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La Cassazione, con la rilevante ordinanza n. 8218/21 depositata il 24 marzo 2021, ha inferto un nuovo, decisivo colpo contro la imprescindibilità del “requisito” della coabitazione con la vittima di un evento lesivo, che diversi tribunali di merito continuano a ritenere conditio sine qua non per chiedere il risarcimento, stabilendo che possono essere risarciti anche i nipoti per la morte non solo dei nonni ma anche di una zia non convinte.

 

Tre nipoti chiedono il risarcimento per la morte della zia investita da un’auto

La vicenda. Tre nipoti avevano citato in giudizio avanti il tribunale di Velletri il conducente e il proprietario nonché la compagnia di assicurazione, Groupama, del veicolo che aveva investito la loro zia mentre attraversava la strada a piedi, causandone la morte, e ne avevano chiesto la condanna in solido al risarcimento dei danni per la lesione del rapporto parentale con la vittima.

Domanda respinta in appello perché la vittima non convinceva con loro

I giudici tuttavia avevano respinto la richiesta ritenendo che l’esclusiva responsabilità dell’accaduto fosse in capo al pedone. La decisione era stata quindi confermata anche dalla Corte d’Appello di Roma, la quale tuttavia aveva motivato il diniego per la “assorbente e più liquida” ragione della ritenuta carenza di legittimazione in capo agli appellanti a pretendere il risarcimento del danno per la morte della loro zia, poiché non conviveva con loro.

I giudici territoriali, a supporto della loro affermazione, avevano addotto una precedente sentenza del 2012, la n. 4253, della Cassazione, la quale stabiliva che, “perché possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell’art. 2 Cost.”.

Nel caso specifico, non vi era dubbio alcuno che i tre appellanti non convivevano con la defunta, e a nulla rilevavano, secondo la Corte d’Appello, la circostanza che la donna li avesse indicati quali eredi e le testimonianze del loro legame affettivo, in quanto “in alcun modo l’esito della prova testimoniale può sopperire alla carenza dell’elemento principale ed assorbente della convivenza”.

 

La non-convivenza non esclude a priori il diritto al risarcimento

I tre nipoti hanno quindi proposto ricorso anche per Cassazione lamentando l’erroneità della regola di giudizio applicata dal giudice, in quanto ispirata a un indirizzo giurisprudenziale respinto da diverse, successive pronunce secondo le quali il dato esterno ed oggettivo della convivenza non costituisce elemento idoneo ad escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale.

Una doglianza fondata e meritevole di accoglimento secondo la Suprema Corte. In un caso analogo, ricordano gli Ermellini, la Cassazione, con sentenza n. 21230/16, aveva già “condivisibilmente rilevato” che, “se da un lato, occorre certamente evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, dall’altro non può tuttavia condividersi l’assunto che il dato esterno ed oggettivo della convivenza possa costituire elemento idoneo di discrinnine e giustificare dunque l’aprioristica esclusione, nel caso di non sussistenza della convivenza, della possibilità di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.

Un “successivo indirizzo” a cui la Suprema Corte è giunta “specificamente confutando i fondamenti logico giuridici su cui l’opposto orientamento sostanzialmente si fondava, ovvero: da un lato la norma che tutela la famiglia quale società naturale; dall’altro, l’assunto della convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico”.

 

Si possono mantenere intensi rapporti affettivi anche non abitando sotto lo stesso tetto

Sotto il primo profilo i giudici del Palazzaccio hanno infatti rilevato che “non è condivisibile limitare la società naturale della famiglia cui fa riferimento l’art. 29 della Costituzione all’ambito ristretto della sola cosiddetta. “famiglia nucleare”, incentrata su coniuge, genitori e figli. Sotto il secondo, si è efficacemente obiettato che ben possono ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per, sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà”.

La convivenza, piuttosto, escluso che possa “assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell’esistenza del diritto in parola”, può invece costituire, certo, “elemento probatorio utile, unitamente ad altri, a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur.”

Va da sé, pertanto, aggiungono gli Ermellini, che ad evitare quanto già paventato dalla stessa Suprema Corte, e cioè la dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e la possibilità di prove compiacenti, “è sufficiente che sia fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l’entità dei danni e che tale prova sia correttamente valutata dal giudice”.

 

Questo vale anche per zio e nipote

Nella sentenza si ricorda quindi come queste considerazioni abbiano trovato puntuale conferma in altri recenti arresti della Suprema Corte. In particolare, “sulla scia di tale più recente e qui condiviso orientamento”, i giudici citano anche il precedente di Cassazione n. 28989/19, il quale “ricomprende anzi il legame parentale tra zio e nipote, di per sé e indipendentemente dalla effettiva convivenza (dato rilevante solo quale eventuale concorrente elemento presuntivo), tra le circostanze che possono giustificare meccanismi presuntivi utilizzabili al fine di apprezzare la gravità o l’entità effettiva del danno, attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell’ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall’altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale, si pensi all’eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale”.

In conclusione, la sentenza impugnata dai nipoti, nell’assegnare “rilievo dirimente”, nel senso di escludere a priori (e indipendentemente dunque da ogni valutazione degli elementi, anche presuntivi, acquisiti) la legittimazione degli attori/appellanti in ragione del solo dato della mancanza di un rapporto di convivenza, “si pone in una prospettiva diametralmente opposta alla esposta corretta ricostruzione”. Sentenza che dunque è stata cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello capitolina in diversa composizione.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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