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Il cosiddetto danno catastrofale in seguito ad un incidente stradale non può essere “banalizzato” con una liquidazione “simbolica”.

Al contrario essa va «personalizzata» tenendo conto che il «danno è massimo», sia nella sua «entità» sia nella sua «intensità», come è provato dal fatto che esso non è «suscettibile di recupero» esitando inevitabilmente nella morte.

Con la sentenza n. 16592/19, depositata il 20 giugno 2019, la Cassazione è tornata a ribadire con forza l’estrema considerazione in cui va tenuta, anche in termini risarcitori, questa terribile fattispecie di danno.

 

Il danno catastrofale da incidente stradale

Il danno catastrofale, in buona sostanza, è la componente psichica del danno terminale e consiste nello stato di sofferenza spirituale o intima patito dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita: trattandosi di danno-conseguenza, per accertare l'”an” occorre la prova della “cosciente e lucida percezione” dell’ineluttabilità della propria fine, che è poi il nocciolo attorno al quale ruotano le diverse interpretazioni giuridiche con cui è stata valutata la vicenda.

Una vicenda terribile, quella di un giovane di soli 17 anni deceduto per i gravi politraumi riportati in seguito a un incidente stradale e dopo tre lunghi giorni di lucida agonia.

Eppure, la Corte d’Appello di Milano aveva riconosciuto ai genitori del ragazzo, per il danno terminale o catastrofale patito dal loro figliolo, appena mille euro, a fronte di una richiesta di centomila euro.

Di qui il loro primo ricorso per Cassazione, che aveva dato loro ragione, ritenendo che il danno in questione fosse stato liquidato in misura “simbolica e irrisoria” e priva della “necessaria personalizzazione”, in palese contrasto con i criteri di cui all’art. 1226 cod. civ., cassando la sentenza e rinviando la causa alla Corte d’Appello meneghina per una nuova determinazione del risarcimento.

 

Inadeguata la valutazione del danno considerata irrisoria

Nuova valutazione che tuttavia è stata ritenuta ancora inadeguata dai genitori della vittima, a cui sono stati riconosciuti in tutto 7.500 euro, cioè 2.500 per ciascun giorno di agonia.

I familiari del ragazzo hanno quindi presentato un ulteriore ricorso alla Suprema Corte, che ha accolto nuovamente il motivo di doglianza per violazione degli artt. 384,112,115 cod. proc. civ. e degli artt. 414,421,1223,1226,2056 e 2697 cod. civ. .

Gli Ermellini hanno infatti evidenziato come anche la conclusione a cui era pervenuto il giudice del rinvio si dimostrasse ancora una volta, non conforme “ai principi affermati nel dictum dalla Corte di cassazione in sede rescindente, reso in conformità a molti precedenti in materia di liquidazione del danno temporaneo di tipo catastrofale, ove si sottolinea che, se pure temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte, evidenziando la necessità di tener conto di fattori di personalizzazione di una simile sofferenza, ed escludendo pertanto che la liquidazione possa essere effettuata attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso”.

 

Una sofferenza interiore psichica non misurabile con le mere “tabelle”

Gli Ermellini anche nel caso specifico intendono dare continuità a tali principi, con la precisazione che il danno catastrofale è comprensivo “sia di un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso), sia di una componente di sofferenza interiore psichica di massimo livello (danno catastrofale), correlata alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita, che deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità che tengano conto della sua particolare rilevanza ed entità”.

Perciò, mentre nel primo caso la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, nel secondo risulta integrato un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare “che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo – denominato “puro” ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza.

Ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo criteri di proporzionalità e di equità”.

 

La vittima era consapevole della sua imminente fine

Secondo la Cassazione, il ragionamento del giudice del merito, in sede di rinvio, è stato influenzato dal fatto che ha ritenuto presumibile, in mancanza di idonea documentazione fornita dai ricorrenti, l’insussistenza di una completa lucida consapevolezza dell’approssimarsi del fine vita da parte dell’adolescente, rimasto vittima di un incidente stradale e politraumatizzato, laddove invece la Suprema Corte, nel cassare già la prima volta la sentenza per violazione di legge, Abeba ritenuto sussistere tale consapevolezza nell’arco dei tre giorni in cui il diciassettenne egli era rimasto in vita, e aveva già valutato come irrisoria la pregressa valutazione svolta dai Giudici di merito.

“Il ragionamento effettuato dalla Corte nel valutare come congruo l’importo di 2.500 euro al giorno è pertanto viziato all’origine, perché risiede su una valutazione di minore intensità del danno da sofferenza psichica catastrofale che era già preclusa in virtù del dictum espresso dalla Corte di cassazione in sede rescindente” concludono i giudici del Palazzaccio, che hanno cassato nuovamente la sentenza impugnata per quanto attiene questo specifico motivo con nuovo rinvio del procedimento alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

 

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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