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E’ una decisione di assoluta rilevanza quella assunta dal Tribunale di Ragusa (giudice Laura Pastacaldi) nell’ordinanza ex art. 702-bis c.p. con la quale ha condannato l’Azienda sanitaria locale a risarcire il danno parentale per la morte di un paziente provocata dalla mancata operazione immediata al pronto soccorso.

La decisione, infatti, è stata fondata sulla consulenza tecnica d’ufficio espletata nell’ambito del procedimento per accertamento preventivo, senza che fossero necessari ulteriori accertamenti istruttori. Anzi, è stato sufficiente il rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. per pervenire a una decisione, in quanto il perito aveva già accertato che, secondo il criterio del “più probabile che non“, il giovane sarebbe sopravvissuto con un intervento chirurgico tempestivo.

La sentenza del giudice siciliano anticipa di fatto il ricorso all’art. 696-bis c.p.c. e all’art. 702-bis c.p.c. secondo lo schema previsto dal ddl Gelli riguardante la responsabilità professionale del personale sanitario, all’esame della Camera dopo il sì del Senato


Il Tribunale ha infatti accolto la domanda risarcitoria proposta dai congiunti del giovane deceduto a seguito di un incidente stradale, stabilendo (in base alle Tabelle del Tribunale di Roma) che alla madre e al padre spettino 244mila euro, mentre ai fratelli una somma tra i 141 e i 150mila euro.

La decisione, come detto, si fonda sulle risultanze della CTU che affermano in maniera indubbia la responsabilità a carico dei medici che non sono intervenuti prontamente sulla vittima, portata in sala operatoria solo dopo 16 ore dall’arrivo al nosocomio. 

Nonostante le linee guida europee affermino che “il sanguinamento non controllato” sia la principale causa di morte prevenibile nel paziente traumatizzato, i sanitari tamponarono l’emorragia con trasfusioni di sacche di sangue, invece che con l’opportuno intervento chirurgico tempestivo che, secondo il Consulente, avrebbe avuto il 65% di probabilità di salvargli la vita. 

Il nesso causale tra evento lesivo e decesso deve dunque ritenersi provato, posto che i congiunti hanno chiesto il danno iure proprio e non iure hereditatis, non dovendo dunque dimostrare che il ragazzo sia rimasto lucido fino alla morte. L’azienda sanitaria è stata condannata anche alla rifusione delle spese di lite.


Scritto da:

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Dott. Nicola De Rossi

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Categoria:

Blog Malasanità

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