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Con la sentenza n. 23621/19, depositata il 24 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito la massima tutela che va garantita al terzo trasportato giudicando su una vicenda particolare.

A ricorrere alla Suprema Corte, infatti, questa volta sono stati il conducente e il proprietario di una vettura che, secondo la tesi sostenuta, aveva provocato lesioni a una passeggera mentre si accingeva a scendere dall’abitacolo.

 

Dinamica contestata, il Tribunale dichiara il difetto di interesse

In primo grado il Giudice di Pace di Benevento aveva escluso l’obbligo della compagnia assicuratrice, convenuta in giudizio, di risarcire il danno alla terza trasportata, in solido con gli altri convenuti, sulla base dell’inopponibilità all’assicurazione convenuta, quale litisconsorte facoltativo, e delle dichiarazioni stragiudiziali confessorie del conducente e del proprietario emerse dal verbale di constatazione amichevole: l’assicurazione aveva contestato la dinamica dell’incidente per come descritta dalla danneggiata e ammessa dagli altri litisconsorti convenuti in giudizio.

Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1240/2016, aveva dichiarato il difetto di interesse del conducente e del proprietario dell’auto a impugnare la pronuncia di condanna al risarcimento in favore della terza trasportata, pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace.

Nel constatare la carenza di interesse dei convenuti a svolgere appello, il Tribunale riteneva che i convenuti avevano impugnato la sentenza non tanto per vedere esclusa la loro responsabilità nell’occorso, ma per sostituirsi alla terza chiamata nel dedurre la responsabilità diretta della compagnia assicuratrice, nei confronti della quale neanche la terza trasportata aveva svolto appello incidentale.

Inoltre, entrando nel merito, il Tribunale confermava la pronuncia di primo grado, condividendo la tesi del giudice di Pace circa la mancata prova della riconducibilità del sinistro a un incidente stradale, sulla base di circostanze in atti acquisite.

 

Proprietario e conducente del veicolo ricorrono per Cassazione

Come detto, contro questa decisione il conducente e il proprietario della macchina hanno proposto ricorso basato su tre motivi.

Quel che interessa è il primo motivo ex articolo 360, 1 comma , n. 3 e 4, cod. proc. civ. con cui i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 141 cod. assicurazioni sull’assunto che non sia stato considerato il loro diritto e interesse a impugnare la sentenza nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza di un corrispondente obbligo della compagnia assicuratrice a risarcire il danno subito dal terzo trasportato.

Secondo gli Ermellini in il motivo è fondato.

In materia di responsabilità civile collegata alla circolazione di veicoli – si spiega nella sentenza – l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore, prevista dal codice dell’assicurazione, trova ragione nell’esigenza di garantire che il giudizio sulla responsabilità per il danno subìto dal danneggiato conduca a un risultato unitario e opponibile a tutti gli obbligati solidali ex lege, affinché il diritto primario del danneggiato a ottenere il risarcimento dei danni – rinvenibile nel principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” cui si ispira tutta la normativa di settore – trovi adeguata soddisfazione con la condanna dell’assicuratore del veicolo trasportante, tenuto in via solidale unitamente ai soggetti ritenuti responsabili dell’occorso al pagamento del risarcimento del danno, in virtù di una “solidarietà imperfetta” stabilita ex lege a carico dell’assicuratore a tutela del diritto del danneggiato ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014)

 

Il diritto del terzo trasportato ad essere risarcito e il diritto di manleva

Questo principio, chiarisce meglio la Suprema Corte, impone, in sede sostanziale, l’interpretazione delle norme di legge che disciplinano l’assicurazione r.c.a. in modo “coerente con la finalità di tutela della vittima, il diritto della quale ad essere risarcita non può essere nei fatti svuotato, e comporta, in sede processuale, che il giudice deve compiere ogni sforzo, nei limiti del principio dispositivo e dei poteri attribuitigli dall’ordinamento, per consentire l’accertamento della dinamica del sinistro e del diritto ad essere risarcita”.

Lo stesso principio, concludono i giudici del Palazzaccio, ha risvolti importanti nei rapporti tra gli obbligati solidali.

Difatti al danneggiante e al proprietario del veicolo assicurato non può essere a sua volta negato o compresso il diritto di far valere l’obbligo solidale dell’assicuratore di indennizzare il terzo, indipendentemente dall’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dell’assicuratore o della richiesta di manleva dell’assicurato.

E così anche l’interesse processuale dei responsabili civili ad ottenere la condanna in via solidale dell’assicurazione a risarcire il danno non può essere soggetto ad alcuna limitazione, qualora la domanda contro l’assicuratore sia stata inequivocabilmente proposta dal danneggiato anche nei confronti dell’assicuratore con l’azione diretta ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18 e ss., trasfusa negli artt. 140 e 141 cod. ass.”.

Dunque, è indubbio che i litisconsorti chiamati a rispondere del danno in via tra loro solidale abbiano un interesse concreto a che l’azione diretta venga accolta anche nei confronti dell’assicuratore, “per non essere i soli tenuti a rispondere dei danni ove si dimostri provato che l’incidente sia riferibile alla circolazione del veicolo assicurato”.

La Cassazione ha quindi accolto il motivo, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il caso al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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