Il motociclista che indossa il vecchio “casco a scodella” lo fa doppiamente a proprio rischio e pericolo: primo, perché si tratta di un dispositivo di protezione che tutela decisamente di meno rispetto ai caschi regolarmente omologati; secondo, perché se accade un incidente ed egli riporta ferite al capo, perde ogni diritto ad essere risarcito.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20558/19 depositata il 30 luglio 2019.
Indice
L’incidente del motociclista
Un centauro aveva citato in causa, davanti al Giudice di pace di Pozzuoli, Assicurazioni Generali, nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia vittime per la strada per la regione Campania, Progress Assicurazioni S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e il conducente di una vettura per ottenere il risarcimento per le lesioni subite in seguito a un sinistro verificatosi il 15 maggio 2008, nella stessa Pozzuoli.
Il danneggiato lamentava di essere stato urtato e scaraventato a terra, mentre procedeva regolarmente per la sua strada, dall’auto in questione assicurata con la compagnia Progress Assicurazioni S.p.A., poi posta in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente legittimazione passiva di Generali Italia.
Il Giudice di Pace però aveva rigettato la domanda ritenendo non provato che il veicolo fosse garantito con la compagnia Progress Assicurazioni al momento del sinistro.
Il Tribunale riconosce un risarcimento parziale, escludendo le ferite al volto
Il motociclista aveva quindi presentato appello ritenendo errata la decisione in quanto il testimone escusso aveva riferito dell’esistenza della copertura assicurativa del veicolo investitore.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 19 maggio 2017, aveva ritenuto effettivamente errata la decisione di primo grado perché il teste aveva espressamente riferito dì avere visto il contrassegno assicurativo.
Deposizione confermata alla fine dall’esibizione in appello del contrassegno, da ritenere legittima in quanto indispensabile. In ordine alla determinazione del danno, tuttavia, il Tribunale aveva rilevato che le lesioni sarebbero state evitate con l’uso di un casco regolare, mentre, nel caso di specie, il motociclista indossava un casco cosiddetto “a scodella”, accessorio il cui uso non era consentito per i conducenti dei motocicli.
Pertanto, in applicazione dell’articolo 1227, secondo comma c.c., i giudici avevano ritenuto risarcibili solo le lesioni diverse da quelle subite al volto (cioè quelle alla spalla e corpo) liquidando il relativo danno.
Il motociclista ricorre per Cassazione
Il centauro ha dunque proposto ricorso per Cassazione contro tale sentenza affidandosi a due motivi.
In particolare, con il primo, ha dedotto la violazione dell’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), in riferimento all’articolo 360, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente asseriva che il sinistro si era verificato il 5 maggio 2008 per cui il giudice di appello, nel ritenere illegale il casco protettivo a scodella, cioè con omologazione DGM, non avrebbe tenuto conto che tale disposizione era stata introdotta a partire dal 12 ottobre 2010.
L’articolo 28 della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di sicurezza stradale, aveva modificato l’articolo 171 del Codice della strada che riguarda l’utilizzo del casco protettivo per i conducenti dei veicoli a due ruote adeguando la normativa italiana ai regolamenti comunitari, prevedendo, al secondo comma, che le modificate disposizioni dell’articolo 171 avrebbero trovato applicazione dal 600 giorno successivo alla entrata in vigore della legge (12 ottobre 2010).
Pertanto, poiché il sinistro era intervenuto prima di quella data, non si sarebbe potuta addebitare al conducente alcuna responsabilità per l’utilizzo di un casco di protezione comunque legittimo.
Il casco a scodella per i motocicli era già “fuorilegge” all’epoca dell’incidente
Per la Cassazione, tuttavia, il motivo è infondato perché, spiegano gli Ermellini, “la legge 29 luglio 2010 n. 120, all’articolo 28, con decorrenza dal 12 ottobre 2010, ha reso illegittimo l’utilizzo del casco con omologazione DGM anche per i ciclomotori, mentre per gli altri veicoli (motocicli) la sospensione delle omologazioni era già intervenuta con D.M. 28 luglio 2000”.
Pertanto, conclude la Suprema Corte, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre, ai sensi dell’articolo 366, n. 6 c.p.c., che la vicenda riguardava la circolazione di un ciclomotore, “cioè di un veicolo a due ruote di cilindrata non superiore a 50 c.c. e velocità massima di 45 km all’ora: elemento che difetta nel ricorso ed anzi, il Tribunale si riferisce sempre alla circolazione in un motociclo, cioè di un veicolo con cilindrata e velocità superiori, per il quale il divieto di utilizzo del cd casco a scodella (DGM) era assai precedente alla data di verificazione del sinistro”.
Ergo, il ricorso è stato rigettato ed è stato confermato il risarcimento parziale stabilito dal Tribunale partenopeo.
Scritto da:
Dott. Nicola De Rossi
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Categoria:
Blog Incidenti da Circolazione StradaleCondividi
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