fine di conseguire però il risarcimento entro i limiti della somma per la quale è stata stipulata l’assicurazione.

Non si vede in definitiva la ragione per la quale il secondo, qualificando l’azione da lui proposta nei termini di cui all’art. 141, debba vedere il proprio risarcimento arrestarsi al massimale minimo di legge”.

Da tutto questo la Suprema Corte conclude con ancora più forza che la norma di cui all’art. 141 “è concepita per l’ipotesi del sinistro con più veicoli coinvolti. Lo si evince anche dal comma 3, che prevede l’estromissione dell’assicurazione del vettore da parte di quella del responsabile, e dal comma 4, che prevede il rapporto di rivalsa fra imprese assicurative. Si tratta di una norma che risolve, in funzione di tutela del trasportato, il problema pratico derivante dall’accertamento della/e responsabilità in un sinistro con una pluralità di veicoli coinvolti, problema che non emerge quando ciò che può essere opposto al danneggiato è, in assenza di altri veicoli nel sinistro, il solo fortuito, naturale o umano. La norma crea pertanto un’agevolazione per il danneggiato, con la contropartita del costo di cui si è detto.

Incoerente rispetto all’articolato normativo in discorso, dal punto di vista sia della ratio che della struttura della norma, risulterebbe l’ascrizione a quest’ultima anche dell’ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato. Se si accedesse ad una simile ipotesi qualificatoria, la distinzione che la norma stabilisce al livello del massimale diventerebbe normativamente irrilevante, dovendosi a un certo punto optare per l’una o l’altra identificazione di massimale, il che è inammissibile per una fattispecie legale, nella quale ogni elemento ha (deve avere) significato normativo“.

 

Nel caso di uscita autonoma sì all’azione diretta verso l’assicurazione ma va citato anche il conducente

Insomma, in definitiva è una questione di qualificazione dell’azione e di applicazione corretta della norma di diritto. Allegato da parte del danneggiato, trasportato nell’unico veicolo coinvolto nel sinistro, il danno ed il nesso di causalità con il sinistro, “l’azione – ribadisce la Cassazione – deve essere qualificata ai sensi dell’art. 144 e non dell’art. 141 cod. assicurazioni. Sul piano probatorio non vi è alcuna differenza per il trasportato, essendo sul punto l’area dell’art. 2054, comma 1, omogenea al caso fortuito di cui all’art. 141, mentre sul piano risarcitorio con chiarezza il trasportato potrebbe agire per il danno entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”. 

Va da sé però, che, una volta ascritta l’ipotesi del sinistro con coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato all’art. 144  ciò comporta automaticamente che “nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”, da identificare con il proprietario del veicolo.

Ma gli Ermellini ci tengono a puntualizzare anche che non si sarebbe giunti a conclusioni diverse neanche in caso di qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 141, che dal punto di vista letterale prevede, al comma 3, “che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l’art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all’art. 141 ed il detto litisconsorzio.

Dal punto di vista sistematico, inoltre, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall’art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell’art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell’accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo. Il giudice deve pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l’assicuratore) ed un terzo soggetto. L’estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall’accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo”.

Coerente a tale conclusione è anche l’indirizzo della stessa Cassazione, “la quale ha affermato che anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d.lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore, al fine di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, in vista dell’azione di regresso dell’amministratore”.

La Suprema Corte conclude quindi pronunciando un fondamentale principio di diritto: “nel caso di sinistro in cui sia coinvolto solo il veicolo in cui sia trasportato il danneggiato, questi, deducendo la fattispecie di cui all’art. 2054, comma 1, cod. civ., ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro quale impresa di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell’art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209”.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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