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Con l’entrata in vigore, lo scorso agosto, della legge numero 103/2017 di riforma del processo penale, il conducente che si metta alla guida sotto l’effetto di alcool o stupefacenti, provochi un sinistro stradale e, in sede processuale, scelga il rito abbreviato, beneficia di una pena diminuita della metà e non più di un terzo.

A prevederlo è il nuovo articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, i cui effetti – chiarisce ora la Cassazione – si estendono anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, a meno che non sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile. Nella appena pubblicata sentenza numero 832/2018, la Suprema Corte, rilevato che l’attuale previsione comporta, in caso di condanna, un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, ha infatti annullato senza rinvio (perché è la Cassazione stessa a procedere alla ri-determinazione della pena) la condanna inflitta a un automobilista sanzionato per guida sotto assunzione di stupefacenti.

Secondo i giudici dev’essere considerato ormai consolidato il principio in forza del quale il trattamento sanzionatorio ha sempre delle ricadute sostanziali, anche se è collegato alla scelta del rito. Di conseguenza, esso soggiace alla disciplina complessiva dell’articolo 2 c. p. (che si occupa della successione delle leggi penali), con conseguente applicabilità anche alle fattispecie anteriori, salva sentenza irrevocabile.

In sostanza, per usare le parole della Corte, “la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato (…) ha ricadute necessariamente sostanziali, la cui natura non muta nonostante siano collegate non all’illecito penale in sé, ma ad un comportamento successivo, consistente nell’esercizio di una facoltà processuale“.

Scritto da:

Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Incidenti da Circolazione Stradale

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