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La procedura del risarcimento diretto, quello che cioè viene richiesto direttamente alla propria compagnia di assicurazione, può essere legittimamente azionata anche nel caso in cui l’assicurato non abbia ragione piena nel sinistro in questione ma gli sia stato riconosciuto un concorso di colpa.

E’ un chiarimento fondamentale a favore dei danneggiati, su una questione controversa oggetto di molteplici interpretazioni, quello fornito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 27067/21 depositata il 6 ottobre 2021.

 

In forza della corresponsabilità, il giudice rigetta la richiesta di risarcimento diretto

L’iter giudiziario dell’incidente in oggetto è estremamente complesso. Ciò che qui preme è che, in secondo grado, il Tribunale di Enna aveva riformato la sentenza di prime cure del giudice di Pace accogliendo, ma solo parzialmente, l’appello di una automobilista giudicata inizialmente unica responsabile di un incidente e che al contrario sosteneva di non avere colpa alcuna.

Alla fine i giudici avevano dato rilievo causale prevalente alla violazione – da parte di entrambi i conducenti – della disposizione di cui al primo comma dell’art. 145 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (mancata precedenza) e stabilito che la responsabilità del sinistro dovesse essere ascritta a tutti e due gli automobilisti coinvolti, in concorso di colpa fra loro, nella misura dell’80% in capo all’altro conducente e al 20% alla ricorrente, considerato che anche quest’ultima era tenuta a procedere con le dovute cautele e ad una velocità prudenziale che le consentisse di frenare per tempo onde evitare l’impatto.

Ma, soprattutto, ed è il nocciolo del problema, il Tribunale aveva respinto la domanda della automobilista di essere risarcita dalla propria compagnia assicurativa, sostenendo che la procedura di risarcimento diretto, di cui la donna aveva inteso avvalersi, poteva applicarsi solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, sempre che questo danno rientrasse tra le lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del medesimo decreto legislativo (ossia, entro i 9 punti di invalidità permanente). Ne conseguiva che, secondo i giudici, nel caso di specie la danneggiata, in forza del concorso di colpa a lei ascritto, non aveva diritto ad ottenere alcun risarcimento da parte della propria compagnia assicurativa, Groupama Assicurazioni.

Per effetto della sentenza, quindi, il conducente dell’altra auto era stato condannato al pagamento, in favore della controparte, della somma di 4.652,80 euro, oltre interessi e rivalutazione, nonché alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e alla spese della C.t.u. medico-legale espletata in quel grado, e l’appellante era stata a sua volta condannata a pagare le spese di giudizio in favore della sua assicurazione.

 

L’assicurata ricorre per cassazione che le dà ragione

La donna, tuttavia, ha proposto ricorso per Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 149 del Dlgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni) in relazione all’art. 360, I comma 3, avendo il giudice ritenuto non applicabile il cosiddetto risarcimento diretto a causa del suo concorso di colpa. E per la Suprema Corte il motivo è assolutamente fondato.

In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli – spiegano gli Ermellini ribadendo un principio già affermato in sede di giudizio di legittimità -, la procedura di indennizzo diretto, ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, è applicabile anche al caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, salva l’ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante ed a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i conducenti siano) responsabili del danno”.

I giudici del Palazzaccio aggiungono anche che nella motivazione della citata sentenza della Suprema Corte (n. 3146/2017 del 7 febbraio 2017) viene precisato che quest’interpretazione emerge chiaramente dalla lettura dall’art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell’art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, “e che prevede che la suddetta procedura sia applicabile in caso di collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”.

 

Si può chiedere il risarcimento alla propria compagnia anche si è corresponsabili del sinistro

La conclusione, secondo la Cassazione, è del resto coerente con la ratio della disposizione di cui all’art. 149 del codice delle assicurazioni private, “che ha introdotto la speciale procedura dell’indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi direttamente alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest’ultima attraverso una stanza di compensazione.

Il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate risulta articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione“.

In forza di queste argomentazioni, in conclusione, il ricorso è stato pienamente accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Enna  in persona di diverso magistrato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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